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Document 31997D0034

    Decisione del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi

    GU L 13 del 16.1.1997, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/1998; abrog. impl. da 31998D0603

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/34(1)/oj

    31997D0034

    Decisione del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi

    Gazzetta ufficiale n. L 013 del 16/01/1997 pag. 0033 - 0033


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (97/34/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 9,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il periodo transitorio aperto con la decisione 95/408/CE si concluderà il 31 dicembre 1996 e che, per motivi materiali, gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti in base alle disposizioni delle direttive che disciplinano le norme sanitarie ad essi applicabili sono stati elaborati con un certo ritardo;

    considerando che, onde evitare eventuali interruzioni nelle correnti di scambi tradizionali, è necessario prorogare il periodo transitorio durante il quale un regime semplificato di riconoscimento può essere applicato agli stabilimenti dei paesi terzi che esportano determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca e molluschi bivalvi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'articolo 9 della decisone 95/408/CE la data del 31 dicembre 1996 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1998.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. YATES

    (1) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

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