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Document 31997L0070
Council Directive 97/70/EC of 11 December 1997 setting up a harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length and over
Direttiva 97/70/CE del Consiglio del'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri
Direttiva 97/70/CE del Consiglio del'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri
GU L 34 del 9.2.1998, p. 1–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2009
Direttiva 97/70/CE del Consiglio del'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 09/02/1998 pag. 0001 - 0029
DIRETTIVA 97/70/CE DEL CONSIGLIO del'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3), (1) considerando che l'azione comunitaria nel settore del trasporto marittimo dovrebbe garantire una maggiore sicurezza marittima; (2) considerando che il 2 aprile 1993 è stato adottato il protocollo di Torremolinos relativo alla convenzione sulla sicurezza delle navi da pesca del 1977, in prosieguo denominato «protocollo di Torremolinos»; (3) considerando che l'attuazione su scala comunitaria di questo protocollo applicabile alle navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro o che operano nelle acque interne o nei mari territoriali di uno Stato membro o che sbarcano le catture nei porti di uno Stato membro aumenterà la sicurezza delle navi in questione visto che varie legislazioni nazionali non richiedono ancora il livello di sicurezza stabilito dal protocollo; che tale livello comune di sicurezza, armonizzando i numerosi e diversi requisiti di sicurezza nazionali, garantirà condizioni eque di concorrenza per le navi da pesca che operano nella stessa area senza compromettere le norme di sicurezza; (4) considerando che, data in particolare la dimensione del mercato interno, un'azione a livello comunitario è il modo più efficace di stabilire un livello comune di sicurezza per le navi da pesca in tutta la Comunità; (5) considerando che una direttiva del Consiglio è lo strumento giuridico più appropriato poiché offre il quadro per un'applicazione uniforme e vincolante delle norme di sicurezza da parte degli Stati membri, garantendo nello stesso tempo a ciascuno Stato membro il diritto di decidere sulle forme e sui mezzi che meglio si adattano al suo sistema interno; (6) considerando che vari e importanti capitoli del protocollo di Torremolinos si applicano solo alle navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 45 metri; che limitare l'applicazione su scala comunitaria del protocollo alle suddette navi creerebbe una disparità a livello di sicurezza tra queste e le navi da pesca più piccole, di lunghezza compresa tra 24 e 45 metri, distorcendo così la concorrenza; (7) considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 di tale protocollo stabilisce che le parti decidono quali delle sue disposizioni che contemplano un limite di lunghezza maggiore di 24 metri debbano applicarsi, in tutto o in parte, a navi battenti la loro bandiera la cui lunghezza è inferiore al limite di lunghezza prescritto ma superiore a 24 metri; che l'articolo 3, paragrafo 5 di tale protocollo stabilisce che le parti si impegnano a stabilire norme uniformi per le suddette navi da pesca che operano nella stessa regione; (8) considerando che, per accrescere la sicurezza e evitare distorsioni della concorrenza, occorre perseguire l'obiettivo di applicare le norme di sicurezza previste dalla presente direttiva a tutte le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che operano nelle zone di pesca della Comunità, a prescindere dalla loro bandiera; che a tal fine, per le navi da pesca che battono bandiera di Stati terzi e che operano nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato membro o che sbarcano le loro catture in un porto di uno Stato membro, è necessario che siano rispettate le norme generali del diritto internazionale; (9) considerando che devono continuare ad applicarsi le disposizioni del caso previste dalle direttive del Consiglio adottate nell'ambito della politica comunitaria in campo sociale; (10) considerando che per tutti questi motivi gli Stati membri dovrebbero applicare alle navi da pesca nuove e, ove necessario, a quelle esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri le disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, tenendo conto delle disposizioni pertinenti di cui all'allegato I della presente direttiva; che gli Stati membri dovrebbero applicare anche le disposizioni dei capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos, adeguato a norma dell'allegato II della presente direttiva, a tutte le navi da pesca nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma inferiore a 45 metri, che battono la loro bandiera; (11) considerando che per motivi connessi a specifiche caratteristiche regionali, come le condizioni geografiche e climatiche, possono essere giustificati specifici requisiti, a norma dell'allegato III; che dette disposizioni si riferiscono al funzionamento nelle zone settentrionali e meridionali, rispettivamente; (12) considerando che, per accrescere ulteriormente il livello di sicurezza, le navi che battono bandiera di uno Stato membro dovrebbero soddisfare agli specifici requisiti di cui all'allegato IV; (13) considerando che le navi da pesca che battono la bandiera di uno Stato terzo non dovrebbero poter operare nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato membro o sbarcare le catture nel porto di uno Stato membro e pertanto non possono competere con le navi battenti la bandiera di uno Stato membro, a meno che il rispettivo Stato di bandiera non abbia certificato che esse sono conformi alle disposizioni tecniche stabilite nella presente direttiva; (14) considerando che l'equipaggiamento installato a bordo delle navi da pesca che sia conforme alle disposizioni della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (4), deve essere automaticamente riconosciuto conforme alle disposizioni specifiche ad esso applicate a norma della presente direttiva, poiché i requisiti della direttiva 96/98/CE sono almeno equivalenti a quelle del protocollo di Torremolinos e della presente direttiva; (15) considerando che negli Stati membri potrebbero sussistere situazioni locali che giustifichino l'applicazione di misure di sicurezza specifiche a tutte le navi da pesca che operano in talune aree; che essi possono anche ritenere opportuno concedere esenzioni alle disposizioni di cui all'allegato del protocollo di Torremolinos o adottare disposizioni a quelle equivalenti; che dovrebbero essere autorizzati ad adottare le misure in questione previo controllo secondo la procedura di comitato; (16) considerando che attualmente non esistono norme tecniche uniformi a livello internazionale per le navi da pesca per quanto riguarda la resistenza dello scafo, i macchinari principali e ausiliari e gli impianti elettrici ed automatici; che tali norme possono essere stabilite sulla base delle norme applicate da organismi riconosciuti o dalle amministrazioni nazionali; (17) considerando che, per il controllo dell'effettiva applicazione e dell'osservanza della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero effettuare ispezioni e rilasciare un certificato di conformità delle navi da pesca che soddisfano i requisiti specifici della presente direttiva; (18) considerando che per garantire la piena applicazione della presente direttiva e secondo la procedura di cui all'articolo 4 del protocollo di Torremolinos, le navi da pesca dovrebbero essere soggette al controllo dello Stato di approdo; che quando il protocollo sarà entrato in vigore, uno Stato membro potrà effettuare controlli anche a bordo delle navi da pesca di paesi terzi che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato membro né sbarcano le proprie catture nei suoi porti, quando esse si trovano in un porto di detto Stato membro, per verificare che soddisfino i requisiti di tale protocollo; (19) considerando che è necessario che un comitato costituito di rappresentanti degli Stati membri assista la Commissione ai fini dell'effettiva applicazione della direttiva; che il comitato di cui all'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (5), può assumere questo ruolo; (20) considerando che, per garantire la coerente applicazione della direttiva, tramite questo comitato possono essere adattate alcune disposizioni per tenere conto dei pertinenti sviluppi a livello internazionale; (21) considerando che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe essere informata di questa direttiva a norma del protocollo di Torremolinos; (22) considerando che per garantire la piena applicazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni per i casi di violazione delle norme nazionali adottate a norma della presente direttiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Obiettivi 1. La presente direttiva si prefigge l'obiettivo di stabilire norme di sicurezza per le navi da pesca marittime di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica l'allegato del protocollo di Torremolinos, e che: - battono la bandiera di uno Stato membro e sono registrate nella Comunità, oppure - operano nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato membro, oppure sbarcano le catture nei porti di uno Stato membro. Le imbarcazioni da diporto che praticano la pesca a fini non commerciali sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. 2. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (6), delle relative direttive particolari ed in particolare della direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (7). Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «nave da pesca» o «nave», qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi; 2) «nave da pesca nuova», una nave da pesca per la quale: a) a decorrere dal 1° gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, o b) il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1° gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data, o c) in mancanza di un contratto di costruzione, a decorrere dal 1° gennaio 1999 incluso: - sia stata impostata la chiglia, o - sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o - sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore; 3) «nave da pesca esistente», una nave da pesca che non sia una nave nuova; 4) «protocollo di Torremolinos», il protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca del 1977, con le relative modifiche; 5) «certificato», il certificato di conformità di cui all'articolo 6; 6) «lunghezza», salvo disposizioni contrarie, il 96 % della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85 % della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del diritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore è superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto; 7) «che opera», che pesca o pesca e tratta il pesce o altre risorse marine viventi, fatto salvo il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale e la libertà di navigazione nella zona economica esclusiva entro le 200 miglia; 8) «organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto a norma dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (8). Articolo 3 Requisiti generali 1. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui all'allegato del protocollo di Torremolinos si applichino alle navi da pesca interessate battenti la loro bandiera, a meno che l'allegato I della presente direttiva non disponga altrimenti. Salvo disposizioni contrarie della presente direttiva, le navi da pesca esistenti soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato del protocollo di Torremolinos entro il 1° luglio 1999. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti di cui ai capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos che si applicano alle navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri siano applicati anche alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri battenti la loro bandiera, a meno che l'allegato II della presente direttiva non disponga altrimenti. 3. Gli Stati membri, tuttavia, provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che operano in aree particolari soddisfino le disposizioni applicabili alle aree in questione, secondo quanto stabilito nell'allegato III. 4. Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera soddisfino i requisiti di sicurezza specifici stabiliti nell'allegato IV. 5. Gli Stati membri impediscono alle navi da pesca battenti la bandiera di un paese terzo di operare nelle loro acque interne o nel loro mare territoriale o di sbarcare catture nei loro porti, a meno che le amministrazioni dei rispettivi Stati di bandiera non certifichino che esse soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 e all'articolo 5. 6. L'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo che sia conforme ai requisiti ivi contenuti, installato a bordo di una nave da pesca a norma della presente direttiva, è ritenuto automaticamente conforme alle disposizioni di quest'ultima, a prescindere dal fatto che queste prevedano che esso debba essere approvato o sottoposto a prove che soddisfino l'amministrazione dello Stato di bandiera. Articolo 4 Requisiti specifici, esenzioni ed equivalenze 1. Qualora uno Stato membro o un gruppo di Stati membri ritenga che, date la situazione locale dovuta a particolari circostanze o le caratteristiche della nave, occorrano misure di sicurezza specifiche per le navi da pesca che operano in determinate aree, e qualora tale necessità sia dimostrata, possono, secondo la procedura di cui al paragrafo 4, adottare le suddette disposizioni di sicurezza specifiche per tenere conto di situazioni locali quali la natura e le condizioni climatiche delle acque in cui operano le navi in questione, la lunghezza dei viaggi o le caratteristiche delle stesse, quali i materiali di costruzione. Le misure adottate sono aggiunte all'allegato III. 2. Per adottare misure contenenti esenzioni, gli Stati membri applicano le disposizioni della regola 3, paragrafo 3 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos, secondo la procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 3. In base alla regola 4, paragrafo 1 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos e secondo la procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono adottare misure che consentano l'impiego di impianti equivalenti. 4. Lo Stato membro che si avvalga delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 segue la seguente procedura: a) Lo Stato membro notifica alla Commissione i provvedimenti che intende adottare, ivi comprese informazioni sufficientemente dettagliate atte a confermare che il livello di sicurezza è adeguatamente mantenuto. b) Se entro un periodo di sei mesi dalla notifica si stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 9, che le misure proposte non sono giustificate, allo Stato membro in questione può essere richiesto di modificare o di non adottare tali misure. c) Le misure adottate devono essere recepite nella rispettiva legislazione nazionale e comunicate alla Commissione, che informa nei dettagli gli altri Stati membri. d) Ciascuna delle suddette misure è applicabile a tutte le navi da pesca che operano nelle medesime condizioni specifiche, senza discriminazioni dovute alla loro bandiera o alla nazionalità dell'operatore. e) Le misure di cui al paragrafo 2 sono applicabili solo finché le navi da pesca operano nelle suddette condizioni specifiche. Articolo 5 Norme di progettazione, costruzione e manutenzione Le norme di progettazione, costruzione e manutenzione dello scafo, delle macchine principali e ausiliarie e degli impianti elettrici e automatici di una nave da pesca sono le norme in vigore alla data della sua costruzione, specificate ai fini della classificazione da un organismo riconosciuto o utilizzate da un'amministrazione. Per le navi nuove tali norme sono conformi alla procedura e soggette alle condizioni stabilite all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 94/57/CE. Articolo 6 Ispezioni e certificati 1. Gli Stati membri rilasciano un certificato di conformità alla presente direttiva integrato da un elenco delle dotazioni ed eventualmente certificati di esenzione alle navi da pesca battenti la loro bandiera e conformi agli articoli 3 e 5. Il certificato di conformità, l'elenco delle dotazioni e il certificato di esenzione sono predisposti secondo il modello di cui all'allegato V. I certificati in questione sono rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto che opera a norma di quest'ultima, previa visita iniziale svolta unicamente dagli ispettori della stessa amministrazione dello Stato di bandiera o di un organismo riconosciuto o di uno Stato membro autorizzato dallo Stato di bandiera ad effettuare le visite, in base alla regola 6, paragrafo 1, lettera a) del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos. 2. I periodi di validità dei certificati di cui al paragrafo 1 non superano quelli fissati nella regola 11 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos. I certificati di conformità sono rinnovati dopo visite periodiche svolte in base alla regola 6 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos. Articolo 7 Disposizioni in materia di controlli 1. Le navi da pesca che operano nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato membro o che sbarcano le loro catture nei suoi porti e che non battono la bandiera di quello Stato membro sono soggette al controllo dello Stato membro, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Torremolinos e senza discriminazioni in base alla bandiera o alla nazionalità dell'operatore, per verificare che soddisfino la presente direttiva. 2. Le navi da pesca che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato membro né sbarcano le loro catture nei porti di uno Stato membro e che battono la bandiera di un altro Stato membro sono soggette al controllo dello Stato membro, quando si trovano nei suoi porti, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Torremolinos e senza discriminazioni in base alla bandiera o alla nazionalità dell'operatore, per verificare che soddisfino la presente direttiva. 3. Le navi da pesca battenti la bandiera di un paese terzo, che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato membro né sbarcano le loro catture nei porti di uno Stato membro sono soggette al controllo dello Stato membro quando si trovano nei suoi porti, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Torremolinos, per verificare che soddisfino quest'ultimo una volta entrato in vigore. Articolo 8 Adattamenti Secondo la procedura di cui all'articolo 9: a) possono essere adottate e inserite disposizioni atte a garantire: - un'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti, qualora ciò risulti necessario per garantirne l'applicazione uniforme nella Comunità, - l'attuazione della presente direttiva, purché non ne amplino il campo di applicazione; b) gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente direttiva possono essere adeguati e gli allegati modificati per consentire l'applicazione, ai fini della direttiva, delle successive modifiche del protocollo di Torremolinos entrate in vigore dopo l'adozione della presente direttiva. Articolo 9 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE. 2. Qualora venga fatto riferimento al presente articolo, si applica la seguente procedura: a) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. b) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. c) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di un parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro otto settimane a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 10 Notificazione all'IMO La presidenza del Consiglio e la Commissione informano l'IMO dell'adozione della presente direttiva, facendo riferimento all'articolo 3, paragrafo 5 del protocollo di Torremolinos. Articolo 11 Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni in caso di violazione delle norme nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Articolo 12 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 13 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 14 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1997. Per il Consiglio Il Presidente M. DELVAUX-STEHRES (1) GU C 292 del 4.10.1996, pag. 29. (2) GU C 66 del 3.3.1997, pag. 31. (3) Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 1997 (GU C 150 del 19.5.1997, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 30 giugno 1997 (GU C 246 del 12.8.1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 6 novembre 1997 (GU C 358 del 24.11.1997). (4) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. (5) GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/39/CE (GU L 196 del 7.8.1996, pag. 7). (6) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. (7) GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1. (8) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. ALLEGATO I Adeguamento delle disposizioni contenute nell'allegato del protocollo di Torremolinos per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 97/70/CE del Consiglio CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI Regola 2: Definizioni Al paragrafo 1, la definizione di «nave nuova» deve essere sostituita da quella di «nave nuova da pesca» di cui all'articolo 2 della presente direttiva. CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI E LOTTA CONTRO GLI INCENDI Regola 2: Definizioni Al paragrafo 2, alla fine della definizione di prova standard del fuoco vanno aggiunte le seguenti modifiche, relativamente alla curva standard della temperatura: «. . . La curva standard tempo-temperatura è una curva regolare che passa per i seguenti valori di incremento della temperatura media del forno: >SPAZIO PER TABELLA> »CAPITOLO VII: MEZZI DI SALVATAGGIO Regola 1: Applicazione Il paragrafo 2 viene così modificato: «Le regole 13 e 14 si applicano anche alle navi esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, purché l'amministrazione possa ritardare l'applicazione delle prescrizioni delle regole in questione fino al 1° febbraio 1999.» Regola 13: Apparecchi radio per mezzi di salvataggio Il paragrafo 2 è così modificato: «Gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti presenti a bordo delle navi esistenti e non rispondenti alle norme di funzionamento adottate dall'Organizzazione possono essere accettati dall'amministrazione fino al 1° febbraio 1999, purché l'amministrazione sia soddisfatta della loro compatibilità con gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti approvati.» CAPITOLO IX: RADIOCOMUNICAZIONI Regola 1: Applicazione Il paragrafo 1, seconda frase è modificato come segue: «Tuttavia l'amministrazione, per le navi esistenti, può ritardare l'applicazione delle prescrizioni fino al 1° febbraio 1999.» Regola 3: Esenzioni Il paragrafo 2, lettera c) è modificato come segue: «quando la nave sarà messa definitivamente fuori servizio entro il 1° febbraio 2001.» ALLEGATO II Adeguamento delle disposizioni dei capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato al protocollo di Torremolinos a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultimo da applicare alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri CAPITOLO IV: INSTALLAZIONI ELETTRICHE E MACCHINE, LOCALI MACCHINE SENZA GUARDIA CONTINUA Regola 1: Applicazione Il testo è modificato come segue: «Salvo disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.» Regola 7: Comunicazioni tra la timoneria ed il locale macchine Al testo originario è aggiunta la seguente modifica: «Le navi devono essere dotate di due mezzi di comunicazione separati . . . Uno di questi mezzi deve essere un telegrafo di macchina; tuttavia l'amministrazione può autorizzare, per le navi di lunghezza inferiore a 45 metri, i cui apparati motore sono comandati direttamente dalla timoniera, l'installazione di mezzi di comunicazione diversi dal telegrafo di macchina.» Regola 8: Comando dell'apparato motore dalla timoneria Al paragrafo 1, lettera d), è aggiunto il seguente testo: «. . . sala di comando delle macchine. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, l'amministrazione può consentire che la stazione di comando del locale macchine sia costituita da una stazione di emergenza, purché i dispositivi di controllo e di comando nella timoneria siano soddisfacenti.» Regola 16: Sorgente principale di energia elettrica Al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il seguente testo: «. . . arresto di uno qualunque dei gruppi. Tuttavia, sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, in caso di arresto di uno qualunque dei gruppi elettrogeni, è sufficiente che siano assicurati i servizi indispensabili per la propulsione e la sicurezza della nave.» Regola 17: Sorgente di emergenza di energia elettrica Al paragrafo 6 è aggiunto il seguente testo: «Le batterie di accumulatori installate in base alla presente regola, eccettuate quelle installate per il funzionamento del trasmettitore e ricevitore radio a bordo delle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, devono essere installate . . .» Regola 22: Impianto di allarme Al paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il seguente testo: «Detto impianto . . . segnale di allarme. Tuttavia, nelle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, l'amministrazione può consentire che l'impianto sia in grado di indicare, con segnali sonori e luminosi, il funzionamento di ciascun segnale di allarme soltanto in timoneria.» Al paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il seguente testo: «Sulle navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, l'impianto di allarme deve essere collegato . . .» Al paragrafo 2, lettera c) è aggiunto il seguente testo: «Sulle navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, un dispositivo di segnalazione per i meccanici . . .» CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DELL'INCENDIO E LOTTA CONTRO L'INCENDIO Regola 2: Definizioni Il paragrafo 14, lettera b) è modificato come segue: «. . . di almeno 375 kilowatt . . .» PARTE C Il titolo viene sostituito dal seguente testo: «PARTE C - MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO APPLICABILI ALLE NAVI DI LUNGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 24 METRI MA INFERIORE A 60 METRI» Regola 35: Pompe da incendio Inserire il seguente paragrafo: «In deroga alla regola V/35, paragrafo 1, devono essere sempre installate almeno due pompe da incendio.» Aggiungere al paragrafo 8: «o a 25 m3/h, se maggiore.» Regola 40: Impianti di estinzione incendi nei locali macchine Il paragrafo 1, lettera a) è modificato come segue: «. . . non minore di 375 kilowatt. . .» CAPITOLO VII: MEZZI DI SALVATAGGIO Regola 1: Applicazione Il paragrafo 1 è modificato come segue: «1. Salvo disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.» Regola 5: Numero e tipo dei mezzi di salvataggio collettivo e dei battelli di emergenza 1) L'inizio del paragrafo 3 è modificato come segue: «Le navi di lunghezza inferiore a 75 metri, ma uguale o superiore a 45 metri, devono avere:» 2) È aggiunto un nuovo paragrafo 3 bis: «3 bis. Le navi di lunghezza inferiore a 45 metri devono avere: a) imbarcazioni e/o zattere di capacità totale sufficiente ad accogliere almeno il 200 % del numero totale delle persone a bordo. Di tali imbarcazioni e/o zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave; b) un battello di emergenza, a meno che l'amministrazione lo ritenga non indispensabile avuto riguardo alle dimensioni ed alla manovrabilità della nave, alla vicinanza dei mezzi di ricerca e di salvataggio e dei sistemi di avviso meteorologici, nonché al fatto che la nave è impiegata in zone non colpite da cattivo tempo o in attività stagionali.» 3) Al paragrafo 4 è aggiunto il seguente testo: «Invece di soddisfare i requisiti dei paragrafi 2, lettera a), 3, lettera a) e 3 bis, lettera a) le navi possono avere . . .» Regola 10: Salvagenti anulari 1) Il paragrafo 1, lettera b) è modificato come segue: «sei salvagenti anulari sulle navi di lunghezza inferiore a 75 metri, ma uguale o superiore a 45 metri;» 2) È inserito un nuovo paragrafo 1, lettera c): «c) quattro salvagenti anulari sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri.» Regola 13: Apparecchi radio per mezzi di salvataggio È inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. Tuttavia, per le navi di lunghezza inferiore a 45 metri, il numero di tali apparecchi può essere ridotto a due, se l'amministrazione ritiene superfluo trasportarne tre, tenuto conto della zona in cui opera la nave e del numero di persone a bordo;». Regola 14: Radar transponder Alla fine è aggiunto il seguente testo: «. . .in ogni imbarcazione di salvataggio. Tutte le navi di lunghezza inferiore a 45 metri devono essere dotate di almeno un radar transponder.» CAPITOLO IX: RADIOCOMUNICAZIONI Regola 1: Applicazione Il paragrafo 1, prima frase è modificato come segue: «Salvo espresse disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica alle navi nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri e a quelle esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri.» ALLEGATO III Disposizioni regionali e locali (articolo 3, paragrafo 3 e articolo 4, paragrafo 1 A. Disposizioni applicabili alle regioni «settentrionali» 1. Area geografica di applicazione Salvo disposizioni contrarie, le acque situate a settentrione del confine indicato nella carta annessa al presente allegato, escluso il Mar Baltico. Tale confine corrisponde al seguente tracciato: 62 ° parallelo Nord a partire dalla costa occidentale della Norvegia fino al 4 ° di longitudine Ovest; da lì al 4 ° meridiano Ovest fino al 60 °30' di latitudine Nord; da lì 60 °30' di latitudine Nord fino ai 5 ° di longitudine Ovest; da lì 5 ° meridiano Ovest fino a 60 ° di latitudine Nord; da lì 60 ° parallelo Nord fino ai 15 ° di longitudine Ovest; da lì 15 ° meridiano Ovest fino ai 62 ° di latitudine Nord; da lì 62 ° parallelo Nord fino ai 27 ° di longitudine Ovest; da lì 27 ° meridiano Ovest fino ai 59 ° di latitudine Nord e da lì 59 ° parallelo Nord verso occidente. 2. Definizioni «Ghiaccio galleggiante pesante» è il ghiaccio galleggiante che ricopre almeno 8/10 della superficie marina. 3. Regola III/7, paragrafo 1 (Condizioni di servizio) In aggiunta alle specifiche condizioni di servizio di cui alla regola III/7, paragrafo 1, devono essere considerate anche le seguenti condizioni di servizio: e) la condizione di servizio b), c) o d), a seconda di quale garantisca i valori meno elevati dei parametri di stabilità definiti nella regola 2, è calcolata tenendo conto della tolleranza per l'accumulo di ghiaccio, secondo le prescrizioni della regola III/8; f) per i pescherecci a cianciolo: partenza dalla zona di pesca con attrezzature di pesca, senza pescato e con il 30 % dei rifornimenti di generi di consumo, combustibile, ecc., ivi compresa la tolleranza per l'accumulo di ghiaccio, in conformità delle prescrizioni della regola III/8. 4. Regola III/8 (Accumulo di ghiaccio) I requisiti specifici della regola III/8 e gli orientamenti specifici contenuti nella raccomandazione 2 della conferenza di Torremolinos si applicano all'interno della regione interessata, vale a dire anche al di fuori dei confini indicati nella carta che accompagna la raccomandazione in questione. In deroga alle disposizioni della regola III/8, paragrafo 1, lettere a) e b), nei calcoli di stabilità per le navi che operano a Nord dei 63 ° di latitudine Nord, tra i 28 ° e gli 11 ° di longitudine Ovest, si deve tener conto della seguente tolleranza: a) 40 kg per mq sui ponti esposti alle intemperie e sulle passerelle; b) 10 kg per mq di superficie laterale di ciascun fianco della nave, sporgente al di sopra del piano di galleggiamento. 5. Regola VII/5, paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) (Numero e tipo delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza) In deroga alle disposizioni della regola VII/5, paragrafi 2, lettera b), 3, lettera b) e 3 bis, per le navi da pesca il cui scafo è costruito in base alle norme di un organismo riconosciuto per effettuare il servizio in acque con un'elevata concentrazione di ghiaccio galleggiante, conformemente alla regola II/1/2 dell'allegato del protocollo di Torremolinos del 1993, il battello di emergenza o l'imbarcazione di salvataggio di cui ai paragrafi 2, lettera b), 3, lettera b) o 3 bis, lettera b) devono essere in parte coperti (secondo la regola VII/18) e avere una capacità sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo. 6. Regola VII/9 (Tute di immersione e dispositivi di protezione termica) In deroga alle disposizioni della regola VII/9, per ogni persona a bordo deve essere disponibile una tuta di immersione di tipo approvato e della misura adeguata che sia conforme alle disposizioni della regola VII/25, ivi comprese le misure applicate alla suddetta regola ed elencate nel presente allegato al punto 1.8. 7. Regola VII/14 (radar transponder) In aggiunta alle disposizioni del capitolo VII, parte B, tutti i battelli di emergenza, le imbarcazioni e le zattere di salvataggio devono essere permanentemente dotati di un radar transponder di tipo approvato in grado di operare sulla banda dei 9 GHz. 8. Regola VII/25 (Tute di immersione) In deroga alle disposizioni della regola VII/25, ciascuna tuta di immersione di cui al punto 1.6 del presente allegato deve essere di materiale isolante e deve inoltre essere conforme alle prescrizioni in materia di galleggiamento di cui alla regola VII/24, paragrafo 1, lettera c), punto i). Devono inoltre essere soddisfatte tute le altre prescrizioni del caso di cui alla regola VII/25. 9. Regola X/3, paragrafo 7 (Radar) In deroga alle disposizioni della regola X/3, paragrafo 7, le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere munite di radar, a soddisfazione dell'amministrazione. Il radar deve poter funzionare nella banda dei 9 GHz. 10. Regola X/5 (Mezzi di segnalazione) In aggiunta alle disposizioni della regola X/5, quando operano in acque in cui possa riscontrarsi ghiaccio galleggiante, le navi devono essere dotate di almeno una lampada per segnalazioni con una capacità minima di illuminazione pari a 1 lux misurata alla distanza di 750 metri. B. Disposizioni applicabili alle regioni «meridionali» 1. Area geografica di applicazione Mare Mediterraneo e zone costiere entro 20 miglia dalla costa della Spagna e del Portogallo, della zona estiva dell'Oceano Atlantico, secondo le definizioni contenute nella carta delle zone e delle regioni stagionali di cui all'allegato II della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 (1), modificata. 2. Regola VII/9, paragrafo 1 (Tute di immersione) Tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 4 della regola VII/B/9, alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase: «Per le navi di lunghezza inferiore a 45 metri, il numero massimo delle tute di immersione può essere due.» 3. Regola IX/1 (Radiocomunicazioni) È aggiunto un nuovo paragrafo 1 bis: «Il presente capitolo si applica anche alle navi nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, purché la zona in cui operano sia coperta adeguatamente da una stazione costiera che opera in base al piano generale dell'IMO.» REGIONE SETTENTRIONALE >RIFERIMENTO A UN FILM> (1) Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di massimo carico, adottata il 5 aprile 1966 dalla Conferenza internazionale sulla linea di massimo carico, tenutasi a Londra su invito dell'Organizzazione consultiva intergovernativa della navigazione marittima (OCIM). ALLEGATO IV Requisiti di sicurezza specifici (articolo 3, paragrafo 4) CAPITOLO II: COSTRUZIONE, TENUTA STAGNA E EQUIPAGGIAMENTO Aggiungere le seguenti nuove regole: «Regola 16: Ponti di lavoro in una sovrastruttura chiusa 1. Questi ponti sono dotati di un sistema efficace di svuotamento con adeguata capacità di drenaggio per smaltire le acque di lavaggio e i visceri di pesce. 2. Tutte le aperture necessarie per le operazioni di pesca devono essere dotate di un sistema di chiusura rapido ed efficace azionabile da una sola persona. 3. Le catture, qualora siano trasferite su tali ponti per essere manipolate o trattate, sono collocate in un compartimento. Tali compartimenti sono conformi alla regola 11 del capitolo III. Viene installato un efficace sistema di svuotamento e prevista un'adeguata protezione contro un afflusso accidentale di acqua sul ponte di lavoro. 4. Sono previste almeno due uscite da tali ponti. 5. L'altezza massima libera in qualsiasi punto dello spazio di lavoro non è inferiore a 2 metri. 6. È previsto un sistema di ventilazione fisso che consente almeno sei ricambi d'aria all'ora. Regola 17: Marche d'immersione 1. Tutte le navi sono dotate di marche d'immersione in decimetri a prora e a poppa su entrambe le murate. 2. Tali marche sono collocate il più vicino possibile alle perpendicolari. Regola 18: Cisterne per pesce in acqua di mare refrigerata (RSW-refrigerated sea water) o raffreddata (CSW-chilled sea water) 1. Qualora si utilizzino cisterne RSW o CSW o tipi di cisterne analoghi, tali cisterne sono dotate di un impianto separato fisso di riempimento e svuotamento dell'acqua di mare. 2. Se tali cisterne devono essere usate anche per trasportare carichi secchi, esse sono dotate di un impianto di sentina e di dispositivi adeguati per evitare che l'acqua della cisterna penetri nell'impianto di sentina.» CAPITOLO III: STABILITÀ E STATO DI NAVIGABILITÀ CORRISPONDENTE Regola 9: Prove di stabilità È aggiunto il seguente nuovo paragrafo 4: «4. La prova di stabilità e la determinazione delle condizioni previste dalla regola III/9, paragrafo 1 sono eseguite almeno ogni dieci anni.» CAPITOLO IV: INSTALLAZIONI ELETTRICHE E MACCHINE. LOCALI MACCHINE SENZA GUARDIA CONTINUA Regola 13: Macchine di governo Aggiungere il seguente testo al paragrafo 10: «Se tale sorgente di energia è elettrica, la sorgente di emergenza di energia elettrica deve essere in grado di alimentare i mezzi ausiliari di manovra del timone per almeno dieci minuti.» Regola 16: Sorgente principale di energia elettrica È aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. I fanali di navigazione, se ad alimentazione esclusivamente elettrica, sono alimentati mediante un proprio quadro separato e per il loro controllo sono installati dispositivi adeguati.» Regola 17: Sorgente di emergenza di energia elettrica In deroga al paragrafo 2, per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 m la sorgente di emergenza di energia elettrica deve essere in grado di alimentare gli impianti elencati in tale regola per almeno 8 ore. CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DELL'INCENDIO E LOTTA CONTRO L'INCENDIO Regola 22: Impianti di estinzione incendi nei locali macchine In deroga alle disposizioni della presente regola, tutti i locali macchine della categoria A sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi. Regola 40: Impianti di estinzione incendi nei locali macchine In deroga alla disposizioni della presente regola, tutti i locali macchine della categoria A sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi. ALLEGATO V MODELLI DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ, DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE E DELL'ELENCO DELLE DOTAZIONI >INIZIO DI UN GRAFICO> CERTIFICATO DI CONFORMITÀ Il presente certificato di conformità è integrato da un elenco delle dotazioni. (Timbro ufficiale) (Paese) per nave da pesca nuova/esistente (1) rilasciato in base alle disposizioni della . (denominazione della o delle misure adottate dallo Stato membro) e che conferma la conformità della nave indicata in appresso alle disposizioni della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime armonizzato di sicurezza per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri con l'autorizzazione del governo di . (denominazione ufficiale completa dello Stato membro) da . (denominazione ufficiale completa dell'organismo competente riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio) Nome della naveNumeri e lettere che distinguono la navePorto di immatricolazioneLunghezza (2) Data del contratto di costruzione o di grande trasformazione (3): . Data di impostazione della chiglia o in cui la nave si trova in una fase analoga di costruzione (3): . Data di consegna o di completamento dei lavori di grande trasformazione (3): . (1) Cancellare la dicitura inutile ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3. (2) Per la definizione di lunghezza, cfr. l'articolo 2, paragrafo 6. (3) Cfr. le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2. (Verso del certificato) Visita iniziale SI CERTIFICA: 1. che la nave è stata visitata in conformita delle disposizioni della regola I/6, paragrafo 1, lettera a) dell'allegato al protocollo di Torremolinos del 1993; 2. che in seguito a tale visita si è constatato che: 1. la nave è pienamente conforme alle disposizioni della direttiva 97/70/CE del Consiglio; 2. l'immersione d'esercizio massima ammissibile corrispondente a ciascuna condizione di servizio della nave è indicata nel libretto delle istruzioni per la stabilità approvato in data ................................................................; 3. che il presente certificato è/non è (1) accompagnato da un certificato di esenzione. Il presente certificato è valido fino a ................................................................ sotto condizione delle visite previste dalla regola I/6, paragrafo 1, lettera b), ii), iii) e lettera c). Rilasciato a., il. (luogo di rilascio del certificato)(data del rilascio) . (Firma del funzionario responsabile del rilascio del certificato) e/o (Timbro dell'organismo incaricato del rilascio) Se il presente documento è firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo: Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato a rilasciare il presente certificato dallo Stato membro summenzionato. . (Firma) (1) Cancellare la dicitura inutile. (Pagina successiva del certificato) Visto per prorogare la validità del certificato per un periodo di tempo, ove si applichi la regola I/11, paragrafo 1 La validità del presente certificato è prorogata fino a ................................................................ secondo le disposizioni della regola I/11, paragrafo 1. Firmato: . (Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione) Luogo: . Data: . . (Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio) Visto per prorogare la validità del certificato fino al raggiungimento del porto in cui si effettua la visita o per un periodo di tempo, ove si applichi la regola I/11, paragrafo 2 o la regola I/11, paragrafo 4 La validità del presente certificato è prorogata fino a .................................................................. secondo le disposizioni della regola I/11, paragrafo 2 o della regola I/11, paragrafo 4 (1). Firmato: . (Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione) Luogo: . Data: . . (Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio) (1) Cancellare la dicitura inutile. (Pagina successiva del certificato) Visto per le visite periodiche Visita dell'equipaggiamento SI CERTIFICA che, a seguito di una visita effettuata in conformità della regola I/6, paragrafo 1, lettera b) ii), la nave è risultata conforme alle prescrizioni applicabili. Firmato: . (Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione) Luogo: . Data: . . (Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio) Visita degli apparecchi radio SI CERTIFICA che, a seguito di una visita effettuata in conformità della regola I/6, paragrafo 1, lettera b) iii), la nave è risultata conforme alle prescrizioni applicabili. Prima visita periodica degli apparecchi radio: Firmato: . (Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione) Luogo: . Data: . . (Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio) (Pagina successiva del certificato) Seconda visita periodica degli apparecchi radio: Firmato: . (Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione) Luogo: . Data: . . (Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio) Terza visita periodica degli apparecchi radio: Firmato: . (Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione) Luogo: . Data: . . (Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio) Visto per la visita intermedia SI CERTIFICA che, a seguito di una visita effettuata in conformità della regola I/6, paragrafo 1, lettera c), la nave è risultata conforme alle prescrizioni applicabili. Firmato: . (Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione) Luogo: . Data: . . (Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio) CERTIFICATO DI ESENZIONE (Timbro ufficiale) (Paese) per nave da pesca nuova/esistente (1) rilasciato in base alle disposizioni della . (denominazione della o delle misure adottate dallo Stato membro) e che conferma la conformità della nave indicata in appresso alle disposizioni della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime armonizzato di sicurezza per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri con l'autorizzazione del governo di . (denominazione ufficiale completa dello Stato membro) da . (denominazione ufficiale completa dell'organismo competente riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio) Caratteristiche della nave Nome della naveNumeri e lettere che distinguono la navePorto di immatricolazioneLunghezza (2) (1) Cancellare la dicitura inutile ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3. (2) Per la definizione di lunghezza, cfr. l'articolo 2, paragrafo 6. (Verso del certificato) SI CERTIFICA: che la nave, in virtù della regola ................................................................, è esentata dall'applicazione delle prescrizioni relative a . . Indicare le condizioni, se ve ne sono, alle quali è subordinato il rilascio del certificato di esenzioni: . . Il presente certificato è valido al ................................................................, a condizione che il certificato di conformità al quale è allegato il presente certificato rimanga valido. Rilasciato a . il . (luogo di rilascio del certificato) (data del rilascio) . (Firma del funzionario responsabile del rilascio del certificato) e/o (Timbro dell'organsimo incaricato del rilascio) Se il presente documento è firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo: Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato a rilasciare il presente certificato dallo Stato membro summenzionato. . (Firma) (Pagina successiva del certificato) Visto per prorogare la validità del certificato per un periodo di tempo, ove si applichi la regola I/11, paragrafo 1 La validità del presente certificato è prorogata fino a ................................................................ in conformità alle disposizioni della regola I/11, paragrafo 1. Firmato: . (Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione) Luogo: . Data: . . (Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio) Visto per prorogare la validità del certificato fino al raggiungimento del porto in cui si effettua la visita o per un periodo di tempo, ove si applichi la regola I/11, paragrafo 2 o la regola I/11, paragrafo 4 La validità del presente certificato è prorogata fino a .................................................................. in conformità alle disposizioni della regola I/11, paragrafo 2 o della regola I/11, paragrafo 4 (1). Firmato: . (Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione) Luogo: . Data: . . (Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio) (1) Cancellare la dicitura inutile. (Modello da allegare al certificato di conformità) ELENCO DELLE DOTAZIONI per il certificato di conformità Il presente elenco deve essere permanentemente allegato al certificato di conformità Elenco delle dotazioni in conformità della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri 1. Caratteristiche della nave Nome della naveNumeri e lettere che distinguono la navePorto di immatricolazioneLunghezza (1) 2. Caratteristiche dei mezzi di salvataggio 1. Numero totale di persone cui sono destinati i mezzi di salvataggio. A sinistraA dritta 2. Numero complessivo delle imbarcazioni di salvataggio.. 2.1. Capacità complessiva delle imbarcazioni di salvataggio.. 2.2. Numero delle imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse (regola VII/18).. 2.3. Numero delle imbarcazioni di salvataggio totalmente chiuse (regola VII/19).. 3. Numero dei battelli di emergenza.. 3.1. Numero di battelli compresi nel numero complessivo di imbarcazioni di salvataggio suddetto.. 4. Zattere di salvataggio.. 4.1. Zattere per le quali sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa a mare.. 4.1.1. Numero complessivo.. 4.1.2. Capacità complessiva.. 4.2. Zattere per le quali non sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa a mare.. 4.2.1. Numero complessivo.. 4.2.2. Capacità complessiva.. (1) Per la definizione di lunghezza, cfr. l'articolo 2, paragrafo 6. A sinistraA dritta 5. Numero dei salvagenti anulari.. 6. Numero di cinture di salvataggio.. 7. Tute di immersione.. 7.1. Numero complessivo.. 7.2. Numero di tute conformi alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio.. 8. Numero di dispositivi di protezione termica (1).. 9. Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio.. 9.1. Numero dei radar a risposta.. 9.2. Numero di apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti.. (1) Ad eccezione di quelli previsti dalle regole VII/17, paragrafo 8, punto xxi) e VII/20, paragrafo 5, lettera a) xxiv). 3. Caratteristiche degli impianti radio. ImpiantiDotazione effettiva 1. Sistemi primari. 1.1. Installazione radio VHF:. 1.1.1. Codificatore DSC. 1.1.2. Ricevitore di ascolto DSC. 1.1.3. Radiotelefonia. 1.2. Installazione radio MF. 1.2.1. Codificatore DSC. 1.2.2. Ricevitore di ascolto DSC. 1.2.3. Radiotelefonia. 1.3. Installazione radio MF/HF. 1.3.1. Codificatore DSC. 1.3.2. Ricevitore di guardia DSC. 1.3.3. Radiotelefonia. 1.3.4. Radiotelegrafia a stampa diretta. 1.4. Stazione terrestre di nave INMARSAT. 2. Mezzi secondari di allarme. 3. Dispositivi per la ricezione di informazioni sulla sicurezza in mare. 3.1. Ricevitore NAVTEX. 3.2. Ricevitore EGC. 3.3. Ricevitore HF radiotelegrafia a stampa diretta. ImpiantiDotazione effettiva 4. EPIRB satellitare. 4.1. COSPAS-SARSAT. 4.2. INMARSAT. 5. EPIRB VHF. 6. Radar a risposta della nave. 7. Ricevitore di ascolto operante su frequenza radiotelefonica di soccorso di 2 182 kHz (1). 8. Dispositivo di emittenza del segnale di allarme radiotelefonico su 2 182 kHz (2). (1) Se il comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione non ha stabilito un'altra data, questa voce potrà non comparire sull'elenco allegato ai certificati rilasciati a decorrere dal 1o febbraio 1999. (2) Questa voce potrà non comparire sull'elenco allegato ai certificati rilasciati a decorrere dal 1o febbraio 1999. 4. Metodi impiegati per garantire la disponibilità di impianti radio (regola IX/14) 4.1. Duplicazione delle dotazioni: . 4.2. Manutenzione a terra: . 4.3. Capacità di manutenzione in mare: . SI CERTIFICA, che il presente elenco delle dotazioni è valido in tutti i suoi elementi. Rilasciato a . il . (luogo di rilascio del certificato) (data del rilascio) . (Firma del funzionario responsabile del rislascio del certificato) e/o (Timbro dell'organismo incaricato del rislascio) Se il presente documento è firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo: Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato a rilasciare il presente certificato dallo Stato membro summenzionato. . (Firma)>FINE DI UN GRAFICO>