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Document 32000R1529

    Regolamento (CE) n. 1529/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che fissa l'elenco delle varietà di «Cannabis sativa L.» ammissibili all'aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio

    GU L 175 del 14.7.2000, p. 67–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1529/oj

    32000R1529

    Regolamento (CE) n. 1529/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che fissa l'elenco delle varietà di «Cannabis sativa L.» ammissibili all'aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 175 del 14/07/2000 pag. 0067 - 0067


    Regolamento (CE) n. 1529/2000 della Commissione

    del 13 luglio 2000

    che fissa l'elenco delle varietà di "Cannabis sativa L." ammissibili all'aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/1999(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 2358/71 annovera nell'allegato I la "Cannabis sativa L." tra i prodotti per i quali può essere concesso un aiuto alla produzione di sementi di base o di sementi certificate.

    (2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e per la canapa(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98(4), prevede che l'aiuto alla produzione sia concesso soltanto per la canapa raccolta dopo la formazione dei semi e ottenuta da sementi certificate delle varietà iscritte in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999(6). Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di canapa per le campagne 1998/1999, 1999/2000 e 200/2001, il Consiglio ha precisato che figurino in detto elenco soltanto le varietà per le quali sia stato constatato un tenore di THC non superiore allo 0,3 % e, per le campagne successive, non superiore allo 0,2 %.

    (3) L'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 fa riferimento, per la "Cannabis sativa L.", alle varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 % per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e allo 0,2 % per le campagne di commercializzazione successive.

    (4) Ai fini di un'applicazione uniforme in tutta la Comunità delle modalità di concessione dell'aiuto, occorre stabilire un elenco delle varietà di "Cannabis sativa L." ammissibili all'aiuto a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2358/71 e all'uopo occorre riprendere l'elenco di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aituo per il lino tessile e la canapa(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1313/2000(8).

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le varietà di "Cannabis sativa L." ammissibili all'aiuto a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2358/71 sono stabilite all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1.

    (2) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 17.

    (3) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2.

    (4) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 7.

    (5) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

    (6) GU L 327 del 14.12.1999, pag. 7.

    (7) GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.

    (8) GU L 148 del 22.6.2000, pag. 34.

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