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Document 31993D0716

    93/716/CE: Decisione del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di ripartizione delle risorse finanziarie dell'Istituto monetario europeo

    GU L 332 del 31.12.1993, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/716/oj

    31993D0716

    93/716/CE: Decisione del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di ripartizione delle risorse finanziarie dell'Istituto monetario europeo

    Gazzetta ufficiale n. L 332 del 31/12/1993 pag. 0012 - 0013
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0082
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0082


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1993 relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di ripartizione delle risorse finanziarie dell'Istituto monetario europeo (93/716/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 16.1 e 16.2 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo, allegato al trattato,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del comitato dei governatori,

    visto il parere del comitato monetario,

    considerando che il 1o gennaio 1994 sarà istituito l'Istituto monetario europeo, in appresso denominato «IME»;

    considerando che l'IME sarà dotato di risorse proprie;

    considerando che l'ammontare delle risorse dell'IME sarà determinato dal consiglio dell'Istituto;

    considerando che le risorse dell'IME sono costituite con contributi delle banche centrali nazionali conformemente allo schema al quale fa riferimento l'articolo 16.2 dello statuto dell'IME;

    considerando che lo schema di ripartizione delle risorse finanziarie dell'IME sarà determinato prima dell'inizio della seconda fase;

    considerando che i dati statistici da usare per la determinazione dello schema sono forniti dalla Commissione conformemente alle norme adottate dal Consiglio;

    considerando che le norme adottate dal Consiglio nella presente decisione non costituiscono un precedente per altri atti giuridici che il Consiglio potrà adottare in altri settori;

    considerando che è necessario definire la natura e le fonti dei dati da usare nonché il metodo di calcolo dello schema;

    considerando che la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (3), istituisce una procedura di elaborazione dei dati relativi al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato da parte degli Stati membri; che gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie affinché tali dati siano trasmessi alla Commissione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    I dati statistici da usare per determinare lo schema di ripartizione dei contributi delle banche centrali nazionali alle risorse finanziarie dell'IME sono forniti dalla Commissione conformemente alle norme specificate negli articoli seguenti.

    Articolo 2

    La popolazione e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, in appresso denominato «PIL pm», sono definiti conformemente al sistema europeo dei conti economici integrati (SEC) in vigore. Il PIL pm è quello definito all'articolo 2 della direttiva 89/130/CEE, Euratom.

    Articolo 3

    I dati relativi alla popolazione si riferiscono al 1992. Conformemente alla raccomandazione contenuta nel SEC, viene utilizzata la media della popolazione totale nell'arco dell'anno.

    Articolo 4

    I dati relativi al PIL pm si riferiscono a ciascun anno dal 1987 al 1991 e sono espressi per ciascuno Stato membro nella moneta nazionale ai prezzi correnti.

    Articolo 5

    I dati relativi alla popolazione sono raccolti dalla Commissione (Eurostat) presso gli Stati membri.

    Articolo 6

    I dati relativi al PIL pm per gli anni dal 1988 al 1991 risultano dall'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom. I dati dell'anno 1987 sono raccolti dalla Commissione (Eurostat) presso gli Stati membri che li hanno resi coerenti con i dati relativi al PIL pm per gli anni dal 1988 al 1991.

    Articolo 7

    1. La quota di uno Stato membro nella popolazione della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma delle popolazioni degli Stati membri espressa in percentuale.

    2. I dati relativi al PIL pm annuale per ogni Stato membro espressi nelle monete nazionali sono convertiti in dati espressi in ecu. Il tasso di cambio utilizzato a tal fine corrisponde alla media dei tassi di cambio di tutti i giorni lavorativi dell'interno anno. Il tasso di cambio giornaliero è il tasso calcolato dalla Commissione e pubblicato nella serie «C» della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    3. La quota di uno Stato membro rispetto al PIL pm della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma del PIL pm degli Stati membri per un periodo di cinque anni, espressa in percentuale.

    Articolo 8

    La ponderazione di una banca centrale nazionale nello schema di ripartizione è pari alla media aritmetica delle quote dello Stato membro considerato rispetto alla popolazione e al PIL pm della Comunità.

    Articolo 9

    Nelle varie fasi del calcolo è utilizzato un numero di cifre sufficiente a garantirne la precisione. La ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema di ripartizione è espressa con un numero con quattro decimali.

    Articolo 10

    I dati di cui alla presente decisione sono comunicati dalla Commissione al comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri prima del 1o gennaio 1994.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Ph. MAYSTADT

    (1) GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 11 e GU n. C 340 del 17. 12. 1993, pag. 11.(2) GU n. C 329 del 6. 12. 1993.(3) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

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