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Document 31993R3448

    Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

    GU L 318 del 20.12.1993, p. 18–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; abrogato da 32009R1216

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3448/oj

    31993R3448

    Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 318 del 20/12/1993 pag. 0018 - 0031
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 54 pag. 0048
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 54 pag. 0048


    REGOLAMENTO (CE) N. 3448/93 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1993 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il trattato, agli articoli da 38 a 47, prevede l'instaurazione di una politica agricola comune concernente i prodotti agricoli elencati nell'allegato II del trattato;

    considerando che taluni prodotti agricoli entrano nella composizione di parecchie merci non contemplate dall'allegato II del trattato;

    considerando che è necessario prevedere misure connesse alla politica agricola comune e alla politica commerciale comune, al fine di prendere in considerazione, da un lato, l'incidenza degli scambi di tali merci sugli scopi dell'articolo 39 del trattato e, dall'altro, di prendere in considerazione in quale modo le misure emanate in forza dell'articolo 43 del trattato incidono sugli aspetti economici connessi a tali merci, viste le differenze tra i costi di approvvigionamento di prodotti agricoli nella Comunità e all'esterno della stessa nonché le differenze tra i prezzi dei prodotti agricoli;

    considerando che secondo il trattato le politiche agricole e comerciali sono politiche comunitarie; che per realizzare gli scopi del trattato è necessario assoggettare in tutta la Comunità talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ad una disciplina generale e completa degli scambi ad esse relativi;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (4), prevede la riscossione, all'importazione di talune merci, di un'imposta che si compone di un elemento fisso destinato a garantire la protezione dell'industria di trasformazione, e di un elemento mobile destinato a compensare la differenza eventuale tra i prezzi dei prodotti agricoli nella Comunità ed i prezzi sul mercato mondiale;

    considerando che il regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3033/80 deve essere mantenuto nella sua concezione d'insieme apportandovi alcuni ampliamenti ed adeguamenti; che in particolare è opportuno stabilire, da una parte per quanto riguarda talune merci attualmente sottoposte a tale regime, l'elenco dei prodotti agricoli per i quali può essere applicata una compensazione delle diferenze di prezzo tra il mercato mondiale ed il mercato della Comunità all'importazione e, dall'altro, identificare, tra i suddetti prodotti agricoli, quali sono i prodotti di base per i quali tali differenze vengono effettivamente constatate, in quanto le quantità degli altri prodotti agricoli, dei prodotti a loro assimilati o dei prodotti derivati dalla loro trasformazione sono convertiti in quantità equivalenti di prodotti di base;

    considerando che le regole applicabili agli scambi di queste merci richiedono alcuni adattamenti per tener conto dell'evoluzione degli accordi della Comunità e della politica agricola comune;

    considerando che alcune merci dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80; che anch'esse sono ottenute utilizzando prodotti agricoli soggetti alla politica agricola comune; che pertanto l'imposta loro applicabile all'importazione deve altresì compensare, da un lato, la differenza tra i prezzi rilevati sul mercato mondiale e quelli del mercato comunitario per i prodotti agricoli utilizzati e garantire, dall'altro, la protezione dell'industria che trasforma tali prodotti agricoli; che conviene quindi coordinare le regole relative a tutte le merci ottenute in proporzione significativa da prodotti agricoli;

    considerando che nell'ambito di accordi la Comunità prevede di mantenere un'imposta che si limita a compensare, in tutto o in parte, le differenze di prezzo dei prodotti agricoli utilizzati; che è pertanto necessario stabilire, per tali merci, la parte dell'imposta complessiva che corrisponde alla compensazione delle differenze rispetto ai prezzi dei prodotti agricoli considerati;

    considerando che la compensazione delle differenze di prezzo tra il mercato mondiale e il mercato della Comunità è assicurata, per i prodotti di base considerati, da prelievi agricoli; che occorre mantenere uno stretto legame tra il calcolo dell'elemento agricolo dell'imposta applicabile alle merci e l'imposta applicabile ai prodotti di base importati allo stato originario;

    considerando che per non appesantire le formalità amministrative è opportuno non applicare importi di scarsa incidenza e permettere agli Stati membri di non procedere a rettifiche di importi riguardanti uno stesso atto di scambio quando il saldo degli importi in oggetto sia di scarsa entità.

    considerando che conviene che l'applicazione di accordi preferenziali non appesantisca le procedure degli scambi con i paesi terzi; che a tale effetto conviene che le modalità di applicazione provvedano a che una merce dichiarata all'esportazione sotto un regime preferenziale non possa in realtà essere esportata sotto il regime generale e viceversa;

    considerando che occorre prevedere un regime di restituzioni all'esportazione per determinati prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell'allegato II del trattato, per non penalizzare i produttori di queste merci a causa dei prezzi ai quali debbono approvvigionarsi nell'ambito della politica agricola comune; che queste restituzioni possono compensare solamente la differenza tra il prezzo di un prodotto agricolo rilevato sul mercato della Comunità e quello del mercato mondiale; che è pertanto opportuno che questo regime venga istituito nell'ambito di ciascuna delle organizzazioni comuni di mercato interessate;

    considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (5), nonché gli articoli omologhi di taluni altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli prevedono la concessione di tali restituzioni; che le modalità di applicazione devono essere stabilite secondo la procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e agli articoli omologhi degli altri regolamenti in materia; che conviene che gli importi delle restituzioni siano stabiliti secondo la stessa procedura prevista per determinare le restituzioni per prodotti agricoli esportati allo stato originario; che per contro le modalità d'applicazione di tale regime devono essere decise tenendo conto essenzialmente dei processi di fabbricazione delle merci in oggetto; che esse devono quindi essere stabilite su una base comune;

    considerando che il meccanismo di protezione agricola previsto dal presente regolamento può, in circostanze eccezionali, essere insufficiente; che questo rischio si presenta ugualmente nel caso di accordi preferenziali; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno prevedere la possibilità di una rapida adozione di tutte le misure necessarie;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), deve essere applicato agli scambi previsti dal presente regolamento;

    considerando che la distinzione fra prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato e merci non comprese in tale allegato è un criterio propio della Comunità basato sulla situazione dell'agricoltura e dell'industria alimentare all'interno della stessa; che la situazione prevalente in alcuni paesi terzi con cui la Comunità conclude accordi può essere sensibilimente diversa; che è quindi opportuno prevedere che, nell'ambito di tali accordi, le regole generali applicabili ai prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato possano applicarsi, mutatis mutandis, a taluni prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato;

    considerando che il presente regolamento necessita di modalità d'applicazione; che è opportuno che tali modalità siano stabilite previa consultazione di un comitato di gestione in cui siano rappresentati gli Stati membri e che comprendano in particolare la fissazione delle quantità di prodotti di base che si ritiene vengano utilizzati per la fabbricazione delle merci oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio e che figurano nella tabella 1 dell'allegato B del presente regolamento, che sostituiscono il regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa i quantitativi dei prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 (7),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento determina il regime di scambi applicabile a talune merci di cui al paragrafo 2, terzo trattino,

    a) per la cui fabbricazione sono stati utilizzati, allo stato naturale o dopo trasformazione, uno o più prodotti agricoli

    oppure

    b) che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, si considerano ottenute da prodotti agricoli

    oppure

    c) che sono classificate sotto lo stesso numero di codice della nomenclatura combinata (codice di 8 cifre) delle merci di cui alle lettere a) e b).

    2. Ai sensi del presente regolamento si intendono per

    - «prodotti agricoli»: i prodotti compresi nell'allegato II del trattato;

    - «prodotti di base»: taluni prodotti agricoli compresi nell'allegato A del presente regolamento o assimilati a tali prodotti, oppure derivati dalla loro trasformazione, per i quali sono stabilite differenze tra i prezzi rilevati, da una parte, sul mercato della Comunità e, dall'altra, sul mercato mondiale. Queste differenze di prezzo sono considerate rappresentative delle differenze di prezzo dell'insieme dei prodotti ammissibili.

    Tuttavia:

    i) qualora un accordo preferenziale preveda una compensazione degli scarti di prezzo per prodotti agricoli diversi da quelli enumerati all'allegato A, in applicazione di tale accordo, possono essere adottati tra i prodotti ammissibili alcuni prodotti di base supplementari;

    ii) qualora un accordo preferenziale concluso con una zona determinata preveda una modalità di compensazione particolare, lo scarto tra il prezzo rilevato sul mercato della Comunità e quello sul mercato mondiale può essere sostituito dallo scarto definito in detto accordo;

    - «merci»: i prodotti, non compresi nell'allegato II del trattato ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, ottenuti totalmente o parzialmente da prodotti agricoli.

    3. Il presente regolamento può anche applicarsi, per quanto riguarda gli scambi preferenziali, a taluni prodotti agricoli.

    L'elenco di tali prodotti agricoli sottoposti alle norme che disciplinano gli scambi di merci è in questo caso stabilito dall'accordo in questione.

    TITOLO I REGIME DI SCAMBI

    CAPITOLO 1 Importazione

    Articolo 2

    1. Le merci di cui all'allegato B sono gravate, all'atto dell'importazione nella Comunità, da un'imposta che tiene conto:

    a) delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di dette merci,

    b) delle differenze tra i prezzi dei prodotti agricoli che si considerano utilizzati, rilevati sul mercato della Comunità e,

    - i prezzi all'atto dell'importazione dai paesi terzi, qualora il costo complessivo di queste quantità di prodotti di base sia più elevato nella Comunità,

    - oppure, i prezzi dei prodotti agricoli in taluni paesi terzi, se previsto da un accordo preferenziale.

    2. Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B, l'imposta di cui al paragrafo 1 è costituita:

    - da un dazio «ad valorem» che costituisce l'elemento fisso dell'imposta, garantendo che si tenga conto delle condizioni relative alla produzione ed alla commercializzazione di tali merci,

    - da un «elemento agricolo» che garantisce la compensazione delle differenze di prezzi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.

    L'elemento agricolo può tener conto soltanto delle differenze di prezzo dei prodotti agricoli di cui all'allegato A, dei prodotti loro assimilati o dei prodotti derivati dalla loro trasformazione.

    Esso può assumere la forma di un elemento mobile stabilito ai sensi dell'articolo 3 o di un importo fisso stabilito ai sensi dell'articolo 5.

    3. Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 2 dell'allegato B, l'elemento agricolo è costituito da un dazio o da un importo specifico stabilito per unità di misura.

    L'elemento agricolo può essere sostituito, qualora un accordo preferenziale lo preveda, da una delle forme di cui al paragrafo 2.

    4. Salvo il disposto dell'articolo 10, è vietata la riscossione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente oltre al tributo di cui al paragrafo 1.

    Articolo 3

    1. La Commissione fissa, per ogni merce di cui alla tabella 1 dell'allegato B, un elemento mobile.

    L'elemento mobile è determinato sulla base delle quantità di prodotti di base, fissate in applicacione dell'articolo 13, paragrafo 2, che si ritiene vengano utilizzate per la fabbricazione delle merce considerata, e delle differenze di prezzo di cui al paragrafo 2.

    L'elenco dei prodotti di base ai quali devono essere rapportati i quantitativi di prodotti agricoli dell'allegato A è stabilito conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.

    2. Per ogni prodotto di base, la Commissione:

    - stabilisce la differenza fra

    a) la media del prezzo d'entrata applicabile nel periodo di riferimento per il quale sono fissati gli elementi mobili

    e

    b) la media dei prezzi cif, esclusi i prezzi cif speciali, o, a seconda dei casi, dei prezzi franco frontiera, considerati per la fissazione del relativo prelievo nel periodo precedente quello della fiassazione,

    - oppure adotta, per quanto concerne l'isoglucosio, la media dei prelievi di cui all'articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (8), applicabili nel periodo precedente quello della fissazione.

    3. Il periodo di cui al paragrafo 2 è costituito dal trimestre, ma può essere suddiviso in due periodi di uno e due mesi se il trimestre riguarda due anni civili o due campagne di commercializzazione. Esso può anche superare un trimestre nell'ambito di accordi preferenziali.

    Per la rilevazione dei dati dei prezzi cif, dei prezzi franco frontiera o dei prelievi, non sono presi in considerazione i dati relativi agli ultimi venti giorni del periodo precedente quello della fissazione.

    4. Qualora manchi un dato per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2 per uno o più prodotti di base, la Commissione sostituisce il dato mancante con quello analogo del periodo più vicino, eventualmente rettificato in base agli scaglionamenti mensili o a qualsiasi elemento noto che incida sul raffronto fra il livello del dato in questione nel periodo in cui esso è mancante e in quello sostitutivo.

    Quando un dato mancante è stato determinato, la Commissione può fissare gli elementi mobili rettificati se, per effetto dell'applicazione del comma precedente, gli scambi subiscono o rischiano di subire gravi turbative.

    Articolo 4

    1. Quando la tariffa doganale comune prevede la riscossione di un importo massimo, l'imposta di cui all'articolo 2, paragrafo 2 non può eccedere tale importo.

    Se la riscossione dell'importo massimo è subordinata all'osservanza di condizioni particolari, queste sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (9).

    2. Qualora la riscossione dell'importo massimo implichi l'applicazione di un dazio addizionale sugli zuccheri vari calcoalti in saccarosio (AD S/Z) o sulla farina (AD F/M), tale dazio viene calcolato, per la merce in questione, prendendo in considerazione come unico prodotto agricolo o lo zucchero o la farina, secondo il caso.

    La quantità di zucchero o di farina è determinata in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1.

    Qualora, conformemente al detto articolo, la quantità di zucchero o di farina effettivamente utilizzate non sono note, esse sono determinate secondo le modalità applicate per la determinazione dell'elemento agricolo.

    3. La Commissione stabilisce per ciascun periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 3:

    a) l'importo dei dazi addizionali, calcolati secondo il paragrafo 2;

    b) le differenze di prezzo applicabili ai dazi addizionali determinate secondo l'articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 5

    1. Qualora i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di base di cui all'allegato A siano sostituiti da importi fissi, gli elementi mobili applicabili alle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B sono calcolati in base a tali importi.

    2. Per ciascun prodotto di base da prendere in considerazione per il calcolo dell'elemento agricolo del tributo, l'importo stabilito secondo l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito da quello applicabile al prodotto di base considerato.

    3. La data a partire dalla quale gli importi fissi applicabili all'importazione dei prodotti di base sono presi in considerazione per la determinazione dell'elemento agricolo del tributo è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 16.

    Articolo 6

    1. Ai fini della determinazione dell'elemento agricolo nell'ambito di accordi che disciplinano gli scambi preferenziali che rispettino la legislazione comunitaria dei prodotti agricoli trasformati:

    a) le quantità di prodotti agricoli utilizzati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, possono essere sostituite dalle quantità realmente utilizzate per la fabbricazione della merce importata, se la Comunità ha stipulato un accordo di cooperazione doganale per l'accertamento di dette quantità; in tal caso, possono essere fissati coefficienti di conversione tenendo conto delle rispettive definizioni di questi prodotti di base, da una parte e dall'altra, per renderle direttamente comparabili;

    b) la differenza di prezzo di cui all'articolo 3, paragrafo 2 può essere sostituita da un sistema di compensazione diretta delle differenze dei prezzi agricoli tra la Comunità e la zona interessata o da una compensazione diretta nei confronti di un prezzo stabilito in comune riconosciuto per la zona interessata;

    c) qualora l'applicazione della lettera b) conduca ad esigue differenze per le merci ad essa soggette, tale sistema può essere sostituito da un sistema di importi o di tassi forfettari.

    2. Il periodo d'applicazione degli elementi agricoli di cui al paragrafo 1 può essere diverso da quello assunto per gli scambi non preferenziali.

    3. I dazi «ad valorem» corrispondenti all'elemento agricolo dell'imposta sulle merci di cui alla tabella 2 dell'allegato B possono essere sostituiti da un altro elemento agricolo qualora un accordo preferenziale lo preveda.

    4. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, sono adottate le modalità d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, sempreché l'accordo preferenziale in questione determini:

    - i prezzi agricoli considerati nell'ambito dell'accordo,

    - la periodicità di determinazione di tali elementi agricoli,

    - le merci ed i prodotti agricoli eventuali che sono soggetti alle norme dell'accordo.

    Se l'accordo non determina uno o più di tali elementi, questo o questi sono stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato.

    5. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, sono decise le altre modalità d'applicazione relative ai regimi preferenziali.

    Esse comprendono in particolare:

    - l'elaborazione e la circolazione dei documenti necessari alla concessione di tali regimi;

    - le misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico.

    Articolo 7

    1. Se un accordo preferenziale prevede la riduzione o la soppressione graduale della parte dell'imposta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), questa è costituita dall'elemento fisso per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B. Per quanto riguarda le altre merci contemplate da tale accordo, questa parte dell'imposta si ottiene detraendo dall'imposta totale l'elemento agricolo derivante dall'accordo, salvo che esso preveda un'altra determinazione di questa parte.

    2. Se un accordo preferenziale prevede una riduzione dell'elemento agricolo dell'imposta, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 16 le modalità d'applicazione per la determinazione e la gestione degli elementi agricoli ridotti, sempreché l'accordo determini:

    - i prodotti che beneficiano di tali riduzioni,

    - la quantità di merci o il valore dei contingenti cui si applicano le riduzioni, o il modo di determinazione di tali quantità o valori,

    - la riduzione dell'elemento agricolo per prodotto di base interessato.

    Se l'accordo non determina uno o più di questi elementi, essi sono decisi dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato.

    CAPITOLO 2 Esportazione

    Articolo 8

    1. All'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati, conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, possono beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati.

    Non possono essere concesse restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli, incorporati nelle merci, non soggetti ad un'organizzazione comune del mercato che prevede la concessione di restituzioni in caso di esportazione sotto forma di tali merci.

    2. L'elenco delle merci che beneficiano di restituzioni è compilato tenendo conto:

    - dell'incidenza dello scarto tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati rispettivamente sul mercato della Comunità e sul mercato mondiale;

    - della necessità di compensare tale differenza, in tutto o in parte, per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli utilizzati nelle merci interessate.

    L'elenco è adottato conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo.

    3. Le modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni di cui al presente articolo sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 16.

    Gli importi delle restituzioni sono fissati secondo la medesima procedura usata per la concessione delle restituzioni relative ai prodotti agricoli interessati quando sono esportati allo stato originario.

    4. Se nell'ambito di un accordo preferenziale è istituito il regime di compensazione diretta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), gli importi applicabili alle esportazioni destinate al/ai paese/i interessato/i dall'accordo sono determinati, in conformità dell'accordo, congiuntamente e sulla stessa base dell'elemento agricolo dell'imposta.

    Questi importi sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 16. Le necessarie modalità d'applicazione del presente paragrafo, e segnatamente le misure che garantiscono che le merci dichiarate all'esportazione con un regime preferenziale non siano realmente esportate sotto un regime non preferenziale o viceversa, sono adottate secondo la stessa procedura.

    Nel caso in cui siano necessari metodi di analisi dei prodotti agricoli interessati, devono essere utilizzati i metodi precritti in materia di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per gli stessi prodotti agricoli.

    Articolo 9

    Se in forza di un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore sono decisi prelievi, tasse o altre misure da applicare all'atto dell'esportazione di un prodotto agricolo di cui all'allegato A, secondo la procedura prevista dall'articolo 16 possono essere prese misure appropriate per talune merci la cui esportazione, a causa dell'elevato tenore presente in tale prodotto agricolo e degli eventuali usi, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel settore agricolo considerato tenendo debitamente conto dell'interesse specifico dell'industria di trasformazione.

    TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 10

    Se una riduzione dell'elemento agricolo applicabile all'importazione di merci nell'ambito di un accordo preferenziale rischia di turbare i mercati agricoli o i mercati delle merci interessate, le clausole di salvaguardia applicabili all'importazione dei prodotti agricoli interessati si applicano anche alle merci di cui all'allegato B.

    Ai fini della valutazione di tali turbative, saranno prese in considerazione le caratteristiche delle merci effettivamente importate sotto il regime preferenziale, raffrontate alle caratteristiche delle merci tradizionalmente importate prima dell'istituzione del suddetto regime.

    Articolo 11

    La quantità di prodotti agricoli contemplati da regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati, non soggetta a prelievi o tasse d'effetto equivalente a dazi doganali ai fini o in conseguenza dell'esportazione di merci, è determinata secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo, e quindi non assoggettate all'imposta di cui all'articolo 2 ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci, è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione di queste ultime.

    Articolo 12

    1. Il Consiglio può modificare la tabella 1 dell'allegato B secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato.

    2. La tabella 2 dell'allegato B può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 16 al fine di adeguarla agli accordi conclusi dalla Comunità.

    3. La Commissione adatta gli allegati alle modificazioni della nomenclatura combinata, al fine di lasciare immutato il regime vigente prima di queste modificazioni.

    Articolo 13

    1. Per poter determinare l'elemento agricolo dell'imposta, un elenco dei prodotti di base, per gli scambi non preferenziali, è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 16.

    I prodotti di base sono selezionati in funzione della loro importanza negli scambi internazionali e del carattere rappresentativo del livello dei loro prezzi per l'insieme degli altri prodotti agricoli da prendere in considerazione.

    La quantità degli altri prodotti agricoli che si ritiene vengano utilizzati sono ricondotte, se del caso, a quantità equivalenti di prodotti di base, tenendo debitamente conto delle relazioni di equivalenza adottate dal Consiglio nell'ambito della politica agricola comune.

    2. Le quantità di prodotti di base che si ritiene vengano utilizzati per la fabbricazione delle merci oggetto del presente regolamento o, se del caso, dei prodotti agricoli che seguono il regime di scambio stabilito dal presente regolamento, quando la composizione di tali merci o di tali prodotti non è stabilita, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.

    3. Salve le assimilazioni decise dal Consiglio nell'ambito della politica agricola comune, secondo la procedura di cui all'articolo 16 alcuni prodotti agricoli possono essere assimilati a prodotti di base al fine di stabilire termini di raffronto dei prezzi.

    4. Sono determinate, secondo la procedura di cui all'articolo 16, le cratteristiche dei prodotti di base necessarie per stabilire i termini di raffronto dei prezzi.

    Articolo 14

    1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli importi determinati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 sono fissati a zero. La non applicazione degli importi determinati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 può essere sottoposta, secondo la stessa procedura, a condizioni particolari intese ad evitare correnti artificiali di scambi.

    2. Può essere stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 16 una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono astenersi dal concedere o riscuotere importi risultanti dall'applicazione del presente regolamento, legati a una stessa operazine economica.

    Articolo 15

    La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei «problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II», denominato «il comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    Articolo 16

    Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, si applicano le norme che seguono. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

    Articolo 17

    Il comitato può esaminare qualsiasi questione sollevata dal presidente ad iniziativa del medesimo o su richiesta di uno Stato membro.

    Articolo 18

    Secondo la procedura di cui all'articolo 16,

    - possono essere modificati gli importi derivanti dall'applicazione del presente regolamento se, nel corso di un periodo trimestrale,

    - un prezzo d'entrata è modificato;

    - o viene istitutita, modificata o soppressa una restituzione alla produzione o un aiuto applicabile in tutti gli Stati membri;

    - possono essere adottati provvedimenti intesi ad adeguare le disposizioni del presente regolamento alle eventuali modifiche di carattere tecnico apportate al regime applicabile ai prodotti agricoli.

    Articolo 19

    I metodi di analisi qualitativa e quantitativa delle merci e le altre disposizioni tecniche necessarie alla loro individuazione o alla determinazione della loro composizione, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

    Articolo 20

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento e concernenti, da un lato, l'importazione, l'esportazione, addirittura se del caso la produzione di merci e, dall'altro, le misure amministrative d'esecuzione. Le modalità di tale comunicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16.

    Articolo 21

    Il regolamento (CEE) n. 3033/80 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1994. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

    Il regolamento (CEE) n. 3034/80 è abrogato alla data di entrata in vigore del regolamento emanato in conformità dell'articolo 13.

    Articolo 22

    1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1° gennaio 1994.

    2. L'applicazione del presente regolamento alle caseine del codice NC 3501 10 nonché ai caseinati e ad altri derivati delle caseine del codice NC 3501 90 90 è rinviata ad un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. CLAES

    (1) GU n. C 126 del 7. 5. 1993, pag. 13.

    (2) GU n. C 315 del 22. 11. 1993.

    (3) GU n. C 304 del 10. 11. 1993, pag. 8.

    (4) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90 (GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9).

    (5) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (6) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (7) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 572/91 della Commissione (GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 24).

    (8) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

    (9) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    ALLEGATO A

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO B

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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