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Document 31999R1572
Commission Regulation (EC) No 1572/1999 of 19 July 1999 fixing the olive yields and oil yields for the 1998/99 marketing year
Regolamento (CE) n. 1572/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1998/1999
Regolamento (CE) n. 1572/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1998/1999
GU L 187 del 20.7.1999, p. 13–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1999
Regolamento (CE) n. 1572/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1998/1999
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 20/07/1999 pag. 0013 - 0026
REGOLAMENTO (CE) N. 1572/1999 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1999 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1998/1999 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11, visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98(4), in particolare l'articolo 19, (1) considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE, vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori; che la delimitazione delle zone di produzione ha formato oggetto del regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 2075/98(6); che, tenuto conto dei dati ricevuti, occorre fissare tali rese come indicato in allegato; (2) considerando che le misure previste dal regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le rese di olive e di olio per la campagna 1998/1999 sono stabilite in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. (2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. (3) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. (4) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38. (5) GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3. (6) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 10. ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA A. ITALIA/ITALIEN/ITALIEN/ΙΤΑΛΙΑ/ITALY/ITALIE/ITALIA/ITALIË/ITÁLIA/ITALIA/ITALIEN >SPAZIO PER TABELLA> B. FRANCIA/FRANKRIG/FRANKREICH/ΓΑΛΛΙΑ/FRANCE/FRANCE/FRANCIA/FRANKRIJK/FRANÇA/RANSKA/FRANKRIKE >SPAZIO PER TABELLA> C. GRECIA/GRÆKENLAND/GRIECHENLAND/ΕΛΛΑΔΑ/GREECE/GRÈCE/GRECIA/GRIEKENLAND/GRÉCIA/KREIKKA/GREKLAND >SPAZIO PER TABELLA> D. PORTUGAL/PORTUGAL/PORTUGAL/ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ/PORTUGAL/PORTUGAL/PORTOGALLO/PORTUGAL/PORTUGAL/PORTUGALI/PORTUGAL >SPAZIO PER TABELLA>