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Document 31995R1181

Regolamento (CE) n. 1181/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 561/95

GU L 118 del 25.5.1995, p. 40–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/04/1996; abrogato da 396R0443

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1181/oj

31995R1181

Regolamento (CE) n. 1181/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 561/95

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 25/05/1995 pag. 0040 - 0044


REGOLAMENTO (CE) N. 1181/95 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1995 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 561/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93;

considerando che occorre prevedere la costituzione di cauzioni, secondo quanto disposto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 (7), e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CE) n. 561/95 della Commissione (9) dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

a) quarti posteriori non disossati:

- circa 2 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese;

b) carni disossate:

- circa 5 705 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito - circa 3 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese - circa 5 406 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 7 giugno 1995.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata dall'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto:

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

- dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77;

- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte o, eventualmente, le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 12 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a:

- 150 ECU/100 kg per i quarti posteriori non disossati,

- 170 ECU/100 kg per le carni disossate.

Tuttavia, per i filetti, la cauzione è di 3 000 ECU/t.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento, 100 kg di quarti posteriori non disossati corrispondono a 64 kg di carne disossata, previa rimozione del filetto e del controfiletto.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 561/95 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806 Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198 DANMARK: EU-Direktoratet Nyropsgade 26 DK-1780 Koebenhavn K Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48 UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW Berkshire Tel. (0734) 58 36 26 Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50

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