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Document 32000L0048

    Direttiva 2000/48/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 197 del 3.8.2000, p. 26–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/48/oj

    32000L0048

    Direttiva 2000/48/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 197 del 03/08/2000 pag. 0026 - 0031


    Direttiva 2000/48/CE della Commissione

    del 25 luglio 2000

    recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/42/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortrofrutticoli(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/42/CE, in particolare l'articolo 7,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione(5), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 98/47/CE della Commissione(6) ha disposto l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di una nuova sostanza attiva, l'azossistrobina, da utilizzarsi unicamente come fungicida, senza peraltro precisare le condizioni particolari che possono influire sulle colture che possono essere trattate con prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina.

    (2) La direttiva 1999/71/CE della Commissione(7) ha stabilito le quantità massime consentite di residui di azossistrobina in e su tutti i prodotti disciplinati dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.

    (3) Nel fissare le suddette quantità massime di residui di azossistrobina si è riconosciuto che tali quantità devono essere tenute sotto controllo e modificate per tener conto di nuovi dati ed informazioni. La direttiva 1999/71/CE ha riconosciuto che le quantità massime provvisorie di residui stabilite a livello nazionale per altri cereali ed ortofrutticoli devono essere stabilite dagli Stati membri nell'ambito della relativa autorizzazione per prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina e devono essere comunicate alla Commissione nel quadro del disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Per agevolare tale possibilità, alcune delle quantità previste nella direttiva 1999/71/CE sono state stabilite a titolo provvisorio con la facoltà degli Stati membri di concedere ulteriori autorizzazioni per nuove utilizzazioni, notificando alla Commissione nel quadro della procedura prevista dal succitato articolo. Detto articolo prevede che qualora sia in vigore una quantità massima provvisoria a livello comunitario e qualora la nuova utilizzazione autorizzata possa condurre a livelli più elevati, lo Stato membro autorizzante debba stabilire a livello nazionale, prima che venga concessa l'autorizzazione, un livello massimo provvisorio di residui conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

    (4) Al fine di garantire un'efficace tutela dei consumatori contro l'esportazione a residui in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è stato ritenuto prudente, nell'adottare la direttiva 1999/71/CE, stabilire quantità massime di residui provvisorie al livello inferiore di determinazione analitica per tali prodotti. La fissazione a livello comunitario di dette quantità massime provvisorie di residui non esclude che gli Stati membri possano concedere autorizzazioni provvisorie per utilizzazioni dell'azossistrobina su detti prodotti, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

    (5) Ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, gli Stati membri devono applicare i principi uniformi previsti all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE per la valutazione, in particolare, di un fascicolo conforme ai requisiti specificati all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, presentato dal richiedente l'autorizzazione. L'allegato III, parte A, sezione 8, della suddetta direttiva prevede che i richiedenti presentino determinate informazioni comprendenti le quantità massime proposte di residui, unitamente alla giustificazione e alle stime complete dell'esposizione potenziale e reale attraverso la dieta e attraverso altri modi. L'allegato VI, parte B, punto 2.4.2 e parte C, punto 2.5, della medesima direttiva prevede che gli Stati membri valutino le informazioni presentate riguardanti l'incidenza sulla salute umana o degli animali derivante dai residui e quella sull'ambiente nonché prendano decisioni in merito alle autorizzazioni che garantiscano che i residui presenti corrispondono alle quantità minime del prodotto fitosanitario necessario per ottenere un controllo adeguato conforme alla buona pratica agricola, applicato in modo tale che i residui al momento del raccolto, della macellazione o dopo la conservazione, a seconda del caso, siano ridotti al minimo.

    (6) Sono stati presentati nuovi dati per utilizzazioni di azossistrobina su riso, banane, pomodori e cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile. Tali nuovi dati sono stati esaminati e si è ritenuto adeguato modificare le quantità massime provvisorie di residui fissate per tali prodotti nella direttiva 1999/71/CE.

    (7) La valutazione tecnico-scientifica dell'azossistrobina ai fini della sua inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata utlimata il 22 aprile 1998 sotto forma di relazione di riesame della Commissione. In questa relazione la dose giornaliera accettabile (DGA) per l'azossistrobina è stata fissata in 0,1 mg/kg bw/giorno. L'esposizione in vita dei consumatori di derrate alimentari trattate con azossistrobina è stata esaminata e valutata secondo le procedure e la prassi applicate nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(8), ed è stato calcolato che le quantità massime di residui provvisorie fissate nella presente direttiva non causano il superamento della suddetta DGA.

    (8) Nel corso della valtuazione e delle discussioni che hanno preceduto l'iscrizione dell'azossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE nono sono stati rilevati effetti tossici acuti tali da richiedere la fissazione di una dose acuta di riferimento.

    (9) I partner commerciali comunitari sono stati consultati sui valori stabiliti nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si è tenuto conto delle loro osservazioni in merito a detti valori. La possibilità di stabilire tolleranze supplementari all'importazione per quanto riguarda le quantità massime di residui per combinazioni specifiche antiparassitario/coltura verrà esaminata dalla Commissione quando saranno presentati dati accettabili.

    (10) È stato tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

    (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 2

    Le quantità massime di residui indicati nell'allegato della presente direttiva sostituiscono quelli elencati per l'azossistrobina nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE.

    Articolo 3

    1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    3. Essi applicano dette disposizioni dal 1o aprile 2001.

    4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

    (2) GU L 158 del 30.6.2000, pag. 51.

    (3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

    (4) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (5) GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

    (6) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.

    (7) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36.

    (8) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (riveduti), a cura del Programma GEMS/Alimentazione in collaborazione con il comitato del Codex sui residui di antiparassitari, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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