Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0055

    93/55/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica le garanzia necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens

    GU L 14 del 22.1.1993, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2003; abrogato da 32003D0390

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/55/oj

    31993D0055

    93/55/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica le garanzia necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens

    Gazzetta ufficiale n. L 014 del 22/01/1993 pag. 0024 - 0024
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0021
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0021


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 che modifica le garanzie necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens

    (93/55/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    considerando che, in seguito all'adozione di un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens come stabilito dall'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 91/67/CEE, l'immissione di molluschi nelle zone o nelle aziende interessate dal programma è subordinata alle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa direttiva;

    considerando, in particolare, che la Commissione ha approvato, con decisione 92/528/CEE, un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord (2);

    considerando che la Commissione sta attualmente esaminando programmi simili presentati da altri Stati membri;

    considerando che l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 91/67/CEE crea difficoltà di approvvigionamento per le zone interessate; che occorre pertanto, in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva sopracitata, modificare le misure di garanzia previste;

    considerando che le disposizioni della presente decisione devono essere rivedute entro il 30 giugno 1993, in base ad un parere del comitato scientifico veterinario;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 91/67/CEE, nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens è consentito introdurre partite di molluschi provenienti da altre zone per le quali è stato approvato un programma analogo o da zone per le quali un tale programma non è stato approvato. In entrambi i casi i molluschi devono essere scortati da un documento di trasporto firmato dal servizio ufficiale nel quale si attesta che i molluschi provengono da una regione dove non si sono verificati casi di Bonamiosi (Bonamia ostreae) o di Marteiliosi (Marteilia refringens) nei due anni precedenti, come confermano prove effettuate con una frequenza corrispondente a quella dello sviluppo degli agenti patogeni in causa, secondo le procedure raccomandate dal comitato scientifico veterinario.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

    (2) GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 25.

    Top