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Document 31993D0055
93/55/EEC: Commission Decision of 21 December 1992 amending the guarantees for the introduction of molluscs into zones for which a programme for Bonamia ostreae and Marteilia refringens has been approved
93/55/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica le garanzia necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens
93/55/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica le garanzia necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens
GU L 14 del 22.1.1993, p. 24–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2003; abrogato da 32003D0390
93/55/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica le garanzia necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 22/01/1993 pag. 0024 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0021
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 che modifica le garanzie necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens (93/55/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che, in seguito all'adozione di un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens come stabilito dall'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 91/67/CEE, l'immissione di molluschi nelle zone o nelle aziende interessate dal programma è subordinata alle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa direttiva; considerando, in particolare, che la Commissione ha approvato, con decisione 92/528/CEE, un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord (2); considerando che la Commissione sta attualmente esaminando programmi simili presentati da altri Stati membri; considerando che l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 91/67/CEE crea difficoltà di approvvigionamento per le zone interessate; che occorre pertanto, in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva sopracitata, modificare le misure di garanzia previste; considerando che le disposizioni della presente decisione devono essere rivedute entro il 30 giugno 1993, in base ad un parere del comitato scientifico veterinario; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 91/67/CEE, nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens è consentito introdurre partite di molluschi provenienti da altre zone per le quali è stato approvato un programma analogo o da zone per le quali un tale programma non è stato approvato. In entrambi i casi i molluschi devono essere scortati da un documento di trasporto firmato dal servizio ufficiale nel quale si attesta che i molluschi provengono da una regione dove non si sono verificati casi di Bonamiosi (Bonamia ostreae) o di Marteiliosi (Marteilia refringens) nei due anni precedenti, come confermano prove effettuate con una frequenza corrispondente a quella dello sviluppo degli agenti patogeni in causa, secondo le procedure raccomandate dal comitato scientifico veterinario. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 25.