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Document 32000D0367

2000/367/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi [notificata con il numero C(2000) 1001] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 133 del 6.6.2000, p. 26–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2024; abrogato da 32024R1681

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/367/oj

32000D0367

2000/367/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi [notificata con il numero C(2000) 1001] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 06/06/2000 pag. 0026 - 0032


Decisione della Commissione

del 3 maggio 2000

che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi

[notificata con il numero C(2000) 1001]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/367/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare gli articoli 3, 6 e 20,

considerando quanto segue:

(1) Secondo gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 89/106/CEE, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione esistenti a livello nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può determinare la fissazione di classi nei documenti interpretativi. Detti documenti sono stati pubblicati nella "Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE(3)".

(2) Il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 giustifica l'esigenza di fissare diversi livelli del requisito essenziale "sicurezza in caso d'incendio" che possono dipendere dal tipo, dall'uso, e dall'ubicazione delle opere di costruzione, dalla loro configurazione e dalla disponibilità di impianti di emergenza.

(3) Il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate per soddisfare il requisito essenziale "sicurezza in caso di incendio". Tali misure contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse negli Stati membri.

(4) Il punto 4.3.1.3 del documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure adottate negli Stati membri. Tale misura concerne la resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione e degli elementi delle opere di costruzione.

(5) Al fine di poter valutare la resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione e delle opere di costruzione o degli elementi delle stesse, la soluzione armonizzata consiste in un sistema di classi che è incluso nel documento interpretativo n. 2.

(6) Tale sistema di classi è stato adeguato al progresso tecnico nel quadro di un mandato della Commissione agli organismi europei di normalizzazione, CEN e Cenelec.

(7) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE stabilisce che gli Stati membri possono determinare i livelli di prestazione da osservare nel proprio territorio soltanto nell'ambito delle classificazioni adottate a livello comunitario o soltanto utilizzando tutte, alcune o una sola categoria.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema di classificazione adottato a livello comunitario in materia di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e degli elementi di queste ultime è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2000.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

(3) GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

ALLEGATO

DEFINIZIONI, PROVE E CRITERI DI EFFICIENZA

Le definizioni, le prove e i criteri di efficienza sono descritti in modo esauriente o sono citati alle norme europee cui si fa riferimento nel presente allegato.

SIMBOLI

>SPAZIO PER TABELLA>

Note

1. Le seguenti classificazioni sono espresse in muniti, a meno che non sia indicato altrimenti.

2. Le norme europee EN 13501-2, EN 13501-3 (classificazioni) e EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2 e EN 1999-1.2 (Eurocodici) alle quali si fa riferimento in questa decisione dovranno essere soggette alle stesse procedure di salvaguardia di quelle descritte nell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE.

CLASSIFICAZIONI

1. Elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Elementi portanti con funzione di compartimento incendio

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Parti o elementi non portanti di opere di costruzione e prodotti afferenti

>SPAZIO PER TABELLA>

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5. Prodotti destinati ai sistemi di ventilazione (esclusi i sistemi di estrazione del fumo e del calore)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Prodotti destinati all'uso nelle installazioni tecniche

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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