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Document 32001R1072
Commission Regulation (EC) No 1072/2001 of 31 May 2001 concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of common wheat issued in Regulation (EC) No 943/2001
Regolamento (CE) n. 1072/2001 della Commissione, del 31 maggio 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001
Regolamento (CE) n. 1072/2001 della Commissione, del 31 maggio 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001
GU L 148 del 1.6.2001, p. 59–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1072/2001 della Commissione, del 31 maggio 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 01/06/2001 pag. 0059 - 0059
Regolamento (CE) n. 1072/2001 della Commissione del 31 maggio 2001 relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001(4), e in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paeso terzo, ad eccezione della Polonia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione(5). (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara. (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 25 al 31 maggio 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. (4) GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16. (5) GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.