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Document 32000D0133

    2000/133/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa a talune misure di protezione nei confronti di equidi vivi, volatili vivi e uova da cova provenienti da Israele [notificata con il numero C(1999) 4978] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 43 del 16.2.2000, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2000; abrogato da 32000D0183 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/133/oj

    32000D0133

    2000/133/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa a talune misure di protezione nei confronti di equidi vivi, volatili vivi e uova da cova provenienti da Israele [notificata con il numero C(1999) 4978] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 043 del 16/02/2000 pag. 0035 - 0036


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 1999

    relativa a talune misure di protezione nei confronti di equidi vivi, volatili vivi e uova da cova provenienti da Israele

    [notificata con il numero C(1999) 4978]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/133/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1) in conformità della direttiva 90/426/CEE del Consiglio(3), Israele figura nell'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi, stabilito dalla decisione 79/542/CEE del Consiglio(4), modificata da ultimo dalla decisione 1999/759/CE della Commissione(5);

    (2) in conformità della direttiva 90/539/CEE del Consiglio(6), Israele figura nell'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di pollame vivo e uova da cova, stabilito dalla decisione 95/233/CE della Commissione(7), modificata da ultimo dalla decisione 96/619/CE(8);

    (3) volatili diversi da quelli indicati nella direttiva 90/539/CEE possono essere importati secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(9);

    (4) in Israele sono stati denunciati casi di febbre del Nilo occidentale nel pollame, in particolare nelle oche;

    (5) la presenza di questa malattia può costituire un grave pericolo per l'uomo e per gli equidi e il pollame della Comunità;

    (6) sebbene il virus si propaghi di solito tra uccelli e zanzare, talvolta è trasmesso da insetti vettori all'uomo o agli equidi, nei quali sono stati dichiarati casi letali;

    (7) è necessario adottare rapidamente misure di protezione a livello comunitario nei confronti delle importazioni di equidi vivi, pollame vivo, altri volatili e uova da cova in provenienza da Israele;

    (8) occorre pertanto vietare l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea nonché l'importazione definitiva e il transito di equidi provenienti da Israele;

    (9) è necessario vietare inoltre le importazioni di pollame vivo, compresi i ratiti, di selvaggina da penna viva e di altri uccelli vivi e di uova da cova provenienti da Israele;

    (10) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono vietate l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea nonché l'importazione e il transito di equidi originari, provenienti o transitanti da Israele.

    Articolo 2

    1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di pollame vivo, compresi i ratiti, e di altri volatili vivi originari, provenienti o transitanti da Israele.

    2. Sono vietate le importazioni nella Comunità di uova da cova di pollame, compresi i ratiti e altri volatili, originarie di Israele.

    Articolo 3

    Gli Stati membri modificano le misure che applicano nei confronti di Israele per renderle conformi alla presente decisione.

    Essi ne informano la Commissione.

    Articolo 4

    La presente decisione è riesaminata nel mese di gennaio 2000 e si applica fino al 31 marzo 2000.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

    (3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

    (4) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

    (5) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 30.

    (6) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

    (7) GU L 156 del 7.7.1999, pag. 76.

    (8) GU L 276 del 29.10.1996, pag. 18.

    (9) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

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