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Document 31997R2517

    Regolamento (CE) n. 2517/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori

    GU L 346 del 17.12.1997, p. 17–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2517/oj

    31997R2517

    Regolamento (CE) n. 2517/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori

    Gazzetta ufficiale n. L 346 del 17/12/1997 pag. 0017 - 0020


    REGOLAMENTO (CE) N. 2517/97 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

    considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire il numero di bovini e di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per promuovere lo sviluppo dei settori nei dipartimenti francesi d'oltremare;

    considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per tali prodotti nonché gli importi degli aiuti sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2312/92 (3) e (CEE) n. 1148/93 (4), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/97 (5); che occorre modificare gli allegati di questi regolamenti;

    considerando che, nel corso delle varie campagne di commercializzazione, nei dipartimenti francesi d'oltremare può intervenire un fabbisogno particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento in animali riproduttori di razza pura delle specie bovina ed equina; che è quindi opportuno concedere alle autorità francesi una certa flessibilità nella gestione del regime, consentendo il rilascio dei certificati di aiuto per animali destinati a determinati dipartimenti francesi d'oltremare in quantitativi superiori ai massimali disponibili per detti dipartimenti, a condizione che sia rispettato il massimale disponibile per i quattro dipartimenti; che, per tener conto nelle campagne successive di tale fabbisogno particolare, è necessario che le autorità francesi comunichino alla Commissione i casi in cui sono stati rilasciati certificati applicando la facoltà suddetta;

    considerando che, in attesa della comunicazione, da parte delle autorità competenti, dei dati aggiornati sul fabbisogno dei dipartimenti francesi d'oltremare e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, il bilancio è stato fissato per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 1266/97; che le autorità francesi hanno presentato i dati relativi al fabbisogno dei dipartimenti francesi d'oltremare, i quali hanno permesso di stabilire il bilancio relativo all'intera campagna 1997/1998; che occorre quindi sostituire gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 con gli allegati del presente regolamento;

    considerando che i bilanci previsti nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono fissati per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno; che è quindi necessario rendere applicabile il bilancio definitivo di approvvigionamento per la campagna 1997/1998 a decorrere dal suo inizio, ossia dal 1° luglio 1997;

    considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore in oggetto, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare gli importi che figurano in allegato per l'aiuto all'approvvigionamento dei dipartimenti d'oltremare in animali riproduttori di razza pura;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2312/92 è modificato come segue:

    1) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

    «1 bis. Tuttavia, per soddisfare un fabbisogno particolare sopravvenuto nella gestione dell'aiuto, l'autorità competente può rilasciare certificati di aiuto per un numero di capi superiore al massimale disponibile per ciascun dipartimento francese d'oltremare, a condizione di non superare il numero complessivo di capi ammessi a beneficiare dell'aiuto per i quattro dipartimenti.

    La Francia comunica alla Commissione i casi in cui ha rilasciato certificati conformemente a quanto disposto al primo comma.»

    2) L'allegato III è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1148/93 è modificato come segue:

    1) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

    «1. bis. Tuttavia, per soddisfare un fabbisogno particolare sopravvenuto nella gestione dell'aiuto, l'autorità competente può rilasciare certificati di aiuto per un numero di capi superiore al massimale disponibile per ciascun dipartimento francese d'oltremare, a condizione di non superare il numero complessivo di capi ammessi a beneficiare dell'aiuto per i tre dipartimenti.

    La Francia comunica alla Commissione i casi in cui ha rilasciato certificati conformemente a quanto disposto al primo comma.»

    2) L'allegato è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    L'articolo 1, punto 2 e l'articolo 2, punto 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

    (2) GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

    (3) GU L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32.

    (4) GU L 116 del 12. 5. 1993, pag. 15.

    (5) GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 27.

    ALLEGATO I

    «ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»

    ALLEGATO II

    «ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55).»

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