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Document 21994A0722(03)

Protocollo, che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo compreso tra il 1ºgennaio 1994 e il 31 dicembre 1995

GU L 188 del 22.7.1994, p. 5–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1994/456/oj

Related Council decision

21994A0722(03)

Protocollo, che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo compreso tra il 1ºgennaio 1994 e il 31 dicembre 1995

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 22/07/1994 pag. 0005 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0105
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0105
L 278 21/11/1995 P. 0002


PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 31 dicembre 1995

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 1994, e per un periodo di 2 anni, le possibilità di pesca concesse conformemente all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

1) Pescherecci per la pesca a strascico: 4 200 TSL al mese in media annua;

2) Tonniere congelatrici con sciabica: 24 unità;

3) Tonniere con lenze a canna: 10 unità;

4) Pescherecci a palangari di superficie: 5 unità.

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 8 dell'accordo è fissata, per il periodo contemplato nell'articolo 1, a 1 700 000 ecu, da versare in due rate annuali di uguale importo.

2. La destinazione della predetta compensazione è di esclusiva competenza del governo della Repubblica di Guinea.

3. La predetta compensazione è versata su un conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro organismo designato dal governo della Repubblica di Guinea.

Articolo 3

Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1, punto 1), possono essere aumentate, su richiesta della Comunità, per quote successive di 1 000 TSL al mese in media annua. In tal caso, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 è aumentata proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 4

La Comunità parteciperà inoltre, durante il periodo contemplato nell'articolo 1, al finanziamento di un programma scientifico o tecnico della Guinea destinato a migliorare la conoscenza delle risorse alieutiche nella zona economica esclusiva della Repubblica di Guinea fino ad un importo di 450 000 ecu.

Detto importo sarà messo a disposizione del governo della Repubblica di Guinea e sarà versato su un conto indicato dalle autorità della Guinea.

Articolo 5

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della propria cooperazione. A tal fine, la Comunità favorisce il fatto che cittadini della Guinea siano accolti negli istituti degli Stati membri e mette a loro disposizione borse di studio e di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca.

Le borse di studio summenzionate possono essere altresì utilizzate in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. L'importo totale delle borse non può essere superiore a 550 000 ecu. Parte di quest'importo può, su richiesta delle autorità della Guinea, essere utilizzato a copertura delle spese di partecipazione a convegni internazionali o a tirocini in materia di pesca, nonché per l'organizzazione di seminari sulla pesca in Guinea e per il potenziamento del funzionamento e delle infrastrutture amministrative del dipartimento della pesca. Il versamento dell'importo deve essere effettuato in funzione degli esborsi sostenuti.

Articolo 6

Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 4, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

Articolo 7

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore il giorno della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA

A. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze

Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero per la pesca della Repubblica di Guinea, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno 30 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono presentate conformemente agli appositi formulari che sono forniti dal governo della Repubblica di Guinea e il cui modello è riprodotto in allegato (appendice 1).

Ogni domanda di licenza deve essere corredata della prova del pagamento del canone relativo al periodo di validità. Il pagamento è effettuato sul conto aperto presso il Tesoro pubblico di Guinea.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

Le licenze per tutti i pescherecci sono rilasciate entro 30 giorni dalla ricezione della prova del pagamento di cui sopra dalle autorità della Guinea agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore comprovata, e su richiesta della Comunità europea, la licenza rilasciata a nome di un peschereccio è sostituita da una nuova licenza rilasciata a nome di un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quello che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero per la pesca della Repubblica di Guinea tramite le autorità della Commissione delle Comunità europee.

Sulla nuova licenza sono indicate:

- la data del rilascio;

- la validità della nuova licenza che copre il periodo che intercorre tra la data di arrivo del nuovo peschereccio alla data di scadenza della licenza del peschereccio sostituito.

In tal caso, per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo previsto all'articolo 5, secondo comma dell'accordo.

La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo del peschereccio.

I. Disposizioni applicabili ai pescherecci per la pesca a strascico

1. Prima di ricevere una licenza, ogni peschereccio deve presentarsi, una volta all'anno, al porto di Conakry, per sottoporsi alle ispezioni previste dalla normativa vigente. Queste ispezioni debbono essere effettuate esclusivamente da persone appositamente abilitate ed aver luogo nelle 24 ore feriali successive all'arrivo della nave nel porto, se tale arrivo è stato annunciato con almento 48 ore di anticipo. In caso di rinnovo della licenza nel corso dello stesso anno civile, i pescherecci sono dispensati dall'ispezione.

2. Ciascun peschereccio deve essere rappresentato da un raccomandatario di nazionalità guineana, stabilito in Guinea.

3. a) I canoni delle licenze di validità annuale sono fissati, per la durata del presente protocollo, come segue:

- 126 ecu per TSL l'anno per le imbarcazioni adibite alla pesca di pesci,

- 150 ecu per TSL l'anno per le imbarcazioni adibite alla pesca di cefalopodi,

- 152 ecu per TSL l'anno per le imbarcazioni adibite alla pesca di gamberetti.

Il pagamento dei canoni per un anno civile può essere effettuato a rate trimestrali o semestrali. In tal caso l'importo è maggiorato rispettivamente del 5 % e del 3 %.

b) I canoni per le licenze di validità semestrale sono fissati, per la durata del presente protocollo, come segue:

- 82 ecu per TSL per semestre per le imbarcazioni adibite alla pesca di pesci,

- 97 ecu per TSL per semestre per le imbarcazioni adibite alla pesca di cefalopodi,

- 99 ecu per TSL per semestre per le imbarcazioni adibite alla pesca di gamberetti.

Tuttavia, i pescherecci che non sbarcano 100 kg di pesce per ogni TSL all'anno, conformemente alle disposizioni di cui al punto C, devono pagare un canone supplementare di 10 ecu per TSL l'anno.

II. Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie

a) I canoni annuali sono fissati a 20 ecu per tonnellata pescata nella zona di pesca della Guinea.

b) Le licenze sono rilasciate previo versamento al ministero per la pesca di un importo annuo forfettario di 1 500 ecu per ciascuna tonniera con sciabica e di 300 ecu per ciascuna tonniera con lenze a canna e ciascun peschereccio con palangari di superficie equivalente ai canoni per:

- 75 tonnellate di tonno pescato annualmente per le tonniere con sciabica,

- 15 tonnellate di tonno pescato annualmente per le tonniere con lenze a canna e i pescherecci con palangari di superficie.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate per ogni peschereccio e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati relativi alle catture [Orstom e Istituto oceanografico spagnolo (IEO)]. Detto computo viene comunicato contemporaneamente al ministero per la pesca e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari sono versati dagli armatori al ministero per la pesca della Guinea sul conto aperto presso il Tesoro pubblico di Guinea entro 30 giorni dalla notifica del computo finale in questione.

Tuttavia, se il computo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.

B. Dichiarazione delle catture

Tutti i pescherecci della Comunità autorizzati a pescare nella zona di pesca della Guinea in virtù dell'accordo sono tenuti a comunicare le loro catture al ministero per la pesca, con copia alla delegazione della Commissione in Guinea, secondo le modalità seguenti:

- i pescherecci per la pesca a strascico presentano la dichiarazione delle catture su un formulario conforme al modello riportato in allegato (appendice 2). Le dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta per trimestre;

- le tonniere con sciabica, le tonniere con lenze a canne e i pescherecci con palangari da superficie tengono un giornale di bordo relativo alla pesca, conformemente all'appendice 3, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca della Guinea. Il formulario deve essere trasmesso entro 45 giorni dal termine della campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea al ministero per la pesca, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea;

- i formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal capitano del peschereccio.

Qualora la presente disposizione non sia rispettata, il governo della Repubblica di Guinea si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio incriminato, fino a che siano state espletate le formalità richieste.

In tal caso, ne è informata la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea.

C. Sbarco delle catture

I pescherecci per la pesca a strascico autorizzati a pescare nella zona di pesca della Guinea sono tenuti a sbarcare gratuitamente 100 kg di pesce all'anno per ogni TSL, allo scopo di contribuire all'approvvigionamento della popolazione locale in pesce pescato nella zona di pesca della Guinea.

Gli sbarchi possono essere individuali o collettivi, ma va specificato il nome dei pescherecci interessati.

D. Catture accessorie

1. I pescherecci adibiti alla pesca di pesci non possono avere a bordo specie diverse dai pesci in misura superiore al 15 % delle catture totali realizzate nella zona di pesca della Guinea.

I pescherecci adibiti alla pesca di cefalopodi non possono avere a bordo crostacei in misura superiore al 20 % e pesci in misura superiore al 30 % delle catture totali realizzate nella zona di pesca della Guinea.

I pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo cefalopodi in misura superiore al 25 % e pesci in misura superiore al 50 % delle catture totali realizzate nella zona di pesca della Guinea.

È ammessa una tolleranza massima del 5 % sulle percentuali sopra indicate.

I massimali di cui sopra sono riportati sulla licenza.

2. Le tonniere con lenze a canna sono inoltre autorizzate a pescare esche vive ai fini della loro campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea.

E. Imbarco di marinai

Gli armatori che hanno ottenuto le licenze di pesca previste dall'accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Guinea alle condizioni e nei limiti seguenti:

1) Ogni armatore di un peschereccio per la pesca a strascico si impegna ad assumere:

- tre marinai pescatori, per i pescherecci di stazza inferiore o uguale a 350 TSL;

- un numero di marinai pescatori equivalente al 25 % dei marinai impiegati a bordo per i pescherecci di stazza superiore a 350 TSL.

2) Sulla flotta di tonniere con sciabica sono permanentemente impiegati 3 marinai della Guinea.

3) Sulla flotta di tonniere con lenze a canna sono imbarcati, durante la campagna di pesca del tonno nelle acque della Guinea, 3 marinai della Guinea, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione.

4) Sulla flotta di pescherecci con palangari da superficie gli armatori si impegnano ad assumere 2 marinai pescatori per imbarcazione.

5) Il salario dei marinai pescatori di cui sopra deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il ministero per la pesca: esso è a carico degli armatori e deve comprendere gli importi relativi al regime di previdenza al quale sono iscritti i marinai in questione (fra i quali i premi di assicurazione dei rami vita, incidenti e malattia).

I suddetti obblighi possono essere sostituiti dal versamento al ministero per la pesca, da parte degli armatori delle tonniere con sciabica, delle tonniere con lenze a canna o dei pescherecci con palangari di superficie, di una somma forfettaria annua equivalente ai salari dei marinai non imbarcati per ogni campagna di pesca.

Questa somma sarà utilizzata per la formazione dei marinai pescatori della Guinea e verrà versata sul conto indicato dalle autorità della Guinea.

F. Imbarco di marinai osservatori

1. Il marinaio osservatore ha il compito di verificare le attività di pesca nella zona di pesca della Guinea e raccogliere tutti i dati statistici relativi alle operazioni di pesca eseguite dal peschereccio interessato. Esso deve godere di tutte le facilitazioni, compreso l'accesso ai locali e ai documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, in particolare la comunicazione settimanale via radio dei dati relativi alla pesca.

2. Per ogni peschereccio adibito alla pesca a strascico il ministero per la pesca designa, tra i marinai guineani imbarcati, un marinaio che svolge al tempo stesso le funzioni di osservatore.

Il capitano agevola i lavori del marinaio osservatore al di fuori delle operazioni di pesca stesse. Il marinaio osservatore è retribuito dall'armatore quale marinaio, secondo le modalità in vigore.

La durata delle presenza a bordo del marinaio osservatore non deve normalmente superare due bordate.

3. Su richiesta del ministero per la pesca, le tonniere ed i pescherecci a palangari prendono a bordo un osservatore che non deve restare a bordo più del tempo necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Il capitano del peschereccio facilita i lavori dell'osservatore che beneficia delle prerogative dovute agli ufficiali dell'imbarcazione interessata.

In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore.

Qualora un peschereccio con a bordo un osservatore della Guinea esca dalla zona di pesca della Guinea, devono essere prese le misure necessarie, a spese dell'armatore, affinché l'osservatore possa tornare al più presto a Conakry.

G. Ispezione e controllo

A qualsiasi funzionario della Guinea incaricato dell'ispezione e del controllo dell'attività di pesca deve essere consentito di salire a bordo dei pescherecci della Comunità operanti nella zona di pesca della Guinea e di espletarvi agevolmente le proprie funzioni. La presenza a bordo dei funzionari un questione non deve superare il tempo necessario per verificare le catture mediante sondaggio e per procedere a qualsiasi altra ispezione concernente l'attività di pesca.

H. Zone di pesca

I pescherecci di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati ad esercitare l'attività di pesca nelle acque situate oltre 12 miglia marine.

I. Dimensioni minime delle maglie autorizzate

La maglia minima autorizzata nella sacca delle reti a strascico (maglia stirata) è di:

a) 40 mm per la pesca di gamberetti;

b) 40 mm per la pesca di cefalopodi;

c) 60 mm per la pesca di pesci.

Le suddette dimensioni minime possono essere eventualmente modificate ai fini di un'armonizzazione con gli Stati membri della commissione sottoregionale della pesca. Le eventuali modifiche verranno esaminate nel quadro della commissione mista.

J. Entrata e uscita dalla zona di pesca

Tutti i pescherecci della Comunità impegnati in attività di pesca nella zona di pesca della Guinea in virtù dell'accordo comunicano alla stazione radio del ministero per la pesca la data, l'ora e la propria posizione al momento di ogni entrata nella zona di pesca della Guinea e di uscita dalla stessa.

L'indicativo di chiamata e le frequenze operative sono comunicate agli armatori dal ministero per la pesca in occasione del rilascio della licenza.

In caso di impossibilità di utilizzare la radio, i pescherecci possono ricorrere ad altri mezzi di comunicazione, come il telex (n. 22315) o il telegramma.

K. Procedura in caso di fermo

1. La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo, effettuato nella zona economica esclusiva della Guinea, e riceve, contemporaneamente, una relazione succinta sulle circostanze e i motivi che sono all'origine del fermo.

2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque della Guinea, prima di adottare eventuali misure nei confronti del capitano o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, viene tenuta, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione delle Comunità europee, il ministero per la pesca e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, i quali possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati.

L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

3. Prima avviare qualsiasi procedimento giudiziario, si tenta, nel quadro di una procedura di conciliazione, di giungere ad una risoluzione dell'infrazione. Tale procedura deve essere conclusa al più tardi 3 giorni lavorativi dopo il fermo.

4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga adita l'autorità giudiziaria competente, l'autorità competente provvede, entro 48 ore dalla conclusione della procedura di conciliazione, a fissare una cauzione bancaria in attesa della decisione giudiziaria. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'ammontare massimo dell'ammenda prevista dalla legislazione nazionale per la presunta infrazione. La cauzione è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si risolve senza condanna del capitano del peschereccio interessato.

5. Il peschereccio e il suo equipaggio sono liberati:

- al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono,

- ovvero ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione,

- ovvero una volta depositata la cauzione bancaria (in caso di procedura giudiziaria).

6. Le parti in causa possono, qualora ritengano lesi i propri interessi nell'applicazione della procedura sopraccitata, chiedere una consultazione urgente in virtù dell'articolo 10 dell'accordo.

Appendice 1

>SPAZIO PER TABELLA>

RICHIEDENTE

Ragione sociale: .

N. di registro commerciale: .

Nome e cognome del responsabile: .

Data e luogo di nascita: .

Professione: .

Indirizzo: .

. Numero di persone occupate: .

Nome e indirizzo del cofirmatario: .

. NAVE

Tipo di nave: . N. di immatricolazione: .

Nuovo nome: . Nome precedente: .

Data e luogo di costruzione: .

Nazionalità d'origine: .

Lunghezza: . Larghezza: . Altezza: .

Stazza lorda: . Stazza netta: .

Materiale di costruzione: .

Marca del motore principale: . Tipo: ................... Potenza in CV: .

Elica: A passo fisso A passo variabile Ugello Velocità: .

Indicativo di chiamata: . Frequenza: .

Elenco degli strumenti di individuazione, di navigazione e di trasmissione:

Radar Sonar Ecoscandaglio lima da sughero, net sonde VHF BLU Navigazione via satellite Altri: .

Numero di marinai: .

MODO DI CONSERVAZIONE

Ghiaccio Ghiaccio + Refrigerazione Congelamento: in salamoia a secco in acqua di mare refrigerata Potenza frigorifera totale (FG): .

Capacità di congelamento (24 ore) in t: .

Capacità di stivaggio: .

TIPO DI PESCA

A. Pesca demersale

Demersale costiera Demersale profonda Tipo di rete da traino: per cefalopodi per gamberetti per pesci Lunghezza della rete da traino: . Lunghezza della lima da sughero: .

Dimensioni delle maglie nel sacco della rete: .

Dimensioni delle maglie nei bracci:.

Velocità di pesca al traino: .

B. Pesca dei grandi pelagici (navi tonniere)

Con lenze a canna Numero di canne Con rete a circuizione Lunghezza della rete: . Altezza: .

Numero di vasche: . Capacità (in t): .

C. Pesca con palangari e nasse

Di superficie Di fondo Lunghezza della lenza: .

Numero di ami: .

Numero di lenze: .

Numero di nasse: .

IMPIANTI A TERRA

Indirizzo e numero di autorizzazione: .

.

Ragione sociale: .

Attività: .

Commercio ittico all'ingrosso interno All'esportazione Natura e numero della carta del commerciante all'ingrosso: .

Descrizione degli impianti di lavorazione e di conservazione:

.

.

.

.

.

Numero di persone occupate: .

NB: Per ogni risposta affermativa apporre una crocetta nelle caselle apposite.

Osservazioni tecniche

Autorizzazione del ministero per la pesca

Appendice 2

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MINISTERO DELLA PESCA STATISTICA DI CATTURA E DI ATTIVITÀ Mese: Anno: Nome della nave: Potenza del motore: Metodo di pesca: Nazionalità (bandiera): Stazza lorda (t): Porto di sbarco: Zona di pesca Specie di pesce Data Longitudine Latitudine Numero di pescate Ore di pesca Totale 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Appendice 3

>FINE DI UN GRAFICO>

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