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Document 21998D0121(01)

Decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Bulgaria, dall'altra del 7 ottobre 1997 che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, e all'articolo 9, paragrafo 1, punti i) e ii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo

GU L 15 del 21.1.1998, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/82(1)/oj

21998D0121(01)

Decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Bulgaria, dall'altra del 7 ottobre 1997 che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, e all'articolo 9, paragrafo 1, punti i) e ii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 21/01/1998 pag. 0037 - 0040


DECISIONE N. 2/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Bulgaria, dall'altra del 7 ottobre 1997 che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, e all'articolo 9, paragrafo 1, punti i) e ii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo (98/82/CE, CECA)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, in particolare l'articolo 64, paragrafo 3,

visto il protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA di detto accordo europeo, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, adotta con una decisione le disposizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2 di tale articolo;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo, il consiglio di associazione, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, adotta con un decisione le disposizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo,

DECIDE:

Articolo unico

Sono adottate le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, e di cui all'articolo 9, paragrafo 1, punti i) e ii) e 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo, così come figurano in allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 ottobre 1997.

Per il consiglio di associazione

il Presidente

J. POOS

ALLEGATO

Norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza applicabili alle imprese di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, e all'articolo 9 paragrafo 1, punti i) e ii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo

Articolo 1

Principio generale

I casi relativi agli accordi tra imprese, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, nonché i casi relativi allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Bulgaria o in una sua parte sostanziale che possono essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Bulgaria, sono risolti secondo i principi di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2 dell'accordo europeo.

I casi sono trattati per la Comunità, dalla Commissione (DG IV) e, per la Bulgaria, dalla Commissione per la protezione della concorrenza (CPC).

Le competenze della Commissione e della CPC in materia derivano dalle norme, dalle legislazioni rispettivamente in vigore nella Comunità e in Bulgaria, anche quando dette disposizioni si applicano alle imprese situate al di fuori dei rispettivi territori.

Entrambe le autorità decidono i casi secondo le rispettive norme sostanziali e nel rispetto delle disposizioni qui di seguito riportate. Le norme sostanziali in questione sono, per la Commissione, le regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, compreso il diritto derivato in materia di concorrenza, e, per la CPC, la legge bulgara sulla protezione della concorrenza economica.

ATTIVITÀ ECONOMICHE PREVISTE DAL TRATTATO CE

Articolo 2

Competenze di entrambe le autorità competenti in materia di concorrenza

La Commissione e la CPC trattano i casi di cui all'articolo 64 dell'accordo europeo che possono essere pregiudizievoli ai mercati della Comunità e della Bulgaria e che possono rientrare nelle competenze di entrambe le autorità competenti in materia di concorrenza secondo le disposizioni del presente articolo.

2.1. Notifica

2.1.1. Le autorità competenti in materia di concorrenza si notificano vicendevolmente i casi da esse istruiti quando rientrino, apparentemente, anche nelle competenze dell'altra autorità, in base al principio generale di cui all'articolo 1.

2.1.2. Ciò può valere, in particolare, per i casi che:

- riguardano attività anticoncorrenziali svolte sul territorio dell'altra autorità,

- presentano un interesse particolare rispetto alle misure di applicazione dell'altra autorità,

- implicano soluzioni tali da richiedere o da vietare un determinato comportamento nel territorio dell'altra autorità.

2.1.3. La notifica di cui al presente articolo comprende informazioni sufficienti per consentire alla parte destinataria una valutazione iniziale delle eventuali ripercussioni sui suoi interessi. Copie delle notifiche sono inviate periodicamente al consiglio di associazione.

2.1.4. La notifica è fatta preventivamente, il più presto possibile e comunque ad uno stadio dell'inchiesta tale che sia sempre possibile la soluzione di un caso o l'adozione di una decisione in modo da agevolare le eventuali osservazioni e consultazioni e consentire all'autorità procedente di tener conto del parere dell'altra autorità, nonché di prendere le misure correttive previste dalla sua legislazione per trattare il caso.

2.2. Consultazione e comitato

Qualora la Commissione o la CPC ritengano che le attività anticoncorrenziali svolte sul territorio dell'altra autorità ledano sostanzialmente i loro interessi, possono chiedere che siano avviate consultazioni con l'altra autorità oppure che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra parte avvii le procedure necessarie per adottare provvedimenti correttivi secondo la legislazione relativa alle attività anticoncorrenziali. Tale disposizione non pregiudica un'azione a norma della legislazione in materia di concorrenza della parte richiedente né incide sulla libertà dell'autorità in tal modo interpellata per quanto riguarda la decisione in ultima istanza.

2.3. Ricerca di un compromesso

L'autorità competente in materia di concorrenza in tal modo interpellata esamina in dettaglio e con favore le osservazioni e gli elementi oggettivi forniti dall'autorità richiedente nonché, in particolare, la natura delle attività anticoncorrenziali in questione, le imprese coinvolte e i presunti effetti pregiudizievoli sugli interessi rilevanti della parte richiedente.

Fatti salvi gli eventuali loro diritti e obblighi, le autorità in materia di concorrenza che partecipano alle consultazioni di cui al presente articolo cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile in considerazione dei rilevanti interessi in gioco.

Articolo 3

Competenza di una sola autorità in materia di concorrenza

3.1. I casi di esclusiva competenza di un'autorità in materia di concorrenza, in base al principio di cui all'articolo 1, che possono ledere rilevanti interessi dell'altra parte sono trattati a norma dell'articolo 2 e tenendo conto dei principi sotto indicati.

3.2. In particolare, se un'autorità competente in materia di concorrenza avvia un'inchiesta o una procedura per un caso che si è accertato leda rilevanti interessi dell'altra parte, detta autorità ne informa l'altra autorità senza che questa debba richiederlo ufficialmente.

Articolo 4

Richiesta di informazioni

Se l'autorità in materia di concorrenza di una delle parti constata che un caso, che rientra anche o esclusivamente nelle competenze dell'altra autorità, appare ledere importanti interessi della prima parte, può chiedere informazioni in merito all'autorità che ha avviato la procedura.

Quest'ultima fornisce, nella misura del possibile, informazioni sufficienti ad uno stadio della procedura che preceda l'adozione di una decisione o di una soluzione di un caso di un lasso di tempo sufficiente per poter tener conto delle osservazioni dell'autorità richiedente.

Articolo 5

Segretezza e carattere riservato delle informazioni

5.1. A norma dell'articolo 64, paragrafo 7 dell'accordo europeo, nessuna autorità competente in materia di concorrenza è tenuta a fornire informazioni all'altra autorità se la divulgazione di queste è vietata dalla legislazione dell'autorità che le detiene ovvero se è incompatibile con rilevanti interessi della parte la cui autorità è in possesso delle informazioni.

5.2. Ciascuna autorità accetta di mantenere, nella misura del possibile, il carattere riservato di tutte le informazioni ricevute dall'altra autorità.

Articolo 6

Esenzioni per categoria di aiuti

Nell'applicazione dell'articolo 64 dell'accordo europeo, quale prevista dai precedenti articoli 2 e 3, le autorità competenti in materia di concorrenza garantiscono l'applicazione integrale dei principi contenuti nei regolamenti sulle esenzioni per categoria di aiuti in vigore nella Comunità. La CPC è informata di tutte le procedure connesse all'adozione, all'abolizione o alla modifica di dette esenzioni da parte della Comunità.

Qualora la Bulgaria sollevi forti obiezioni circa i regolamenti sulle esenzioni per categoria e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'accordo europeo, si tengono consultazioni in sede di consiglio di associazione a norma dell'articolo 9 delle presenti norme di attuazione.

Si applicano gli stessi principi in caso di altre modifiche sostanziali delle politiche in materia di concorrenza della Comunità o della Bulgaria.

Articolo 7

Controllo delle concentrazioni tra imprese

Per quanto riguarda le concentrazioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), che hanno considerevoli ripercussioni sull'economia bulgara, la CPC ha il diritto di esprimere il proprio parere durante la procedura entro i termini previsti in tale regolamento. La Commissione tiene debitamente conto di tale parere.

Articolo 8

Attività di minore importanza

8.1. Alle attività anticoncorrenziali con effetti trascurabili sul commercio tra le parti o sulla concorrenza, non si applica l'articolo 64, paragrafo 1 dell'accordo europeo e pertanto esse non devono essere trattate secondo gli articoli da 2 a 6 delle presenti norme di attuazione.

8.2. Per «effetti trascurabili» a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, si intendono i casi in cui:

- il fatturato annuale globale delle imprese partecipanti non supera 200 milioni di ecu e

- i beni o servizi oggetto dell'accordo, nonché gli altri beni o servizi delle imprese partecipanti che gli utilizzatori giudichino equivalenti per le caratteristiche, il prezzo e l'uso previsto, non rappresentano più del 5 % del mercato totale di detti beni o servizi nei settori del mercato comunitario e del mercato bulgaro contemplati dall'accordo.

Articolo 9

Consiglio di associazione

9.1. Qualora le procedure di cui agli articoli 2 e 3 sopra non consentano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile e negli altri casi specificati nelle presenti norme di attuazione, su richiesta di una delle parti si procede, entro tre mesi, a uno scambio di opinioni in sede di consiglio di associazione.

9.2. Dopo lo scambio di opinioni, oppure una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 9.1, il consiglio di associazione può formulare opportune raccomandazioni per risolvere il caso in questione, fatto salvo l'articolo 64, paragrafo 6 dell'accordo europeo, tenendo eventualmente conto del fatto che l'autorità interpellata non ha comunicato le sue osservazioni all'autorità richiedente entro il termine di cui al paragrafo 9.1.

9.3. Tali procedure in sede di consiglio di associazione lasciano impregiudicato qualsiasi provvedimento preso a norma delle leggi in materia di concorrenza in vigore nei territori delle parti.

Articolo 10

Conflitto negativo di competenze

Qualora la Commissione e la CPC ritengano ciascuno di non essere competenti per trattare un caso a norma delle rispettive legislazioni, si procede su richiesta ad uno scambio di opinioni in seno al Consiglio di associazione. La Comunità e la Bulgaria cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, tenendo conto degli importanti interessi in gioco, con l'aiuto del consiglio di associazione, che può formulare opportune raccomandazioni, fatto salvo l'articolo 64, paragrafo 6 dell'accordo europeo, e dei diritti dei singoli Stati membri dell'Unione europea sorti in virtù delle rispettive regole di concorrenza.

ATTIVITÀ ECONOMICHE PREVISTE DAL TRATTATO CECA

Articolo 11

Trattato che istituisce la comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 e da 8 a 10 si applicano anche per il settore siderurgico di cui al protocollo n. 2 dell'accordo europeo.

Articolo 12

Assistenza amministrativa (Lingue)

La Commissione e la CPC predispongono un'assistenza reciproca e qualsiasi altra soluzione appropriata per quanto riguarda, in particolare, i problemi di traduzione.

(1) GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2367/90 (GU L 219 del 14. 8. 1990, pag. 5).

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