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Document 32000R1521

    Regolamento (CE) n. 1521/2000 del Consiglio, del 10 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia

    GU L 175 del 14.7.2000, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1521/oj

    32000R1521

    Regolamento (CE) n. 1521/2000 del Consiglio, del 10 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia

    Gazzetta ufficiale n. L 175 del 14/07/2000 pag. 0001 - 0009


    Regolamento (CE) n. 1521/2000 del Consiglio

    del 10 luglio 2000

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 2334/97 del Consiglio(2), in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

    (1) Con il regolamento (CE) n. 2334/97, la Commissione ha istituito dazi provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia ed ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori in merito a tali importazioni. Dopo aver applicato un campionamento ai produttori esportatori polacchi, sono stati istituiti dazi individuali compresi tra il 4,0 % e il 10,6 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre alle altre società che avevano collaborato e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio medio ponderato del 6,3 %. Infine, è stato istituito un dazio del 10,6 % nei confronti delle società che non si erano manifestate o che non avevano collaborato all'inchiesta. I produttori i cui impegni sono stati accettati sono stati esonerati dai dazi antidumping in relazione alle importazioni di un tipo specifico di paletta, vale a dire la paletta EUR, che è l'unico tipo di paletta coperto dagli impegni.

    (2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2334/97 stabilisce che, qualora una delle parti dimostri alla Commissione, allegando prove sufficienti di:

    - non aver esportato nella Comunità né prodotto le palette di legno descritte all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento durante il periodo dell'inchiesta,

    - di non essere collegata a nessuno dei produttori o esportatori polacchi oggetto dei dazi antidumping istituiti dal medesimo regolamento,

    - di aver effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

    è possibile modificare il suddetto regolamento, accordando alla parte in questione l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione, pari a 6,3 %.

    (3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2334/97 prevede inoltre che tutte le parti che soddisfano i criteri stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, di cui sopra possono anche essere esonerate dal pagamento del dazio antidumping, se è stato accettato un loro impegno in relazione alla cosiddetta paletta EUR.

    (4) Con i regolamenti (CE) n. 2079/98(3) e (CE) n. 2048/1999(4), il Consiglio ha modificato gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2334/97.

    B. RICHIESTA PRESENTATA DAI NUOVI ESPORTATORI

    (5) Dopo aver chiesto di ricevere lo stesso trattamento delle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma non sono state inserite nel campione, otto nuovi produttori esportatori polacchi hanno fornito, su richiesta, elementi di prova tali da dimostrare che soddisfano i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2334/97. Tali elementi di prova sono ritenuti sufficienti per consentire la modifica del regolamento (CE) n. 2334/97, mediante l'aggiunta dei suddetti otto produttori esportatori all'allegato I del medesimo regolamento. Nell'allegato I sono elencati i produttori esportatori a cui si applica il dazio medio ponderato del 6,3 %.

    (6) Sei degli otto produttori esportatori polacchi a cui si applicherà il dazio medio ponderato del 6,3 % hanno inoltre offerto impegni in relazione alla paletta EUR che sono stati accettati con la decisione 2000/437/CE della Commissione(5). Queste sei società dovranno pertanto essere aggiunte all'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97, che contiene un elenco di società i cui impegni in relazione alle importazioni della paletta EUR sono stati accettati e alle quali il dazio non viene pertanto applicato in questo ambito.

    C. RITIRO DELL'IMPEGNO

    (7) Due produttori esportatori polacchi, P.P.H. "Pamadex" e P.H.U. "Akropol", i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione con regolamento (CE) n. 1023/97, hanno affermato di non produrre più il prodotto in questione. Pertanto, la Commissione li ha informati della sua intenzione di escluderli dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati. Le due società non hanno presentato obiezioni. Va notato inoltre che le due società potranno presentare un nuovo impegno, se decideranno di riprendere la produzione e l'esportazione di palette EUR.

    D. CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO

    (8) Un produttore esportatore polacco, Z.P.H. "Palettenwerk" - K. Kozik Bystra Podhalanska, a cui è applicato un dazio antidumping individuale a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2334/97, ha informato i servizi della Commissione di aver cambiato indirizzo. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2334/97 deve essere pertanto opportunamente modificato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2334/97, il riferimento al produttore Z.P.H. "Palettenwerk" K. Kozik, PL-34-789 Bystra Podhalanska, deve essere soppresso e sostituito dal seguente riferimento:

    - Z.P.H. "Pallettenwerk" - K. Kozik, PL-34-785 Jordanow.

    Articolo 2

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 2334/97 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 3

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. Védrine

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

    (2) GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2048/1999 (GU L 255 del 30.9.1999, pag. 1).

    (3) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 1.

    (4) GU L 255 del 30.9.1999, pag. 1.

    (5) Vedi pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO I

    "ALLEGATO I

    Produttore

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    ALLEGATO II

    "ALLEGATO II

    Produttore

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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