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Document 32000R2596

Regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro

GU L 300 del 29.11.2000, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2006; abrog. impl. da 32005R2169

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2596/oj

32000R2596

Regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 29/11/2000 pag. 0002 - 0003


Regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio

del 27 novembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Banca centrale europea(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(4), dispone la sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica al momento del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. Detto regolamento contiene anche disposizioni che si applicano alle unità monetarie nazionali dei suddetti Stati membri durante il periodo transitorio avente termine il 31 dicembre 2001 e disposizioni riguardanti le banconote e le monete.

(2) La decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato(5), dichiarava che la Grecia non soddisfaceva le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

(3) Ai sensi della decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1o gennaio 2001(6), la Grecia soddisfa ora le condizioni necessarie e la deroga a favore della Grecia dev'essere abolita con efficacia al 1o gennaio 2001.

(4) Per l'introduzione dell'euro in Grecia occorre estendere a quest'ultima le disposizioni relative all'introduzione dell'euro che si applicano negli Stati membri nei quali l'euro è stato introdotto al momento del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

(5) Per gli Stati membri la cui moneta è sostituita dall'euro in un momento posteriore alla data del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, la definizione di "unità monetarie nazionali" deve fare riferimento alle unità della moneta dello Stato membro interessato, così come definite immediatamente prima dell'introduzione dell'euro in tale Stato.

(6) Le disposizioni relative al periodo transitorio si applicano, nel caso della Grecia, a decorrere dal 1o gennaio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 974/98:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) nel primo trattino, tra le parole "Germania" e "Spagna" è inserita la parola "Grecia";

b) nel terzo trattino, sono aggiunte alla fine le parole "o a norma del paragrafo 5 di detto articolo";

c) nel quinto trattino, sono aggiunte alla fine le parole "o, se del caso, il giorno che precede quello della sostituzione dell'euro alla moneta di uno Stato membro che adotta l'euro in una data posteriore".

2) La prima frase dell'articolo 2 è sostituita dal testo seguente:"A decorrere dal 1o gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti ad eccezione della Grecia è l'euro. A decorrere dal 1o gennaio 2001 la moneta della Grecia è l'euro."

3) Alla fine dell'articolo 9 sono aggiunte le parole:"o, nel caso della Grecia, fino a tutto il 31 dicembre 2000."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Fabius

(1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 98.

(2) Parere espresso il 16 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 177 del 27.6.2000, pag. 11.

(4) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(5) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30.

(6) GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19.

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