EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0310

98/310/CE: Decisione del Consiglio del 1o maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia

GU L 139 del 11.5.1998, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/310/oj

31998D0310

98/310/CE: Decisione del Consiglio del 1o maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 11/05/1998 pag. 0014 - 0014


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 1° maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia (98/310/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4, del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 (1) stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;

considerando, che a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6, del trattato, il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che in Francia esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni alla Francia al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo (2);

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12, del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dalla Francia entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

A partire dal 1994 il disavanzo pubblico in Francia si è ridotto sensibilmente e nel 1997 ha raggiunto il 3,0 % del PIL, che corrisponde al valore di riferimento fissato dal trattato; per il 1998 è prevista un'ulteriore leggera riduzione che dovrebbe portare il disavanzo al 2,9 % del PIL e il governo prevede di ridurre ulteriormente il disavanzo al 2,3 % del PIL nel 1999.

Il rapporto debito/PIL ha registrato un aumento che lo ha portato a raggiungere il 58,0 % nel 1997, ma non ha mai superato il 60 % fissato del trattato come valore di riferimento.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava pari al valore di riferimento fissato dal trattato ed è previsto che scenda al di sotto di tale valore nel 1998; il rapporto debito/PIL resta inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Francia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia, è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

(1) GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

(2) Raccomandazioni del Consiglio del 7 novembre 1994, del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

Top