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Document 31999R0676

    Regolamento (CE) n. 676/1999 della Commissione del 26 marzo 1999 che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

    GU L 83 del 27.3.1999, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/676/oj

    31999R0676

    Regolamento (CE) n. 676/1999 della Commissione del 26 marzo 1999 che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

    Gazzetta ufficiale n. L 083 del 27/03/1999 pag. 0040 - 0041


    REGOLAMENTO (CE) N. 676/1999 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1999 che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95 (2), in particolare l'articolo 18,

    considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1794/97 (4), gli essiccatori da utilizzare per la disidratazione dei foraggi freschi devono raggiungere una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 93 °C;

    considerando che da numerose ricerche e studi scientifici risulta che l'essiccazione ad alta temperatura dei foraggi freschi consente di salvaguardare il valore nutrizionale di un prodotto di alta qualità e in particolare il suo tenore in betacarotene;

    considerando che la situazione del mercato dei foraggi essiccati, caratterizzato da una tendenza flessiva dei prezzi di vendita e da un aumento della produzione, impone di garantire l'offerta di un prodotto finito di elevata qualità nutrizionale, ottenuto a condizioni di concorrenza comparabili, e di giustificare l'importo dell'aiuto concesso a titolo di contributo alle spese di trasformazione; che tale obiettivo può essere conseguito generalizzando la pratica di essiccazione ad alta temperatura;

    considerando che nella maggior parte delle aziende la trasformazione dei foraggi viene effettuata ad alta temperatura; che gli impianti tecnici che funzionano ancora con una temperatura dell'aria e all'entrata di 93 °C devono pertanto essere modificati in tempi brevi per adeguarsi a tale pratica;

    considerando che per effettuare le modifiche tecniche necessarie a tal fine occorre che l'autorità competente confermi il riconoscimento delle aziende;

    considerando che pochi essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 110 °C sono attualmente in uso in alcuni Stati membri; che si tratta di piccoli impianti di scarsa capacità, per i quali non è possibile aumentare la temperatura di funzionamento senza modificare radicalmente le loro caratteristiche tecniche; che tali impianti possono pertanto beneficiar di una deroga al requisito della temperatura minima di essiccazione di 350 °C, fermo restando che dopo l'inizio della campagna di commercializzazione 1999-2000 nessun nuovo impianto di questo tipo potrà ottenere il riconoscimento;

    considerando che ai sensi dell'articolo 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 785/95 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le superfici e i quantitativi oggetto dei contratti delle dichiarazioni di consegna; che alla luce dell'esperienza acquisita tale comunicazione si è rivelata una fonte di informazioni contradditorie e insoddisfacenti; che occorre quindi abolirla;

    considerando che il comitato di gestione per i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 785/95 è modificato come segue:

    1) all'articolo 2, punto 2, lettera a), il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    «- temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 350 °C; tuttavia, per gli essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 110 °C che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 1999-2000 non è fatto obbligo di conformità a tale requisito»;

    2) all'articolo 15, il testo della lettera b) è soppresso.

    Articolo 2

    1. Le modifiche tecniche degli impianti di essiccazione, rese necessarie ai sensi dell'articolo 1, punto 1, sono effettuate fatto salvo l'obbligo di informare l'autorità competente nei termini stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ultimo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 per ottenere la conferma del riconoscimento.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 maggio 1999 l'elenco degli essiccatoi a nastro che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 1999-2000 e che possono pertanto beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, punto 1.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, ad eccezione dell'articolo 1, punto 1), che si applica a decorrere dal 1° aprile 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.

    (2) GU L 131 del 15. 6. 1995, pag. 1.

    (3) GU L 79 del 7. 4. 1995, pag. 5.

    (4) GU L 255 del 18. 9. 1997, pag. 12.

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