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Document 32000D0818

2000/818/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2000, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping riguardanti le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(2000) 3905]

GU L 332 del 28.12.2000, p. 116–116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/818/oj

32000D0818

2000/818/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2000, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping riguardanti le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(2000) 3905]

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/12/2000 pag. 0116 - 0116


Decisione della Commissione

del 19 dicembre 2000

che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping riguardanti le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(2000) 3905]

(2000/818/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2) (in appresso definito "regolamento di base"), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CE) n. 1472/2000(3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni nella Comunità di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

(2) Dopo l'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio(4) che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di FPF originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

(3) L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie relative al dumping e al conseguente pregiudizio per quanto riguarda le importazioni originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

B. IMPEGNO

(4) In seguito all'adozione di misure antidumping provvisorie, un produttore esportatore indiano che ha partecipato all'inchiesta ha offerto un impegno, che prevede di vendere i prodotti ai suoi clienti non collegati nella Comunità a un prezzo minimo.

(5) La Commissione ritiene che l'impegno offerto dall'azienda indiana, la Reliance Industries Limited, può essere accettato in quanto elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, i rapporti periodici e particolareggiati che l'azienda si è impegnata a fornire alla Commissione consentiranno un controllo effettivo e la struttura dell'azienda è tale da far ritenere alla Commissione che il rischio di elusione dell'impegno sarà limitato.

(6) Al fine di assicurare l'effettivo rispetto e il controllo dell'impegno, al momento della presentazione all'autorità doganale pertinente della richiesta di immissione in libera pratica a seguito dell'impegno, l'esenzione dal dazio dovrebbe essere subordinata alla presentazione della fattura commerciale contenente le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2852/2000. Tale fattura è necessaria alla dogana per accertare che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali e che contengano i particolari richiesti. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato alla dogana, viene invece riscossa l'adeguata aliquota del dazio antidumping.

(7) In caso di sospetta violazione, violazione o revoca di un impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accettato l'impegno offerto dalla Reliance Industries Limited, di Mumbai, India (codice addizionale TARIC A 212), nel quadro dei procedimenti antidumping relativi alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2000.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU L 166 del 6.7.2000, pag. 1.

(4) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

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