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Document 31993D0717

    93/717/CE: Decisione del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativa alla consultazione dell'Istituto monetario europeo da parte delle autorità degli Stati membri sulle proposte di provvedimenti legislativi

    GU L 332 del 31.12.1993, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; abrogato da 398D0415

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/717/oj

    31993D0717

    93/717/CE: Decisione del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativa alla consultazione dell'Istituto monetario europeo da parte delle autorità degli Stati membri sulle proposte di provvedimenti legislativi

    Gazzetta ufficiale n. L 332 del 31/12/1993 pag. 0014 - 0015
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0084
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0084


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1993 relativa alla consultazione dell'Istituto monetario europeo da parte delle autorità degli Stati membri sulle proposte di provvedimenti legislativi (93/717/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 F, paragrafo 6, nonché l'articolo 5.3 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo, allegato al trattato,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del comitato dei governatori,

    considerando che l'Istituto monetario europeo (IME) sarà costituito il 1o gennaio 1994;

    considerando che il trattato prevede che l'IME venga consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza; che spetta al Consiglio stabilire i limiti e le modalità di tale consultazione;

    considerando che l'obbligo di consultazione imposto alle autorità degli Stati membri lascia impregiudicate le responsabilità delle autorità nazionali nelle materie oggetto di tali proposte;

    considerando che la presente decisione non si applica alle decisioni prese dalle autorità nazionali nel quadro dell'attuazione della politica monetaria;

    considerando che la consultazione dell'IME non deve prolungare indebitamente le procedure di adozione delle proposte dei provvedimenti legislativi negli Stati membri; che i termini entro cui l'IME è tenuto a formulare il suo parere devono tuttavia consentirgli di esaminare con la necessaria cura i testi che gli vengono trasmessi; che in casi di estrema urgenza, debitamente motivati, ad esempio a causa della sensibilità dei mercati, gli Stati membri possono stabilire un termine inferiore ad un mese; che particolarmente in tali casi, un dialogo tra le autorità nazionali e l'IME dovrebbe consentire di tenere conto dell'interesse di ciascuno,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le autorità degli Stati membri consultano l'IME su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientra nella sua competenza ai sensi dell'articolo 109 F del trattato e segnatamente per quanto concerne:

    - la legislazione monetaria, lo stato giuridico dell'ECU e i mezzi di pagamento;

    - lo stato giuridico e le competenze delle banche centrali nazionali e gli strumenti della politica monetaria;

    - la raccolta, la compilazione e la diffusione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti;

    - i sistemi di compensazione e di pagamento, in particolare per le operazioni transfrontaliere;

    - le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e i mercati finanziari.

    2. L'IME, non appena riceve una proposta di provvedimento legislativo, comunica alle autorità nazionali che lo consultano se, a suo parere, la proposta rientra nella sua competenza.

    Articolo 2

    1. Per «proposta di provvedimento legislativo» si intende qualsiasi progetto di disciplina di carattere obbligatorio, applicabile in modo generale sul territorio di uno Stato membro, che stabilisca norme per un numero indeterminato di casi e sia rivolta a un numero indeterminato di persone fisiche o giuridiche.

    2. Nella definizione di proposta di provvedimento legislativo di cui al paragrafo 1 non rientrano i progetti di disposizioni destinate unicamente a recepire direttive comunitarie nella legislazione degli Stati membri.

    Articolo 3

    Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare l'effettiva applicazione della presente decisione. A tal fine provvedono affinché l'IME sia consultato in tempo utile in modo che l'autorità che predispone la proposta di provvedimento legislativo disponga del parere dell'IME prima di prendere la sua decisione quanto al merito; essi vigilano anche a che il parere ottenuto dall'IME sia portato a conoscenza dell'autorità che deve adottare il provvedimento in questione se questa è diversa da quella che ha predisposto la proposta.

    Articolo 4

    Le autorità degli Stati membri che predispongono una proposta di provvedimento legislativo possono, qualora lo ritengano necessario, impartire all'IME un termine per la comunicazione del parere; salvi i casi di estrema urgenza, tale termine non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata al presidente dell'IME. Alla scadenza del termine impartito, si può non tener conto della mancanza del parere. Qualora il parere dell'IME pervenga dopo il termine fissato, gli Stati membri hanno cura nondimeno che esso sia reso noto alle autorità di cui all'articolo 3.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Ph. MAYSTADT

    (1) GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 12 e GU n. C 340 del 17. 12. 1993, pag. 12.(2) GU n. C 329 del 6. 12. 1993.

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