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Document 31999L0061

    Direttiva 1999/61/CE della Commissione, del 18 giugno 1999, che modifica gli allegati delle direttive 79/373/CEE e 96/25/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 162 del 26.6.1999, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrog. impl. da 32009R0767

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/61/oj

    31999L0061

    Direttiva 1999/61/CE della Commissione, del 18 giugno 1999, che modifica gli allegati delle direttive 79/373/CEE e 96/25/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 162 del 26/06/1999 pag. 0067 - 0068


    DIRETTIVA 1999/61/CE DELLA COMMISSIONE

    del 18 giugno 1999

    che modifica gli allegati delle direttive 79/373/CEE e 96/25/CE del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/87/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, lettera e),

    vista la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE(3), modificata dalla direttiva 98/67/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 11, lettera b),

    (1) considerando che la decisione 94/381/CE della Commissione, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi(5), modificata da ultimo dalla decisione 1999/129/CE(6), vieta la somministrazione ai ruminanti, con la dieta, di proteine derivate da tessuti di mammiferi, con l'eccezione di alcuni prodotti che non presentano alcun rischio sanitario;

    (2) considerando che la decisione 1999/129/CE estende l'elenco dei prodotti esonerati alle proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10000 dalton ottenute da pelli animali e prodotte in determinate condizioni;

    (3) considerando che, per motivi di ordine pratico e di coerenza giuridica, la decisione 1999/420/CE della Commissione(7), modifica conseguentemente la decisione 91/516/CEE della Commissione(8), che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali;

    (4) considerando che le direttive 96/25/CE e 79/373/CEE recano rispettivamente disposizioni generali e particolari in materia di etichettatura delle materie prime per mangimi e degli alimenti composti per animali; che, per evitare che mangimi contenenti proteine derivate da taluni tessuti di mammiferi vengano somministrate ai ruminanti per ignoranza della legislazione sanitaria e delle norme vigenti in materia di mangimi, le direttive in parola prevedono un'opportuna etichettatura di tali mangimi, che segnali chiaramente il divieto della loro utilizzazione nella dieta dei ruminanti e rechi contestualmente l'elenco dei prodotti che ne sono esonerati; che detto elenco deve essere quindi modificato in conseguenza;

    (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Il punto 7.1, secondo capoverso, terzo trattino della parte A dell'allegato alla direttiva 79/373/CEE è sostituito dal testo seguente: "- proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10000 dalton:

    i) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti a un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente alla direttiva 64/433/CEE, allegato I, capitolo VI, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detta direttiva;

    e

    ii) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale a un pH >11 per >3 ore a una temperatura >80 °C e da un trattamento termico a >140 °C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del comitato scientifico pertinente;

    e

    iii) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP);".

    Articolo 2

    Il punto 1, secondo capoverso, terzo trattino del capitolo VIII, parte A dell'allegato alla direttiva 96/25/CE è sostituito dal testo seguente: "- proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10000 dalton:

    i) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti a un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente alla direttiva 64/433/CEE, allegato I, capitolo VI, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detta direttiva;

    e

    ii) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale a un pH >11 per >3 ore a una temperatura >80 °C e da un trattamento termico a >140 °C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del comitato scientifico pertinente;

    e

    iii) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP);".

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 ottobre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

    (2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 43.

    (3) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.

    (4) GU L 261 del 24.9.1998, pag. 10.

    (5) GU L 172 del 7.7.1994, pag. 23.

    (6) GU L 41 del 16.2.1999, pag. 14.

    (7) Vedi pagina 69 della presente Gazzetta ufficiale.

    (8) GU L 281 del 9.10.1991, pag. 23.

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