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Document 21994A0722(04)

Accordo, di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia - Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

GU L 188 del 22.7.1994, p. 18–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/457/oj

Related Council decision

21994A0722(04)

Accordo, di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia - Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 22/07/1994 pag. 0018 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0102
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0102


ACCORDO di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia

L'AUSTRALIA e la COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominate «Parti»,

RICONOSCENDO che la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», e l'Australia stanno attuando programmi specifici di ricerca in settori di comune interesse,

TENENDO CONTO dell'accordo tra il governo dell'Australia e la Commissione delle Comunità europee in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Canberra il 12 novembre 1986, il quale prevede la cooperazione nei settori scientifici e tecnologici di interesse reciproco attraverso lo scambio delle informazioni risultanti da ricerche in settori specifici;

CONSIDERANDO l'importanza che riveste la ricerca scientifica per l'Australia e la Comunità e i reciproci vantaggi ottenibili se le parti faciliteranno ulteriormente la cooperazione reciproca, nonché

DESIDEROSE di creare un contesto favorevole per la collaborazione nel campo della ricerca scientifica e tecnica, onde approfondire ed intensificare la cooperazione in settori di comune interesse e promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione dando impulso allo sviluppo sociale ed economico dell'Australia e della Comunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

1. «Attività di cooperazione»: ogni attività svolta ai sensi del presente accordo, compresa la ricerca congiunta.

2. «Informazione»: dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo risultanti dalla ricerca congiunta e qualsiasi altra informazione che le Parti e/o i partecipanti impegnati in una ricerca congiunta ritengano debba essere fornita o scambiata in virtù del presente accordo o dell'attività di ricerca svolta nel quadro dell'accordo stesso.

3. «Proprietà intellettuale»: nel significato di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

4. «Ricerca congiunta»: ricerca condotta con i contributi congiunti delle Parti e/o basata su di essi, eventualmente con la collaborazione dei partecipanti di entrambe le Parti.

5. «Partecipante»: qualsiasi persona fisica o giuridica, istituto di ricerca o altro organismo, nonché le Parti stesse, che partecipa ad un progetto di ricerca in virtù del presente accordo.

Articolo 2

Obiettivi

Le Parti si impegnano a promuovere e a favorire, nei termini stabiliti dal presente accordo, la cooperazione tra l'Australia e la Comunità nei settori di comune interesse in cui le Parti appoggiano attività di ricerca e sviluppo al fine di dare impulso al progresso scientifico e/o tecnologico nei suddetti settori.

Articolo 3

Principi

L'attività di cooperazione svolta in virtù del presente accordo è disciplinata dai principi seguenti:

a) la reciprocità di vantaggi;

b) lo scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sull'azione dei partecipanti nelle attività di cooperazione;

c) nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di proprietà intellettuale, la tutela effettiva e la distribuzione equa dei diritti di proprietà intellettuale, in conformità a quanto disposto nell'allegato del presente accordo, che costituisce parte integrante di quest'ultimo; e

d) il perseguimento dei benefici economici e sociali che la Comunità e l'Australia possono trarre dalle attività di cooperazione, tenuto conto dei contributi dati alle suddette attività dai rispettivi partecipanti e dalle Parti.

Articolo 4

Campo di applicazione

1. La cooperazione comprende le attività seguenti:

a) la partecipazione di persone fisiche e giuridiche, istituti di ricerca e altri organismi, comprese le Parti stesse, a progetti di ricerca condotti dall'Australia o dalla Comunità, conformemente alle procedure applicabili a ciascuna delle Parti;

b) l'utilizzazione in comune delle infrastrutture di ricerca ai fini della cooperazione ai progetti di ricerca;

c) le visite e gli scambi di personale scientifico, tecnico ed altro, ai fini della partecipazione a seminari, simposi e corsi pratici che rientrano nell'ambito della cooperazione prevista dal presente accordo;

d) lo scambio di informazioni sulle prassi, le leggi, i regolamenti e i programmi che rientrano nell'ambito della cooperazione prevista dal presente accordo; e

e) le altre attività che possono essere decise di comune accordo dal comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, conformemente alle politiche ed ai programmi applicati dalle Parti.

2. Ai fini del presente accordo, la cooperazione è circoscritta alle attività che rientrano nei seguenti settori:

a) biotecnologia;

b) ricerca medica e sanitaria;

c) scienza e tecnologia marina;

d) ambiente;

e) tecnologia dell'informazione;

f) tecnologia delle comunicazioni.

3. I progetti di ricerca possono essere avviati ai sensi del presente accordo solo dopo che le Parti abbiano approvato un programma di gestione della tecnologia, conforme alle norme contenute nell'appendice del presente accordo e accettato dai partecipanti.

Articolo 5

Comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia

1. Le attività di cooperazione ai sensi del presente accordo sono gestite da un comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti di ciascuna delle Parti.

2. I compiti del comitato consistono nel:

a) promuovere e sottoporre a verifica le attività previste dal presente accordo;

b) autorizzare le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del presente accordo in quanto attività di cooperazione da esso disciplinate;

c) consigliare le Parti sui mezzi atti ad intensificare la cooperazione secondo le finalità ed i principi enunciati nel presente accordo; e

d) redigere una relazione annuale, destinata alle Parti, relativa al livello, allo stato di avanzamento e all'efficacia delle attività di cooperazione intraprese in virtù del presente accordo.

3. Il comitato procura di riunirsi una volta all'anno, alternativamente in Europa e in Australia. Riunioni straordinarie possono essere convocate di comune accordo.

4. Le decisioni del comitato vengono adottate per consenso. Ad ogni riunione viene redatto un verbale delle decisioni e dei principali punti discussi. Il suddetto verbale viene approvato dalle persone che le Parti hanno designato per presiedere in comune la riunione ed è disponibile, insieme alla relazione annuale, alla successiva riunione ministeriale tra l'Australia e la Comunità.

Articolo 6

Divulgazione ed utilizzazione delle informazioni

La divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni, nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, che risultano dalla ricerca congiunta promossa in virtù del presente accordo, sono assoggettati ai principi enunciati nell'allegato del presente accordo.

Articolo 7

Finanziamento

1. Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità dei fondi e al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, delle politiche e dei programmi dell'Australia e della Comunità.

2. Le spese sostenute dai partecipanti nelle attività di cooperazione disciplinate dal presente accordo non devono esigere alcun trasferimento di fondi da una Parte all'altra.

3. Le spese sostenute da o per conto del comitato sono finanziate dalla Parte nei confronti della quale i membri sono responsabili. Le spese, diverse da quelle di viaggio e soggiorno, inerenti alle riunioni del comitato, sono finanziate dalla Parte ospite.

Articolo 8

Circolazione del personale e delle attrezzature

Ogni Parte adotta tutte le misure necessarie e si adopera per facilitare l'entrata e l'uscita dal suo territorio del personale, del materiale e delle attrezzature dell'altra Parte impiegati nelle attività di cooperazione conformemente al presente accordo.

Articolo 9

Altri accordi

Il presente accordo lascia impregiudicata ogni cooperazione intrapresa in virtù di altri accordi o intese tra le Parti.

Articolo 10

Applicazione territoriale del presente accordo

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio dell'Australia.

Articolo 11

Entrata in vigore e risoluzione

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. Il presente accordo può essere modificato o prorogato dalle Parti in comune accordo. Le modifiche e le proroghe entrano in vigore alla data in cui le Parti si notificano per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di 12 mesi. La scadenza o la rinuncia del presente accordo non pregiudica la validità o la durata delle intese concordate nel quadro dello stesso, né i diritti e gli obblighi stabiliti in conformità dell'allegato del presente accordo.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.

In witness whereof the undersigned have signed this Agreement.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gezet.

Em fé do que, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Hecho en Canberra, el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Canberra den treogtyvende februar nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Canberra am dreiundzwanzigsten Februar neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôçí ÊáìðÝñá, óôéò åßêïóé ôñåéò Öåâñïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Canberra on the twenty-third day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Canberra, le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fatto a Canberra, addì ventitré febbraio millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Canberra, de drieëntwintigste februari negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Camberra, em vinte e três de Fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Por Australia

For Australien

Für Australien

Ãéá ôçí Áõóôñáëßá

For Australia

Pour l'Australie

Per l'Australia

Voor Australië

Pela Austrália

ALLEGATO

DIVULGAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI, NONCHÉ GESTIONE, ATTRIBUZIONE E ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I. Proprietà, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. L'attività di ricerca svolta in conformità del presente accordo è «attività di ricerca congiunta». I partecipanti elaborano congiuntamente programmi di gestione comune della tecnologia (PGT) (1) per quanto riguarda la proprietà e l'utilizzazione, inclusa la pubblicazione delle informazioni e della proprietà intellettuale (PI) che risultano dalla ricerca congiunta. Tali programmi sono approvati dalle Parti prima che sia concluso qualsiasi contratto specifico di ricerca e sviluppo a cui essi si riferiscono. I PGT sono elaborati tenendo conto degli obiettivi della ricerca congiunta, dei contributi dei singoli partecipanti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o campo di utilizzazione, delle norme legislative applicabili in materia, delle procedure di composizione delle controversie e di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. I programmi di gestione comune della tecnologia disciplinano anche i diritti e gli obblighi in materia di PI relativi alle attività di ricerca svolte dai ricercatori ospiti.

2. Le informazioni o la PI risultanti da attività di ricerca congiunta e non disciplinate dai programmi di gestione della tecnologia sono attribuite, con l'approvazione delle Parti, secondo i principi stabiliti dai suddetti programmi, compresa la composizione delle controversie. In caso di divergenza che per validi motivi non possa essere risolta secondo la procedura di composizione delle controversie concordata, è possibile adire il comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, il quale si adopera per mediare tra i partecipanti. Ove, una volta esaurite le procedure summenzionate, la divergenza dovesse persistere, le informazioni o la PI diventano di proprietà comune di tutti i partecipanti alla ricerca congiunta da cui esse provengono. Ciascun partecipante cui si applica questa disposizione ha il diritto di utilizzare in proprio le informazioni o la PI a scopi commerciali, senza limiti geografici.

3. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte e i suoi partecipanti possano disporre dei diritti relativi alla PI loro attribuiti conformemente ai principi enunciati nella parte I del presente allegato.

4. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori interessati dall'accordo, ciascuna Parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù del presente accordo e delle intese stabilite nel quadro dello stesso siano esercitati in modo tale da incoraggiare in particolare:

i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, divulgate o altrimenti rese disponibili nell'ambito del presente accordo;

ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.

II. Opere oggetto di diritto d'autore

Per i diritti d'autore appartenenti alle Parti o ai loro partecipanti si applica la disciplina prevista dalla Convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971).

III. Pubblicazioni scientifiche

Fatta salva la sezione IV, a meno che non sia convenuto altrimenti nel PGT, i risultati della ricerca sono pubblicati congiuntamente dalle Parti o dai partecipanti alla ricerca congiunta. Senza pregiudizio di questa norma generale, si applicano le seguenti regole:

1) Nell'eventualità che una Parte o un ente pubblico di tale Parte pubblichi opere di carattere scientifico e tecnico (giornali, articoli, relazioni, libri, nonché cassette video e software) risultanti da una ricerca congiunta ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto ad una licenza mondiale, non esclusiva, irrevocabile e gratuita, per quanto riguarda la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la divulgazione pubblica di tali pubblicazioni.

2) Le Parti garantiscono che sia data la massima divulgazione alle pubblicazioni scientifiche, realizzate da editori indipendenti, risultanti dalla ricerca congiunta ai sensi del presente accordo.

3) Tutte le copie di un'opera tutelata dai diritti d'autore destinata alla divulgazione pubblica e redatta in base alla presente clausola riportano i nomi dell'autore o degli autori a meno che l'autore o gli autori non abbiano richiesto espressamente di non essere menzionati. Esse devono contenere anche una menzione chiaramente visibile del sostegno cooperativo delle Parti.

IV. Informazioni non divulgabili

A. Informazioni documentarie non divulgabili

1. Ciascuna Parte o i partecipanti, secondo il caso, individuano al più presto, e preferibilmente in sede di elaborazione del programma di gestione della tecnologia, le informazioni che essi desiderano non vengano divulgate nel quadro del presente accordo, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

i) la segretezza dell'informazione, nel senso che l'informazione non è, nell'insieme o nella particolare configurazione o combinazione delle sue componenti, generalmente nota, o facilmente accessibile con mezzi leciti, agli esperti del settore;

ii) il valore commerciale reale e potenziale dell'informazione in virtù della sua segretezza;

iii) i precedenti provvedimenti di tutela dell'informazione, adeguati in rapporto alle circostanze, adottati dalla persona che ne aveva legalmente il controllo al fine di mantenerne la segretezza.

In alcuni casi, le Parti ed i partecipanti possono convenire che, qualora non sia altrimenti indicato, le informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta ai sensi del presente accordo non siano divulgate, né in tutto né in parte.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le informazioni non divulgabili ai sensi del presente accordo e il loro carattere particolare siano facilmente riconoscibili in quanto tali dall'altra Parte, ad esempio mediante un apposito contrassegno o una prescrizione restrittiva. La stessa disposizione si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni.

3. La Parte che riceve informazioni non divulgabili ai sensi del presente accordo ne rispetta il carattere particolare. Queste limitazioni cessano automaticamente allorché le informazioni vengono divulgate dal proprietario senza restrizioni agli esperti del settore.

4. Le informazioni non divulgabili comunicate ai sensi del presente accordo possono essere rivelate dalla Parte che le riceve a persone del suo ambito o da essa assunte, nonché ad altri suoi dipartimenti o uffici autorizzati ai fini specifici della ricerca congiunta in corso, a condizione che le informazioni non divulgabili siano comunicate rispettando l'obbligo di riservatezza e siano rese facilmente riconoscibili in quanto tali, come sopra indicato.

5. Previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni non divulgabili ai sensi del presente accordo, la Parte che le riceve può darvi divulgazione più ampia di quella consentita dal paragrafo 4. Le Parti cooperano nell'istituire procedure per richiedere e ottenere l'assenso preventivo scritto a tal fine: ciascuna Parte concede il suo assenso nei limiti consentiti dalle rispettive politiche, dai regolamenti e dalle legislazioni nazionali.

B. Informazioni non documentarie non divulgabili

Le informazioni non documentarie non divulgabili, le altre informazioni riservate o confidenziali fornite in occasione di seminari e riunioni organizzati nel quadro del presente accordo o le informazioni relative all'assegnazione di personale, all'utilizzazione di attrezzature o a progetti comuni, sono trattate dalle Parti o dai partecipanti conformemente ai principi stabiliti nel presente accordo per le informazioni documentarie, a condizione tuttavia che chi riceve tali informazioni non divulgabili, riservate o confidenziali, sia informato del loro carattere particolare nel momento in cui gli vengono comunicate.

C. Controllo

Ciascuna Parte si adopera per garantire che le informazioni non divulgabili da essa ricevute in virtù del presente accordo siano controllate come ivi previsto. Se una Parte si rende conto che non è, o con molta probabilità non sarà, in grado di conformarsi alle disposizioni sulla non divulgabilità di cui ai punti A o B, ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti, quindi, si consultano per definire una linea d'azione appropriata.

(1) Le caratteristiche indicative dei PGT sono esposte nell'appendice.

Appendice

Caratteristiche indicative dei Programmi di gestione della tecnologia (PGT)

Il PGT è un accordo specifico che i partecipanti concludono per eseguire la ricerca congiunta e stabilire i rispettivi diritti ed obblighi. Riguardo ai diritti di proprietà intellettuale, il PGT disciplina, tra l'altro, la proprietà, la tutela, i diritti d'uso ai fini della ricerca e dello sviluppo, lo sfruttamento e la divulgazione, ivi compresi gli accordi per la pubblicazione comune, nonché i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la composizione delle controversie. Il PGT può inoltre contenere informazioni sulle conoscenze acquisite, sulle conoscenze di base, sulla concessione di licenze e sulla consegna dei risultati finali.

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il presente accordo e qualsiasi attività decisa conformemente ad esso non pregiudicano in alcun modo la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con l'Australia nel campo della scienza, tecnologia, ricerca e sviluppo e di concludere eventualmente accordi in tal senso.

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