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Document 31998R2236

Regolamento (CE) n. 2236/98 della Commissione del 16 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88

GU L 281 del 17.10.1998, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2006; abrog. impl. da 32006R0883

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2236/oj

31998R2236

Regolamento (CE) n. 2236/98 della Commissione del 16 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 17/10/1998 pag. 0009 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 2236/98 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70, del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (2), in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 974/98 (3) del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro prevede all'articolo 2 che a decorrere dal primo gennaio 1999 la moneta degli Stati membri partecipanti sarà l'euro;

considerando che, di conseguenza, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1391/97 (5), precisando che gli anticipi sulla presa in conto saranno denominati e versati agli Stati membri partecipanti in euro;

considerando che gli anticipi da versare all'inizio del mese di gennaio 1999 si riferiscono alle spese effettuate tra il 16 ottobre ed il 30 novembre 1998; che è opportuno che tali anticipi siano ancora versati agli Stati membri partecipanti, per l'ultima volta, in unità monetarie nazionali;

considerando che per gli Stati membri non partecipanti il versamento degli anticipi in euro comporterebbe l'assunzione delle differenze di cambio tra il giorno 10 del mese n + 1 ed il terzo giorno lavorativo del mese n + 2; che tale assunzione costituirebbe un elemento nuovo per il regime di anticipi praticato fino ad oggi; che è opportuno, di conseguenza, prevedere per tali Stati membri delle disposizioni particolari che impediscano ogni distorsione degli importi effettivamente spesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi 8, 9, 10 ed 11:

«8. a) Gli Stati membri partecipanti all'euro possono scegliere, durante il periodo transitorio definito al sesto capoverso dell'articolo primo del regolamento (CE) n. 974/98, di tenere la contabilità a livello di organismo pagatore:

- sia unicamente in euro,

- sia in euro per i pagamenti effettuati in euro ed in unità monetarie nazionali per i pagamenti effettuati in unità monetarie nazionali,

- sia unicamente in unità monetaria nazionale.

b) La scelta della moneta per la tenuta della contabilità così come per le dichiarazioni che devono fornire gli Stati membri partecipanti al FEAOG, deve essere mantenuta per l'insieme di un esercizio. Tuttavia, per il primo anno d'applicazione tale scelta s'intende a decorrere dal primo gennaio 1999.

c) La stessa scelta deve essere mantenuta per le dichiarazioni fatte nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.

9. a) Gli organismi pagatori degli Stati membri non partecipanti all'euro devono mantenere una contabilità distinta secondo la moneta nella quale sono pagate le spese ai beneficiari. La stessa separazione deve essere mantenuta per le dichiarazioni fatte nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

b) Tuttavia, se l'organismo pagatore di uno Stato membro non partecipante è in grado di convertire in moneta nazionale gli importi pagati in euro ai beneficiari al tasso applicato il giorno di pagamento, tutta la contabilità di tale organismo pagatore, nel suo insieme, potrà essere tenuta in moneta nazionale.

Gli eventuali recuperi di importi pagati in euro devono corrispondere alla moneta nazionale contabilizzata il giorno del pagamento.

10. Se, in virtù dei paragrafi 8 e 9, gli organismi pagatori di un dato Stato membro possono scegliere per la tenuta della loro contabilità tra l'euro, l'unità monetaria nazionale e la moneta nazionale, non è obbligatorio che adottino tutti la medesima scelta.

11. Le comunicazioni di cui a tale articolo 3 sono fatte nella(e) moneta(e) nella(e) quale(i) la contabilità è tenuta.»

2) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis Gli anticipi sulla presa in conto delle spese del FEAOG garanzia sono:

a) denominati e versati in euro agli Stati membri partecipanti;

b) per quanto concerne gli Stati membri non-partecipanti, essi sono denominati e versati:

- in euro per i pagamenti effettuati dallo Stato membro in euro,

- in moneta nazionale per i pagamenti effettuati dallo Stato membro in moneta nazionale;

Tuttavia, se la conversione in moneta nazionale dei pagamenti in euro è fatta al tasso applicato il giorno del pagamento al beneficiario [come previsto all'articolo 3, paragrafo 9 b)], gli anticipi relativi a tali pagamenti in euro possono altresì essere effettuati in moneta nazionale.

c) versati in unità monetaria nazionale oppure moneta nazionale per quanto concerne le spese effettuate dagli Stati membri partecipanti e non partecipanti tra il 16 ottobre 1998 ed il 30 novembre 1998.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2) GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

(4) GU L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

(5) GU L 190 del 19. 7. 1997, pag. 20.

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