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Document 32001R1088

    Regolamento (CE) n. 1088/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la quarta gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001

    GU L 149 del 2.6.2001, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1088/oj

    32001R1088

    Regolamento (CE) n. 1088/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la quarta gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001

    Gazzetta ufficiale n. L 149 del 02/06/2001 pag. 0026 - 0026


    Regolamento (CE) n. 1088/2001 della Commissione

    del 1o giugno 2001

    che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la quarta gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1),

    visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1009/2001(4), relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la quarta gara parziale del 28 maggio 2001.

    (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

    (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.

    (4) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la quarta gara parziale del 28 maggio 2001 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

    - Germania: 165,00 EUR/100 kg.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

    (3) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

    (4) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 29.

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