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Document 31997R2522

    Regolamento (CE) n. 2522/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i pomodori

    GU L 346 del 17.12.1997, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2522/oj

    31997R2522

    Regolamento (CE) n. 2522/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i pomodori

    Gazzetta ufficiale n. L 346 del 17/12/1997 pag. 0044 - 0045


    REGOLAMENTO (CE) N. 2522/97 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i pomodori

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che ha modificato l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), ha stabilito nuovi codici NC; che è quindi opportuno aggiornare la designazione dei pomodori definita nel regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97 (4);

    considerando che il regolamento (CE) n. 918/94 della Commissione, del 26 aprile 1994, nel derogare al regolamento (CEE) n. 778/83 per quanto riguarda i pomodori a grappolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/96 (6), ha previsto disposizioni che prevedono, per un periodo di prova limitato, la commercializzazione dei pomodori a grappolo classificati nelle categorie «Extra» e «I»; che il commercio di pomodori di questo tipo riveste oggi una grande importanza economica; che per ragioni di semplicità appare indicato inserire definitivamente tali disposizioni nel testo del regolamento (CEE) n. 778/83; che inoltre, per tener conto della prassi nonché delle norme raccomandate dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento della qualità istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, è opportuno autorizzare la commercializzazione dei pomodori a grappolo di categoria II; che è opportuno di conseguenza abrogare il regolamento (CE) n. 918/94;

    considerando che, per agevolare la commercializzazione dei pomodori, è opportuno completare le disposizioni della norma comunitaria relative alla calibrazione e alle indicazioni esterne, conformemente alla norma internazionale raccomandata dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 778/83 è modificato come segue:

    1) all'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

    «Nell'allegato figurano le norme di commercializzazione relative ai pomodori di cui al codice NC 0702 00 00.»;

    2) l'allegato è modificato come segue:

    a) nella parte I «Definizione del prodotto», il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

    «A seconda della loro forma o presentazione, si distinguono tre tipi commerciali di pomodori, compresi i pomodori a grappolo:»;

    b) nella parte II «Disposizioni relative alla qualità», punto A, tra il primo e il secondo comma è inserito il testo seguente:

    «Per quanto riguarda i pomodori a grappolo (attaccati allo stelo), gli steli devono essere freschi, sani, puliti e privi di foglie e di sostanze estranee visibili.»;

    c) nella parte III «Disposizioni relative alla calibrazione»,

    - il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

    «Le disposizioni che seguono non si applicano ai pomodori "ciliegia", né ai pomodori "cocktail";»

    - al punto B «Scala di calibrazione» è aggiunta la frase seguente:

    «Questa scala di calibrazione non si applica ai pomodori "ciliegia" né ai pomodori "ciliegia" attaccati allo stelo ("pomodori ciliegia a grappolo").»;

    d) nella parte VI «Disposizioni relative alle indicazioni esterne», il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    «"pomodori" o "pomodori a grappolo" e tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall'esterno; tali indicazioni sono sempre obbligatorie per il tipo "ciliegia" e i pomodori ciliegia a grappolo».

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 918/94 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

    (2) GU L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.

    (3) GU L 86 del 31. 3. 1983, pag. 14.

    (4) GU L 126 del 17. 5. 1997, pag. 11.

    (5) GU L 106 del 27. 4. 1994, pag. 5.

    (6) GU L 302 del 26. 11. 1996, pag. 16.

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