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Document 21997D1023(11)

Decisione del Comitato Misto SEE n. 49/97 del 10 luglio 1997 che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

GU L 290 del 23.10.1997, p. 35–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/49(2)/oj

21997D1023(11)

Decisione del Comitato Misto SEE n. 49/97 del 10 luglio 1997 che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 23/10/1997 pag. 0035 - 0039


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 49/97 del 10 luglio 1997 che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 5/97 del 14 marzo 1997 (1),

considerando che gli adattamenti della decisione 77/190/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1977, relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (2), della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (3), nonché della direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (4), di cui ai punti 3, 5 e 6 del capitolo XII (Energia) dell'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, vanno presi in considerazione dall'accordo;

considerando che, in seguito all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea, occorre effettuare altri adattamenti dell'allegato IV dell'accordo, quali la sostituzione dei testi delle appendici 1, 2 e 3 con nuovi testi,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IV dell'accordo, in particolare le appendici 1, 2 e 3 di detto allegato, va modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi degli adattamenti della decisione 77/190/CEE della Commissione, della direttiva 90/547/CEE del Consiglio e della direttiva 91/296/CEE del Consiglio, di cui ai punti 3, 5 e 6 del capitolo XII (Energia) dell'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, nelle lingue islandese e norvegese, acclusi alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1997, a condizione che siano avvenute tutte le notifiche al Comitato misto SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE, e nel supplemento SEE, della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(1) GU L 182 del 10. 7. 1997, pag. 34.

(2) GU L 62 del 5. 3. 1977, pag. 34.

(3) GU L 313 del 13. 11. 1990, pag. 30.

(4) GU L 147 del 12. 6. 1991, pag. 37.

ALLEGATO alla decisione n. 49/97 del Comitato misto SEE

L'allegato IV Energia dell'accordo SEE, in particolare le appendici 1, 2 e 3 di detto allegato, vanno modificate come specificato in appresso.

Articolo 1

1. Al punto 3, lettera a) (decisione 77/190/CEE della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

«- 194 H: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).»

2. Il testo dell'adattamento del punto 3, lettera a) (decisione 77/190/CEE della Commissione) è sostituito dal testo seguente:

«Le appendici A, B e C della decisione sono integrate dalle tabelle 1, 2 e 3, come figura nell'appendice 1 del presente allegato.»

Articolo 2

L'appendice 3 dell'allegato IV dell'accordo è sostituita da quanto segue:

«Appendice 1

Tabelle da aggiungere alle appendici A, B e C della decisione 77/190/CEE della Commissione:

Tabella 1 Ad appendice A DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

1. Al punto 8 (direttiva 90/547/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«, modificata da:

- 194 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).»

2. Al punto 8, il testo dell'adattamento b) (direttiva 90/547/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

«L'appendice 2 contiene l'elenco degli enti e delle reti pertinenti ai fini dell'applicazione della direttiva agli Stati EFTA.»

Articolo 4

L'appendice 1 dell'allegato IV dell'accordo è sostituita da quanto segue:

«Appendice 2

Elenco degli enti e delle grandi reti disciplinati dalla direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 5

1. Al punto 9 (direttiva 91/296/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«, modificata da:

- 194 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).»

2. Al punto 9, il testo dell'adattamento b) (direttiva 91/296/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

«L'appendice 3 contiene l'elenco degli enti e delle reti pertinenti ai fini dell'applicazione della direttiva agli Stati EFTA.»

Articolo 6

L'appendice 2 dell'allegato IV dell'accordo è sostituita da quanto segue:

«Appendice 3

Elenco degli enti e delle reti di gasdotti ad alta pressione disciplinati dalla direttiva 91/296/CEE, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti

>SPAZIO PER TABELLA>

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