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Document 31993R0538

    Regolamento (CEE) n. 538/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/92 e (CEE) n. 714/89

    GU L 57 del 10.3.1993, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/538/oj

    31993R0538

    Regolamento (CEE) n. 538/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/92 e (CEE) n. 714/89

    Gazzetta ufficiale n. L 057 del 10/03/1993 pag. 0019 - 0020
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0165
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0165


    REGOLAMENTO (CEE) N. 538/93 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/92 e (CEE) n. 714/89

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 8, l'articolo 4 quater, paragrafo 4, l'articolo 4 quinquies, paragrafo 8 e l'articolo 4 sexies, paragrafo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 125/93 ha risolto alcuni problemi specifici ai quali la riforma della politica agraria comune nel settore delle carni bovine non aveva ancora dato soluzione; che, per quanto riguarda le relative modalità d'applicazione, si è pure constatata la necessità di completare alcune disposizioni; che occorre pertanto ritoccare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (3);

    considerando che la limitazione ai bovini maschi castrati, del premio di destagionalizzazione permette ad un maggior numero di Stati membri di accedere a tale regime; che occorre quindi modificare il termine stabilito per la determinazione degli Stati membri ammissibili, e tener conto delle particolarità del regime di premio speciale alla macellazione;

    considerando che l'istituzione di diritti supplementari al premio per le vacche nutrici, connessa con l'aumento del quantitativo di riferimento massimo di latte e con la soppressione, per le aziende miste, del limite di dieci capi ammessi a beneficiare di detto premio, implica che vengano fissate le modalità per l'attribuzione di tali diritti ai produttori singoli; che queste modalità devono disciplinare, in particolare, la presentazione, il contenuto e il controllo delle domande; che è inoltre opportuno adottare, in via transitoria, norme specifiche che consentano un'armonica gestione del regime di premio durante il suo primo anno di applicazione tenendo conto in particolare dei vari periodi di detenzione da rispettare;

    considerando che l'opzione A, quale prevista dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3886/92 nell'ambito della concessione del premio alla macellazione degli animali, non consente di accordare il premio separatamente per la seconda fascia di età, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento; che è necessario includere questa possibilità nell'opzione suddetta, al fine di evitare discriminazioni rispetto al regime generale di concessione del premio;

    considerando che è altresì opportuno risolvere alcune difficoltà di carattere tecnico o redazionale;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è modificato come segue:

    1. (non interessa il testo in lingua italiana).

    2. All'articolo 8, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

    « - concessione per la prima o la seconda fascia di età e concessione congiunta per entrambe le fasce di età, sempreché la rispettiva struttura di produzione lo consenta (opzione A), oppure ».

    3. All'articolo 15, lettera c), il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

    « - è di due mesi prima della macellazione o della prima immissione sul mercato, nel caso di animali per i quali sia stata presentata domanda di premio per la prima o la seconda fascia di età; in tal caso, possono essere presi in considerazione soltanto gli animali che, alla data d'inizio del periodo di detenzione all'azienda, rientrano nei limiti d'età stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, ».

    4. All'articolo 19, la data del 31 dicembre 1992 è sostituita dalla data del 28 febbraio 1993.

    5. All'articolo 21, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    « La domanda è corredata dei documenti amministrativi nazionali, tranne per gli animali che abbiano ottenuto il premio speciale esclusivamente in virtù dell'ex articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 e tranne nel caso che gli Stati membri applichino l'articolo 15, lettera a) del presente regolamento. »

    6. All'articolo 23, i termini « all'articolo 4 quinquies, paragrafo 5 » sono sostituiti dai termini « all'articolo 4 quinquies, paragrafi 5 e 6 ».

    7. All'articolo 27, paragrafo 3 il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

    « Ad ogni produttore viene comunicata appena possibile, e comunque non oltre il 31 ottobre 1993, l'entità del suo massimale individuale, compresi i diritti supplementari concessigli a norma dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 6, terzo comma del regolamento (CEE) n. 805/68. »

    8. All'articolo 29 è aggiunto il seguente trattino:

    « - il numero di diritti supplementari al premio accordati ai produttori in virtù dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 6, terzo comma del regolamento (CEE) n. 805/68. »

    9. Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente articolo 30 bis:

    « Articolo 30 bis

    Diritti supplementari

    1. Ogni produttore che può essere ammesso a beneficiare del premio per le vacche nutrici nel 1993 in virtù dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 6, primo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, può presentare, entro un termine da stabilirsi dallo Stato membro all'interno del periodo 15 febbraio - 15 maggio, una domanda di diritti supplementari ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 4 quinquies, paragrafo 6. Nella domanda devono essere indicate tutte le informazioni necessarie, in particolare:

    - nome e indirizzo del produttore,

    - numero dei diritti supplementari di cui chiede l'attribuzione,

    - una dichiarazione del produttore di aver mantenuto, a partire dal 1o gennaio 1993, un numero di vacche nutrici ammissibili pari al numero dei diritti supplementari richiesti e dei diritti al premio già acquisiti a norma dell'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 805/68,

    - l'impegno del produttore di mantenere il numero di vacche di cui al terzo trattino fino al 30 giugno 1993 compreso,

    - una dichiarazione che precisa il quantitativo di riferimento individuale di latte attribuito al produttore all'inizio del periodo di dodici mesi d'applicazione del regime di prelievo supplementare decorrente nel corso dell'anno civile 1993. Qualora al momento di presentazione della domanda tale quantitativo non sia noto, esso sarà comunicato all'autorità competente appena possibile.

    2. Le domande sono soggette a misure di gestione e di controllo analoghe a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (). Qualora si accerti che il numero di animali da mantenere supera il numero di animali effettivamente constatato, il numero dei diritti richiesti è ridotto applicando le percentuali indicate all'articolo 10 del regolamento citato.

    (*) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36. »

    10. All'articolo 37, primo comma, la cifra « 37 » è sostituita dalla cifra « 36 ».

    11. L'articolo 58 è modificato come segue:

    - l'attuale testo diventa il paragrafo 1;

    - sono aggiunti i seguenti paragrafi 2 e 3:

    « 2. Ai fini della concessione per il 1993 del premio per le vacche nutrici, si tiene conto dei diritti supplementari attribuiti a norma dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 6, terzo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, anche se l'attribuzione degli stessi avviene dopo la presentazione della domanda di premio.

    3. Per il 1993, l'articolo 24, paragrafo 2 non si applica alle domande presentate in virtù dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1o gennaio 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

    (3) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

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