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Document 31999D0226

    1999/226/CECA: Decisione della Commissione del 1° luglio 1998 relativa agli aiuti progettati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia a favore dell'impresa siderurgica Servola SpA [notificata con il numero C(1998) 1941] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 83 del 27.3.1999, p. 69–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/226/oj

    31999D0226

    1999/226/CECA: Decisione della Commissione del 1° luglio 1998 relativa agli aiuti progettati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia a favore dell'impresa siderurgica Servola SpA [notificata con il numero C(1998) 1941] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 083 del 27/03/1999 pag. 0069 - 0071


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1998 relativa agli aiuti progettati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia a favore dell'impresa siderurgica Servola SpA [notificata con il numero C(1998) 1941] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/226/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

    vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (1), in particolare l'articolo 6, quinto paragrafo,

    dopo aver invitato le parti interessate a presentarle le loro osservazioni e tenuto conto di queste ultime (2),

    considerando quanto segue:

    I

    Con lettera del 28 giugno 1996 la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione (sostituita dal 1° gennaio 1997 dalla decisione n. 2496/96/CECA, in prosieguo: il «codice degli aiuti») nei confronti di una parte degli aiuti che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intendeva concedere all'impresa siderurgica Servola SpA (in prosieguo: «Servola»).

    Dagli elementi a conoscenza della Commissione, che si basavano essenzialmente su quanto dichiarato dalle autorità italiane nelle informazioni trasmesse, risultava infatti quanto segue:

    In applicazione del disegno di legge regionale n. 166, approvato dalla Giunta il 22 maggio 1995, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si prefiggeva d'aiutare Servola a rendere compatibili con la legislazione ambientale vigente le sue installazioni di Trieste. L'aiuto prevedeva l'erogazione di un contributo in conto capitale di 8,5 miliardi di ITL in favore di investimenti ambientali valutati ad almeno 37,9 miliardi. Gli investimenti in parola erano finalizzati in particolare al contenimento delle emissioni di fumo e di polveri, alla bonifica acustica ed al processo di risanamento idrico.

    Dopo aver analizzato gli aiuti, nonché gli investimenti notificati, la Commissione decideva di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della decisione n. 3855/91/CECA, in considerazione del fatto che parte degli investimenti, per un importo di circa 10 miliardi di ITL, finalizzati, secondo le informazioni trasmesse, al «risanamento ambientale polverosità dell'acciaieria, abbattitore delle polveri di travaso ghisa in acciaieria e pulizia siluri», riguardavano in larga misura impianti entrati in funzione nel biennio 1991-1992.

    Giacché le norme ambientali, per il rispetto delle quali i predetti investimenti per 10 miliardi di ITL erano previsti, erano state adottate nel luglio 1990, ne conseguiva che non era soddisfatta la condizione prevista dall'articolo 3 della predetta decisione, secondo la quale possono essere autorizzati soltanto aiuti a favore di impianti in servizio da almeno due anni prima dell'entrata in vigore delle disposizioni ambientali in questione.

    D'altra parte, la Commissione nutriva seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune di un'altra parte dei notificati investimenti, per circa 4 miliardi di ITL, finalizzati alla riduzione della polverosità e dei rumori grazie alla ripavimentazione di strade e piazzali all'interno del sito industriale. La Commissione riteneva, infatti, che questo tipo di intervento non potesse essere considerato ammissibile ai sensi dell'articolo 3 della menzionata decisione, in quanto le strade ed i piazzali all'interno di un sito siderurgico non sembravano corrispondere al concetto di «impianti» di cui al citato articolo.

    La Commissione decideva di non sollevare obiezioni in merito agli aiuti previsti per i restanti 23,94 miliardi di ITL.

    II

    La Commissione ha invitato il governo italiano a presentarle le sue osservazioni in merito al procedimento avviato, mentre gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati tramite pubblicazione della decisione di avvio del procedimento stesso.

    Con lettera del 17 ottobre 1996, la BISPA (The British Iron and Steel Producers Association) ha comunicato alla Commissione le proprie osservazioni, che sono state quindi trasmesse alle autorità italiane con lettera del 23 dicembre 1996.

    Nelle predette osservazioni la BISPA è intervenuta per esprimere il suo sostegno all'avvio del procedimento deciso dalla Commissione. In particolare, essa ha sostenuto che per gli impianti installati nel biennio 1991-1992 nessun aiuto poteva essere autorizzato giacché, rispetto a tali impianti, le norme ambientali erano già entrate in vigore nel 1990. Quanto agli aiuti concernenti la pavimentazione di strade e piazzali, essi non riguardavano degli impianti, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del codice degli aiuti, poiché conformemente all'interpretazione datane dalla Commissione, possono intendersi per impianti esclusivamente i macchinari e le attrezzature.

    BISPA domandava quindi alla Commissione di dichiarare l'incompatibilità con il mercato comune del carbone e dell'acciaio degli aiuti in questione, in forza dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA.

    III

    In risposta all'avvio del procedimento, nonché alle osservazioni presentate dai terzi, il governo italiano, con lettera del 20 ottobre 1997, dopo aver preso atto della posizione della Commissione, ha ridefinito gli investimenti eleggibili di cui alla notificazione in parola, nonché gli aiuti previsti, dichiarando, da una parte, di ritirare quelli contestati dalla Commissione, per 14 miliardi di ITL di interventi e, d'altra parte, domandando l'autorizzazione a concedere gli aiuti per un ammontare di 7,2 miliardi di ITL per gli altri investimenti non contestati nella decisione di avvio del procedimento.

    Risulta d'altra parte dagli atti che, tra gli investimenti notificati, alcuni permetteranno di migliorare significativamente la tutela ambientale. È il caso, in particolare, dell'installazione «Still» per la pulizia delle acque usate (NH3 5 mg/l e H2S 0,2 mg/l, mentre il limite fissato dalle disposizioni italiane vigenti in materia è di 15 mg/l nel primo caso e 1 mg/l nel secondo); lo stesso dicasi per il progetto di depolverazione primaria delle installazioni dell'agglomerazione (polveri 25 mg/m3 e Nox 250 mg/m3, mentre il limite fissato dalle disposizioni italiane è di 50 mg/m3 e di 400 mg Nox).

    Conseguentemente, il governo italiano ha domandato di essere autorizzato a concedere aiuti per un importo pari a 7,2 miliardi di ITL per gli altri investimenti per la protezione dell'ambiente non contestati in occasione dell'apertura del procedimento, ammontanti a 23,94 miliardi di ITL (3).

    A questo proposito la Commissione osserva che, ogniqualvolta un'impresa siderurgica decida di osservare per la tutela ambientale norme più rigorose di quelle fissate dalla normativa nazionale, per ottenere la maggiorazione dell'aiuto di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per la tutela dell'ambiente, l'investitore è tenuto, tra l'altro, a dimostrare di aver deciso liberamente di osservare le norme più rigorose, che richiedono investimenti aggiuntivi, ossia che esiste una soluzione meno onerosa, conforme alle prescrizioni minime di protezione ambientale imposte dalle disposizioni nazionali.

    D'altra parte, e contrariamente alla metodologia di calcolo indicata dall'Italia per la quale la maggiorazione dell'aiuto prevista dai predetti orientamenti comunitari va calcolata sulla totalità dell'investimento ambientale, la Commissione reputa che, alla luce dei menzionati orientamenti, la maggiorazione de qua può essere applicata esclusivamente alla parte degli investimenti ambientali eccedenti l'investimento necessario per conformarsi alle norme ambientali minime.

    Orbene, si evince dagli elementi trasmessi che, nella fattispecie, gli investimenti ambientali eccedenti quelli necessari all'impresa per conformarsi alle norme minime previste dalla pertinente legislazione italiana in materia ambientale, equivalgono a 17,2 miliardi di ITL, in particolare per la depolverazione dell'impianto di agglomerazione, per cui è prevista una spesa di 8 miliardi anziché 1,5; per le installazioni ecologiche per la cokeria, per la quale saranno spesi 9 miliardi anziché 2; per le installazioni ecologiche volte ad eliminare le polveri dei nastri trasportatori, nonché del parco di stoccaggio del carbone e degli altri minerali (1 miliardo di investimenti aggiuntivi); oppure, infine, per ridurre il tasso di NH3 nelle acque utilizzate per il ciclo produttivo (800 milioni di investimenti aggiuntivi).

    Il rilevante ammontare delle spese addizionali per gli investimenti ambientali eccedenti quelli necessari all'impresa per conformarsi semplicemente alle norme minime previste dalla legge, trovano giustificazione principale, nel caso in esame, nel fatto che il sito siderurgico in oggetto è ubicato nel centro abitato della città di Trieste, ciò che induce Servola ad intraprendere investimenti ben superiori a quelli che sarebbero stati sufficienti per rispettare le norme ambientali vigenti.

    Alla stregua delle svolte considerazioni, si deve concludere che, benché Servola, per la maggior parte degli investimenti notificati, avrebbe potuto contenerne l'ammontare pur osservando le norme ambientali prescritte dalla legislazione italiana, nondimeno l'ammontare degli aiuti proposti non può essere accettato. L'indicata maggiorazione, diversamente da quanto proposto dall'Italia, non può tenere conto della totalità degli investimenti, bensì solo della parte eccedente l'investimento necessario per il rispetto delle norme minime. Di conseguenza, l'aiuto pubblico non potrà superare complessivamente 6,171 miliardi di ITL, ossia 5,160 miliardi d'aiuto (pari al 30 % di 17,2 miliardi d'investimenti), più 1,011 miliardi di aiuto (pari al 15 % dei restanti 6,740 miliardi d'investimenti).

    La Commissione osserva, infine, che nella fattispecie alcun altra maggiorazione dell'aiuto può essere autorizzata, in particolare ci si riferisce a quella prevista per le PMI, giacché Servola impiegava, al 31 dicembre 1997, 746 persone.

    IV

    Avendo preso atto della decisione irrevocabile delle autorità italiane di ritirare gli aiuti oggetto di contestazione da parte della Commissione nella propria decisione di avvio del procedimento, la presente decisione riguarda esclusivamente i restanti interventi finanziari pubblici progettati, i quali, essendo stati ritenuti compatibili con le norme ambientali comunitarie in vigore al momento della notificazione, non avevano sollevato obiezioni da parte della Commissione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le misure di aiuto di Stato per investimenti ambientali progettate dalla regione Friuli-Venezia Giulia in favore di Servola SpA nei limiti di un ammontare massimo lordo di 6,171 miliardi di ITL sono compatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

    Articolo 2

    Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione dell'entità degli aiuti effettivamente concessi a Servola SpA, al fine di permetterle di verificare che l'indicato ammontare di aiuti non sia oltrepassato.

    Articolo 3

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1998.

    Per la Commissione

    Karel VAN MIERT

    Membro della Commissione

    (1) GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 42.

    (2) GU C 273 del 19. 9. 1996, pag. 4.

    (3) Progetto base 37 940 miliardi di ITL

    Investimenti esclusi -14 000 miliardi di ITL

    Totale = 23 940 miliardi di ITL.

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