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Document 31995D0279

    95/279/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1995, che fissa alcune norme di attuazione della decisione 93/588/CEE del Consiglio che adotta un programma di azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax)

    GU L 172 del 22.7.1995, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/279/oj

    31995D0279

    95/279/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1995, che fissa alcune norme di attuazione della decisione 93/588/CEE del Consiglio che adotta un programma di azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax)

    Gazzetta ufficiale n. L 172 del 22/07/1995 pag. 0024 - 0027


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1995 che fissa alcune norme di attuazione della decisione 93/588/CEE del Consiglio che adotta un programma di azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax) (95/279/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 93/588/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che adotta un programma di azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax) (1),

    considerando che conformemente all'articolo 4, punto c), di tale decisione la Commissione definirà programmi comuni di formazione per i funzionari incaricati della fiscalità indiretta;

    considerando che i programmi comuni sono indispensabili per raggiungere gli scopi perseguiti dal programma Matthaeus-Tax, e in particolare quello di assicurare una migliore applicazione del diritto comunitario;

    considerando che i programmi comuni sono necessari a causa della difformità degli insegnamenti impartiti nelle scuole tributarie degli Stati membri;

    considerando che i programmi comuni costituiscono un mezzo appropriato che permette di impartire ai funzionari una formazione comparabile in tutta la Comunità;

    considerando che è indispensabile stabilire in via prioritaria un programma comune destinato ai funzionari iniziale; che tale programma deve vertere sull'insieme delle materie tributarie;

    considerando che tale programma deve dare largo spazio allo studio delle istituzioni comunitarie e dei loro fondamenti, in quanto i funzionari della fiscalità indiretta saranno chiamati sempre più ad integrare tali componenti comunitarie nel loro lavoro;

    considerando che alcune convenzioni internazionali costituiscono una fonte importante del diritto comunitario e che occorre pertanto che i funzionari della fiscalità indiretta prendano conoscenza delle disposizioni inerenti a tali convenzioni e del loro impatto sul diritto comunitario;

    considerando che il programma comune costituirà un polo di unificazione della formazione in materia di fiscalità indiretta nella Comunità e contribuirà ad accelerare la presa di coscienza, da parte dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta, della dimensione sempre più comunitaria dei loro compiti;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato Matthaeus-Tax,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Un programma comune di formazione professionale, qui di seguito denominato « programma comune », destinato ai funzionari della fiscalità indiretta e il cui contenuto è precisato nell'allegato, è istituito presso scuole della fiscalità indiretta degli Stti membri.

    Articolo 2

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    1. scuola della fiscalità indiretta: ogni istituito o dipartimento in cui viene impartito ai funzionari della fiscalità indiretta un insegnamento relativo alla formazione professionale;

    2. funzionari in formazione iniziale: sia i funzionari che iniziano la carriera o sono collocati in un nuovo grado, sia i funzionari già in servizio ma la cui attività presso l'amministrazione interessata non supera cinque anni.

    Articolo 3

    Il programma comune è destinato ai funzionari della fiscalità indiretta incaricati dell'applicazione del diritto comunitario, qualunque sia il luogo in cui esercitano le loro funzioni.

    Articolo 4

    1. Il programma comune interessa tutti i funzionari in formazione iniziale.

    2. Ai funzionari che hanno terminato la formazione iniziale le amministrazioni nazionali dispenseranno, nel quadro di seminari di formazione continua, il contenuto del programma comune di formazione nella misura in cui ciò risulti ancora necessario.

    Articolo 5

    L'applicazione del programma comune dev'essere scaglionata su un periodo corrispondente alla durata della formazione iniziale in ciascuna amministrazione nazionale della fiscalità indiretta.

    Per le amministrazioni della fiscalità indiretta che non dispensano attualmente una formazione iniziale tale periodo non deve eccedere tre anni.

    Articolo 6

    Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni e modalità di attuazione adottate ai fini dell'applicazione del programma comune.

    Articolo 7

    L'applicazione del programma comune non osta all'applicazione nelle scuole della fiscalità indiretta di programmi complementari nazionali.

    Articolo 8

    Gli Stati membri applicano il programma comune a partire dal 1° giugno 1995.

    Articolo 9

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1995.

    Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione

    ALLEGATO

    PROGRAMMA COMUNE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FUNZIONARI INCARICATI DELLA FISCALITÀ INDIRETTA DEGLI STATI MEMBRI IN FORMAZIONE INIZIALE

    Nota preliminare Il programma comune di formazione illustrato qui di seguito non intende dare carattere esaustivo all'insegnamento impartito nell'ambito del programma stesso.

    L'obiettivo del programma è di dare ai funzionari incaricati della fiscalità indiretta degli Stati membri la base di una formazione comune indispensabile per una buona comprensione delle loro funzioni e per l'assolvimento dei loro compiti.

    I. Le Comunità europee - Fondamenti giuridici: il trattato di Parigi (CECA) e il trattato di Roma (Euratom, CE), modificati dall'Atto unico e dal trattato sull'Unione europea.

    - Le istituzioni comunitarie e il loro funzionamento:

    - Il Parlamento europeo - Il Consiglio - La Commissione - La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado - La Corte dei conti.

    - Il Consiglio europeo (oggi art. D del trattato sull'Unione europea).

    - Gli organismi di controllo e consultivi - Il comitato delle regioni - Il comitato economico e sociale.

    - Le risorse proprie della Comunità:

    - i dazi doganali - i prelievi agricoli - le risorse proprie dell'IVA - le risorse proprie complementari basate sulla somma del PNL degli Stati membri.

    II. I fondamenti della Comunità europea - L'unione doganale.

    - Il mercato interno:

    - la libera circolazione delle merci - la libera circolazione delle persone - la libera circolazione dei capitali - la libera circolazione dei servizi.

    - Le politiche comuni, in particolare:

    - la politica commerciale - la politica agricola - la politica della pesca - la politica dei trasporti.

    III. Le fonti del diritto comunitario - Le fonti interne:

    - i trattati - il diritto derivato - la giurisprudenza della Corte di giustizia.

    - Il diritto internazionale:

    - le convenzioni internazionali di cui la Comunità europea è parte contraente e gli accordi conclusi dalla Comunità - gli accordi conclusi dagli Stati membri.

    IV. Il diritto comunitario in materia di fiscalità indiretta 1. Il quadro giuridico: trattato, direttive e regolamenti, trasposizioni nazionali 2. Le accise (1) a) Definizione e cenni storici dell'armonizzazione delle accise.

    b) Disposizioni generali:

    - campo d'applicazione (materiale e territoriale) - fatto generatore - esigibilità dell'imposta - regime sospensivo e relative categorie: deposito fiscale, depositario autorizzato, operatore registrato, operatore non registrato, rappresentante fiscale.

    c) Circolazione in regime sospensivo:

    - obbligo della garanzia - documento d'accompagnamento e suo appuramento - i prodotti acquistati dai privati - vendite a distanza - circolazione attraverso i paesi EFTA (AELE) - irregolarità ed infrazioni - rimborsi ed esonerazioni.

    d) Strutture e aliquote dei prodotti soggetti ad accisa:

    - tabacchi lavorati - oli minerali - alcole e bevande alcoliche.

    3. L'IVA (2) a) Genesi e caratteristiche dell'IVA b) Principi generali dell'IVA:

    - campo di applicazione - territorialità - soggetti passivi - operazioni imponibili - fatto generatore e esigibilità - base imponibile - aliquote - esenzioni - deduzioni - debitori dell'imposta - obblighi dei debitori dell'imposta - regimi particolari c) Applicazione di tali principi alle:

    - operazioni interne - operazioni fra Stati membri - operazioni con paesi terzi.

    4. Cooperazione amministrativa e mutua assistenza fra le amministrazioni fiscali degli Stati membri a) Direttiva di mutua assistenza 77/799/CEE b) Regolamento di cooperazione amministrativa (CEE) n. 218/92 c) Direttiva di mutua assistenza e ricupero 76/308/CEE.

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