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Document 22000D1207(01)

    Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 29 settembre 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

    GU L 306 del 7.12.2000, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/765/oj

    22000D1207(01)

    Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 29 settembre 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

    Gazzetta ufficiale n. L 306 del 07/12/2000 pag. 0028 - 0031


    Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania

    del 29 settembre 2000

    recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

    (2000/765/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, relativo alla partecipazione della Romania a programmi comunitari(1), in particolare gli articoli 1 e 2,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione professionale e dell'istruzione.

    (2) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Romania a tali attività.

    (3) A seguito della decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, del 4 agosto 1997, relativa all'adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania ai programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione(2), la Romania partecipa dal 1o settembre 1997 alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci(3) e Socrate(4) e ha espresso il desiderio di partecipare anche alla seconda fase,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La Romania partecipa alla seconda fase dei programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci e Socrate istituite rispettivamente con decisione 1999/382/CE, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci"(5) e la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione "Socrate"(6) (in appresso "Leonardo da Vinci II" e "Socrate II"), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica per la durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II, con decorrenza dal 1o gennaio 2000.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2000.

    Per il Consiglio di associazione

    Il Presidente

    P. Roman

    (1) GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40.

    (2) GU L 229 del 20.8.1997, pag. 5.

    (3) GU L 340 del 29.12.1998, pag. 8.

    (4) GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione n. 576/98/CE (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1).

    (5) GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

    (6) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

    ALLEGATO I

    CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA ROMANIA AI PROGRAMMI "LEONARDO DA VINCI II" E "SOCRATE II"

    1. La Romania partecipa alle attività dei programmi "Leonardo da Vinci II" e "Socrate II" (in appresso denominati "i programmi") nel rispetto - salvo altre disposizioni della presente decisione - degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 1999/382/CE del Consiglio, e dalla decisione n. 253/2000/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituiscono questi programmi d'azione comunitari.

    2. A norma dell'articolo 5 delle decisioni relative a Leonardo da Vinci II e a Socrate II nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, la Romania crea le strutture adeguate per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito del programma riceveranno contributi per le loro attività. La Romania adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace dei programmi a livello nazionale.

    3. Per partecipare ai programmi, la Romania versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

    Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Romania, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

    4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini romeni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

    La Commissione può prendere in considerazione anche esperti romeni, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.

    5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.

    6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrate, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali create conformemente al precedente punto 2 saranno assegnati alla Romania in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Romania al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali.

    7. Gli Stati membri della Comunità e la Romania si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Romania e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.

    8. La Romania esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.

    9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, conformemente alle decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci e Socrate (rispettivamente articoli 13 e 14), la partecipazione della Romania ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Romania. La Romania presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.

    10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi romeni disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità romene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

    Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Romania, Commissione e agenzie nazionali romene. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali romene, le autorità romene saranno responsabili per i fondi non recuperati.

    11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 della decisione relativa a Socrate II, i rappresentanti della Romania parteciperanno ai comitati di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza di rappresentanti romeni.

    12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

    13. La Comunità e la Romania possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.

    ALLEGATO II

    CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA DI ROMANIA AI PROGRAMMI LEONARDO DA VINCI II E SOCRATE II

    1. Leonardo da Vinci

    Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, la Romania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in EUR):

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Socrate

    Il contributo finanziario che la Romania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II nel 2000 sarà di 7743000 EUR.

    Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Romania dovrà versare per i prossimi anni del programma.

    3. La Romania verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale romeno e in parte dal programma nazionale PHARE per la Romania. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Romania mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale romeno, rappresenteranno il contributo nazionale della Romania, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.

    4. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:

    - 3846500 EUR per il contributo al programma Socrate II nel 2000,

    - per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in EUR):

    >SPAZIO PER TABELLA>

    La parte rimanente del contributo della Romania proverrà dal bilancio statale romeno.

    5. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1) si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Romania.

    Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti romeni nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

    6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Romania una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dalla presente decisione.

    Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

    In risposta alla richiesta di fondi, la Romania verserà il proprio contributo:

    - entro il 1o maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1o aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,

    - entro il 1o maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Romania entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Romania.

    Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Romania, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

    (1) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

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