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Document 32000E0456

    Azione comune del Consiglio, del 20 luglio 2000, relativa al contributo dell'Unione europea al rafforzamento della capacità delle autorità georgiane di appoggiare e proteggere la missione di osservatori dell'OSCE ai confini fra la Repubblica di Georgia e la Repubblica cecena della Federazione russa

    GU L 183 del 22.7.2000, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2000/456/oj

    32000E0456

    Azione comune del Consiglio, del 20 luglio 2000, relativa al contributo dell'Unione europea al rafforzamento della capacità delle autorità georgiane di appoggiare e proteggere la missione di osservatori dell'OSCE ai confini fra la Repubblica di Georgia e la Repubblica cecena della Federazione russa

    Gazzetta ufficiale n. L 183 del 22/07/2000 pag. 0003 - 0003


    Azione comune del Consiglio

    del 20 luglio 2000

    relativa al contributo dell'Unione europea al rafforzamento della capacità delle autorità georgiane di appoggiare e proteggere la missione di osservatori dell'OSCE ai confini fra la Repubblica di Georgia e la Repubblica cecena della Federazione russa

    (2000/456/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

    considerando quanto segue:

    (1) Il Consiglio europeo di Helsinki ha espresso profonda preoccupazione per la minaccia che il persistente conflitto in Cecenia fa gravare sulla stabilità della regione del Caucaso e per la sua possibile estensione dalla Cecenia alla Georgia, con effetti sulla sua integrità territoriale.

    (2) Il 10 aprile 2000 il presidente georgiano Shevardnadze ha chiesto all'Unione europea di contribuire agli sforzi del suo paese intesi a garantire la protezione delle frontiere e delle regioni limitrofe e di aumentare la protezione dalle minacce terroriste, in particolare contro la missione di osservatori dell'OSCE alle frontiere georgiane con la Repubblica cecena della Federazione russa.

    (3) La missione di osservatori dell'OSCE contribuisce alla stabilità nella regione fornendo informazioni dettagliate sul traffico e sugli avvenimenti che si verificano lungo il confine e che potrebbero provocare tensioni.

    (4) Dal 17 al 22 giugno 2000, il generale Sir Garry Johnson, in rappresentanza della Presidenza dell'Unione europea, ha proceduto ad una missione di valutazione in loco e ha concluso che sono palesemente necessarie attrezzature per consentire alle guardie confinarie georgiane di svolgere con efficacia le loro funzioni, in particolare la protezione della missione di osservatori dell'OSCE.

    (5) È necessario attuare rapidamente la presente azione comune.

    (6) La Commissione ha accettato l'incarico di svolgere taluni compiti necessari per l'attuazione della presente azione comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    1. L'Unione europea fornisce assistenza per rafforzare la capacità delle autorità georgiane di appoggiare e proteggere, mediante le guardie confinarie, la missione di osservatori dell'OSCE ai confini fra la Georgia e la Repubblica cecena della Federazione russa.

    2. A tal fine l'Unione europea fornisce al governo della Georgia, entro il 15 settembre 2000, un aiuto sotto forma di attrezzature, che saranno trasportate al posto di frontiera di Shatili entro il 30 settembre 2000.

    Articolo 2

    1. Il Consiglio incarica la Commissione di attuare la presente azione comune al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    2. La Commissione controlla e valuta l'effettiva consegna delle attrezzature alla guardie confinarie georgiane, la loro successiva utilizzazione, nonché l'attuazione positiva della presente azione comune.

    3. La Commissione, sotto l'autorità della Presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la PESC, riferisce al riguardo al Consiglio.

    4. Nello svolgimento delle sue attività la Commissione coopererà, se opportuno, con le missioni locali degli Stati membri.

    Articolo 3

    1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1 è pari a 1 milione di EUR.

    2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità applicabili in materia di bilancio.

    Articolo 4

    1. La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione. Essa ha termine il 31 dicembre 2000.

    2. La presente azione comune è riesaminata entro il 30 settembre 2000 per accertare il rispetto delle scadenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 5

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    F. Parly

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