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Document 31999R0660

Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001

GU L 83 del 27.3.1999, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/660/oj

31999R0660

Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 27/03/1999 pag. 0010 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 660/1999 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivati in Belgio, in Germania, in Francia e in Austria; che il Consiglio ha deciso di aumentare tale importo dal 50 % al 65 % della differenza rispetto al raccolto 1992: che tale aumento deve essere calcolato sulla base della differenza tra il premio concesso per il raccolto 1998 e quello applicabile al raccolto 1992 per dette varietà di tabacco; che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92 non corrisponde a tale obiettivo; che occorre pertanto modificare il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92;

considerando che occorre fissare il livello dei premi tenendo conto degli obiettivi della politica agricola comune, in particolare per garantire alla popolazione agricola un livello di vita equo; che l'importo dei premi deve tener conto delle possibilità di smercio passate e prevedibili delle differenti varietà di tabacco in condizioni normali di concorrenza; che occorre fissare il livello dei premi per tre raccolti consecutivi e di porli in connessione con i limiti di garanzia stabiliti per i tre raccolti 1999, 2000 e 2001 in modo da garantire la stabilità del settore;

considerando che l'articolo 8, secondo comma, e l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevedono la ripartizione dei limiti di garanzia per tre raccolti a partire dal raccolto 1999 per ciascun gruppo di varietà tra gli Stati membri produttori;

considerando che occorre fissare il livello di tali limiti per i tre raccolti 1999, 2000 e 2001 tenendo conto, in particolare, delle condizioni del mercato e di quelle socioeconomiche ed agronomiche nelle zone di produzione; che tale fissazione deve essere effettuata a tempo opportuno per permettere ai produttori di programmare la loro produzione per i raccolti succitati;

considerando che, a seguito dell'aumento degli importi supplementari per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivati in Belgio, in Germania, in Francia e in Austria, occorre ridurre i limiti di garanzia di detti Stati membri allo scopo di rispettare il principio della neutralità di bilancio;

considerando che, nel rispetto delle potenzialità di produzione e della ripartizione della quota per Stato membro, occorre far sì che sia favorita con una progressione graduale la quota per le varietà che hanno smaltimenti sicuri e prezzi di mercato elevati, a scapito della quota per le varietà con smaltimenti difficili e prezzi di mercato bassi;

considerando che le misure in questione devono essere applicate quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 il paragrafo 2 è sostituito con il seguente:

«2. Tuttavia, è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivati in Belgio, in Germania, in Francia e in Austria. Tale importo è pari al 65 % della differenza tra il premio applicabile al raccolto 1998 e quello applicabile al raccolto 1992 per dette varietà.»

Articolo 2

Per i raccolti 1999, 2000 e 2001 l'importo dei premi per ciascuno dei gruppi di tabacco greggio e gli importi supplementari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono fissati all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Per i raccolti 1999, 2000 e 2001 i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 per gruppo di varietà e per Stato membro sono fissati all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/98 (GU L 210 del 20.7.1998, pag. 23).

(2) GU C 361 del 24. 11. 1998, pag. 16.

(3) Parere espresso l'11 marzo 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Parere espresso il 5 febbraio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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