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Document 31994D0157
94/157/EC: Council Decision of 21 february 1994 on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki Convention as revised in 1992)
94/157/CE: Decisione del Consiglio del 21 febbraio 1994 relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992)
94/157/CE: Decisione del Consiglio del 21 febbraio 1994 relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992)
GU L 73 del 16.3.1994, p. 19–19
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/157/oj
94/157/CE: Decisione del Consiglio del 21 febbraio 1994 relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992)
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 16/03/1994 pag. 0019 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 29 pag. 0238
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 29 pag. 0238
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 febbraio 1994 relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992) (94/157/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la Commissione ha partecipato a nome della Comunità ai negoziati relativi all'elaborazione del progetto di convenzione di Helsinki modificata nel 1992; considerando che la convenzione è stata firmata a nome della Comunità il 24 settembre 1992; considerando che la convenzione mira a fissare un quadro della cooperazione regionale al fine di assicurare un ripristino ecologico del Mar Baltico tale da permettere l'autogenerazione del suo ambiente marino e la preservazione del suo equilibrio ecologico; considerando che la Comunità ha adottato misure nel settore disciplinato dalla convenzione e che le spetta, in queste materie, impegnarsi sul piano internazionale; considerando che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, alla protezione della salute umana e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; considerando che la politica della Comunità nel settore dell'ambiente mira a realizzare un elevato livello di tutela e che essa si fonda sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, nonché sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga»; considerando che, nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti; considerando che la conclusione della convenzione da parte della Comunità contribuisce alla realizazzione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 130 R del trattato, DECIDE: Articolo 1 È approvata a nome della Comunità europea la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992), firmata ad Helsinki (Finlandia) il 24 settembre 1992. Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a procedere al deposito dello strumento di approvazione presso il governo finlandese, in conformità dell'articolo 35 della convenzione. Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) GU n. C 226 del 21. 8. 1993, pag. 8. (2) GU n. C 315 del 22. 11. 1993. (3) GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 5.