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Document 32001R0990

    Regolamento (CE) n. 990/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

    GU L 138 del 22.5.2001, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2002; abrog. impl. da 32002R0779

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/990/oj

    32001R0990

    Regolamento (CE) n. 990/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

    Gazzetta ufficiale n. L 138 del 22/05/2001 pag. 0011 - 0011


    Regolamento (CE) n. 990/2001 della Commissione

    del 21 maggio 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000(2), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/1999(4), stabilisce gli importi dell'aiuto all'ammasso privato per i formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. Occorre modificare tali importi per tener conto dell'evoluzione delle spese di magazzinaggio.

    (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo: "a) 75 EUR/t per le spese fisse".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

    (3) GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 26.

    (4) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 46.

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