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Document 31999R1570

    Regolamento (CE) n. 1570/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e recante modifica del regolamento (CE) n. 48/1999 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

    GU L 187 del 20.7.1999, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1570/oj

    31999R1570

    Regolamento (CE) n. 1570/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e recante modifica del regolamento (CE) n. 48/1999 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

    Gazzetta ufficiale n. L 187 del 20/07/1999 pag. 0005 - 0010


    REGOLAMENTO (CE) N. 1570/1999 DEL CONSIGLIO

    del 12 luglio 1999

    relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e recante modifica del regolamento (CE) n. 48/1999 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) che il regolamento (CE) n. 48/1999(2) stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

    (2) per evitare una pesca eccessiva, è opportuno stabilire nuovi TAC per il 1999 limitando le catture degli stock di spinarolo e di gamberello nel Mare del Nord; occorre ripartire tra gli Stati membri i contingenti di questi TAC disponibili per la Comunità;

    (3) per evitare un sovrasfruttamento, la pesca comunitaria del melù nelle zone Vb (zona CE), VI e VII, e VIIIabd deve essere ripartita tra gli Stati membri in modo da consentire un monitoraggio adeguato;

    (4) le ripartizioni suddette devono essere effettuate in base all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3760/92;

    (5) probabilmente gran parte delle catture autorizzate nel 1999 di tutte le specie summenzionate sarà già stata effettuata al momento dell'adozione del presente regolamento; è quindi opportuno escludere tali catture dall'applicazione del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti(3);

    (6) nell'ambito delle consultazioni bilaterali tra la Comunità e la Polonia sui reciproci diritti di pesca nel 1999, la parte della Comunità per quanto riguarda le catture dello spratto nel Mar Baltico è stata modificata;

    (7) occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 48/1999 è modificato come segue:

    1) nell'allegato I:

    a) le tabelle "Melù - zona Vb (acque comunitarie), VI, VII", "Melù - zona VIIIabd" e "Spratto - zona IIIbcd (acque comunitarie)" sono sostituite dalle corrispondenti tabelle dell'allegato I del presente regolamento:

    b) la tabella "Melù - zona VIIIe" è soppressa;

    c) sono inserite le tabelle di cui all'allegato II del presente regolamento relativo al gambero boreale e allo spinarolo;

    2) nell'allegato III:

    a) la zona "VIIIabd" concernente il melù è sostituita da "VIIIabde",

    b) sono soppresse le voci concernenti il melù nella zona VIIIe;

    c) sono inserite le voci di cui all'allegato III del presente regolamento relativo al gambero boreale e allo spinarolo.

    Articolo 2

    L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio non si applica agli sbarchi di:

    a) Spinarolo del Mare del Nord (acque della Comunità);

    b) Gambero boreale del Mare del Nord (acque della Comunità);

    c) Melù nelle divisioni CIEM Vb (acque della Comunità), VI, VII, XII e XIV;

    d) Melù nella divisione CIEM VIIIabde.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. NIINISTÖ

    (1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo al regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

    (2) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.

    (3) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

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