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Document 31997R2522
Commission Regulation (EC) No 2522/97 of 16 December 1997 amending Regulation (EEC) No 778/83 laying down quality standards for tomatoes
Regolamento (CE) n. 2522/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i pomodori
Regolamento (CE) n. 2522/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i pomodori
GU L 346 del 17.12.1997, p. 44–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000
Regolamento (CE) n. 2522/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i pomodori
Gazzetta ufficiale n. L 346 del 17/12/1997 pag. 0044 - 0045
REGOLAMENTO (CE) N. 2522/97 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i pomodori LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che ha modificato l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), ha stabilito nuovi codici NC; che è quindi opportuno aggiornare la designazione dei pomodori definita nel regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97 (4); considerando che il regolamento (CE) n. 918/94 della Commissione, del 26 aprile 1994, nel derogare al regolamento (CEE) n. 778/83 per quanto riguarda i pomodori a grappolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/96 (6), ha previsto disposizioni che prevedono, per un periodo di prova limitato, la commercializzazione dei pomodori a grappolo classificati nelle categorie «Extra» e «I»; che il commercio di pomodori di questo tipo riveste oggi una grande importanza economica; che per ragioni di semplicità appare indicato inserire definitivamente tali disposizioni nel testo del regolamento (CEE) n. 778/83; che inoltre, per tener conto della prassi nonché delle norme raccomandate dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento della qualità istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, è opportuno autorizzare la commercializzazione dei pomodori a grappolo di categoria II; che è opportuno di conseguenza abrogare il regolamento (CE) n. 918/94; considerando che, per agevolare la commercializzazione dei pomodori, è opportuno completare le disposizioni della norma comunitaria relative alla calibrazione e alle indicazioni esterne, conformemente alla norma internazionale raccomandata dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 778/83 è modificato come segue: 1) all'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Nell'allegato figurano le norme di commercializzazione relative ai pomodori di cui al codice NC 0702 00 00.»; 2) l'allegato è modificato come segue: a) nella parte I «Definizione del prodotto», il testo della seconda frase è sostituito dal seguente: «A seconda della loro forma o presentazione, si distinguono tre tipi commerciali di pomodori, compresi i pomodori a grappolo:»; b) nella parte II «Disposizioni relative alla qualità», punto A, tra il primo e il secondo comma è inserito il testo seguente: «Per quanto riguarda i pomodori a grappolo (attaccati allo stelo), gli steli devono essere freschi, sani, puliti e privi di foglie e di sostanze estranee visibili.»; c) nella parte III «Disposizioni relative alla calibrazione», - il testo della seconda frase è sostituito dal seguente: «Le disposizioni che seguono non si applicano ai pomodori "ciliegia", né ai pomodori "cocktail";» - al punto B «Scala di calibrazione» è aggiunta la frase seguente: «Questa scala di calibrazione non si applica ai pomodori "ciliegia" né ai pomodori "ciliegia" attaccati allo stelo ("pomodori ciliegia a grappolo").»; d) nella parte VI «Disposizioni relative alle indicazioni esterne», il testo del primo trattino è sostituito dal seguente: «"pomodori" o "pomodori a grappolo" e tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall'esterno; tali indicazioni sono sempre obbligatorie per il tipo "ciliegia" e i pomodori ciliegia a grappolo». Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 918/94 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1. (2) GU L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1. (3) GU L 86 del 31. 3. 1983, pag. 14. (4) GU L 126 del 17. 5. 1997, pag. 11. (5) GU L 106 del 27. 4. 1994, pag. 5. (6) GU L 302 del 26. 11. 1996, pag. 16.