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Document 31999R0678

Regolamento (CE) n. 678/1999 della Commissione del 26 marzo 1999 recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano

GU L 83 del 27.3.1999, p. 43–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/678/oj

31999R0678

Regolamento (CE) n. 678/1999 della Commissione del 26 marzo 1999 recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 27/03/1999 pag. 0043 - 0045


REGOLAMENTO (CE) N. 678/1999 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1999 recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto (3), dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora, che necessitano una maturazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale;

considerando che la stagionalità della produzione del Pecorino Romano dà luogo ad un accumulo di giacenze difficili da vendere e che rischiano di provocare una diminuzione dei prezzi; che è pertanto opportuno far ricorso, per tali quantitativi, ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi;

considerando che, per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale misura, occorre fissare la quantità massima che beneficia dell'aiuto e la durata dei contratti in funzione delle effettive necessità del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi in oggetto, che è inoltre opportuno precisare il contenuto del contratto di ammasso per garantire l'identificazione dei formaggi e il controllo delle scorte che beneficiano di un aiuto; che l'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/1999 (5), stabilisce il tasso di conversione da applicare nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato nel settore lattiero-caseario;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che è opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato di 15 000 t del Pecorino Romano fabbricato nella Comunità, rispondente alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;

b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 1° ottobre 1998;

c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;

d) il depositante si impegna:

- a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo di intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo di intervento, il contratto si considera come non modificato;

ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

- a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo di intervento le entrate effettuate durante la settimana precedente e le uscite previste.

2. Il contratto di ammasso è stipulato:

a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;

b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, 40 giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 1999.

2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a 60 giorni.

3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 180 giorni che scade anteriormente al 31 marzo 2000. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), primo trattino, al termine del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue:

a) 100 Euro per tonnellata per le spese fisse;

b) 0,35 Euro per tonnellata per giorni di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino;

c) 0,52 Euro per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese finanziarie.

2. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura, tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,

b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,

c) la data di entrata all'ammasso,

d) la presenza nel deposito,

e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano:

a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,

b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,

c) il numero di formaggi e il peso, per partita,

d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato;

b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,

- la sua durata,

- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 dicembre 1999:

a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratto d'ammasso,

b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

(4) GU L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

(5) GU L 70 del 17. 3. 1999, pag. 12.

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