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Documento 31993R0085

Regolamento (CEE) n. 85/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante modalità di applicazione relativo alle agenzie di controllo nel settore del tabacco

GU L 12 del 20.1.1993, p. 9/12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/85/oj

31993R0085

Regolamento (CEE) n. 85/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante modalità di applicazione relativo alle agenzie di controllo nel settore del tabacco

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 20/01/1993 pag. 0009 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 85/93 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1993 recante modalità di applicazione relativo alle agenzie di controllo nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92, ciascuno Stato membro produttore, la cui produzione supera una quantità minima, costituisce un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli e attività nel quadro della regolamentazione comunitaria per il settore del tabacco; che detta agenzia deve essere in grado di assolvere i compiti ad essa assegnati in virtù del citato regolamento; che, pertanto, ogni agenzia deve possedere i requisiti minimi necessari per l'espletamento di tali compiti;

considerando che, ai fini di una corretta ed efficace applicazione della normativa settoriale, l'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede che l'agenzia sia inoltre investita dello Stato membro interessato di tutti i poteri necessari per l'assolvimento dei suoi compiti; che, a tale scopo, ciascuno Stato membro interessato deve attribuire agli agenti di controllo segnatamente il potere di esigere le informazioni e di procedere alle verifiche che sono necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'agenzia;

considerando che il controllo dell'applicazione della normativa comunitaria implica che vengano accertate le caratteristiche dei tabacchi; che è quindi necessario consentire agli agenti di effettuare prelievi di campioni dei tabacchi detenuti dai soggetti controllati;

considerando che per rendere i controlli più efficaci è opportuno prevedere unità di controllo interno in ciascuna agenzia;

considerando che è opportuno che gli Stati membri interessati prendano i provvedimenti necessari per salvaguardare i diritti delle persone soggette ai controlli e i cui interessi possono essere lesi da tali controlli;

considerando che l'agenzia esercita la propria attività nell'ambito di un programma e di un bilancio elaborati dallo Stato membro interessato, previa consultazione della Commissione, su proposta dell'agenzia; che è pertanto opportuno prevedere il contenuto minimo di tale programma e di tale bilancio, nonché la procedura da seguire per la loro elaborazione e le eventuali modificazioni;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione segue regolarmente le attività dell'agenzia; che occorre pertanto prevedere la procedura in base alla quale la Commissione e lo Stato membro interessato sono informati dello svolgimento di tali attività;

considerando che, per consentire alla Commissione di seguire correttamente il funzionamento e le attività delle agenzie, è opportuno disporne la rappresentazione in seno alle agenzie e precisare le modalità di tale partecipazione;

considerando che la Comunità contribuisce al finanziamento delle spese effettive delle agenzie; che è pertanto opportuno prevedere le procedure relative a tale finanziamento nonché le eventuali procedure di controllo;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92, l'agenzia trasmette periodicamente allo Stato membro e alla Commissione relazioni sulle attività svolte; che è opportuno fissare i termini per la trasmissione di queste relazioni;

considerando che, a causa del lasso di tempo necessario per l'istituzione delle agenzie di controllo negli Stati membri produttori, è opportuno prevedere modalità particolari per l'anno 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92, ogni Stato membro interessato costituisce un'agenzia di controllo entro il 30 aprile 1993.

2. Ai fini della corretta applicazione della normativa comunitaria per il settore del tabacco, le agenzie devono in particolare, sulla scorta del programma di attività di cui all'articolo 3:

a) verificare integralmente tutte le consegne di tabacco alle imprese di prima trasformazione;

b) redigere l'attestato di controllo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione (2);

c) espletare controlli frequenti e inopinati presso le imprese di prima trasformazione;

d) a seguito di tali controlli proporre, se del caso, l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative o giudiziarie.

3. Lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, può incaricare l'agenzia di eseguire:

a) qualsiasi altro controllo previsto dalla normativa comunitaria settoriale;

b) indagini particolari sul settore.

4. Lo Stato membro procede con la massima sollecitudine sulla base degli accertamenti eseguiti dall'agenzia.

Articolo 2

1. A ciascuna agenzia deve essere riconosciuta la capacità giuridica necessaria all'assolvimento dei suoi compiti, secondo l'ordinamento giuridico dello Stato membro.

2. Nell'ambito del programma di attività e del bilancio di cui all'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92, ciascuna agenzia deve disporre del potere autonomo di assumere il proprio personale, di organizzare la propria attività e di effettuare le relative spese.

3. Il numero di effettivi dell'agenzia, le loro qualifiche, la loro formazione ed esperienza, i mezzi a disposizione, nonché l'organizzazione interna devono consentire l'assolvimento dei compiti ad essa assegnati. In particolare, gli agenti incaricati dei controlli devono possedere conoscenze tecniche ed esperienza adeguate per realizzare i controlli previsti dal paragrafo 4, segnatamente per quanto riguarda la valutazione dei dati agronomici, il controllo tecnico della produzione e della trasformazione, nonché l'esame dei dati economici e della contabilità finanziaria e di magazzino.

4. Nell'adempimento dei compiti loro assegnati in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92, gli agenti devono essere dotati dallo Stato membro interessato dei poteri adeguati per raccogliere tutte le informazioni e gli elementi di prova e per procedere a tutte le verifiche necessarie nell'ambito del controllo riguardante per i produttori, le organizzazioni di produttori, i trasformatori ed ogni altro operatore soggetto alla normativa settoriale, nonché in particolare per prelevare campioni di tabacco presso le persone fisiche o giuridiche controllate.

5. Ciascuna agenzia istituisce un'unità di controllo interna, la quale verifica inopinatamente le attività delle altre unità, in particolare il corretto rilascio degli attestati di controllo.

6. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per salvaguardare i diritti conferiti dall'ordinamento giuridico del loro paese alle persone fisiche o giuridiche soggette ai controlli.

7. Gli Stati membri riconoscono agli accertamenti degli agenti la più ampia forza probatoria riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1993, l'agenzia propone annualmente un programma d'attività e il relativo bilancio previsionale. Il programma d'attività deve assicurare che le persone fisiche e giuridiche soggette a controllo costituiscano una selezione rappresentativa. Il programma dei controlli da eseguire viene determinato sulla base di un'analisi dei rischi nei comparti e nelle regioni di produzione.

2. Il programma comprende, in particolare:

a) il piano e le modalità di realizzazione dei controlli che l'agenzia intende eseguire;

b) l'indicazione delle altre attività da svolgere su richiesta dello Stato membro o della Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 3;

c) le azioni di formazione previste per il personale;

d) la designazione degli agenti incaricati dei rapporti con la Commissione.

Per ciascun settore di attività del programma, l'agenzia deve inoltre indicare il prevedibile impiego di personale in giornate di lavoro/persona, nonché il calendario dei lavori.

3. Il bilancio dell'agenzia comprende, in una forma che deve essere sufficientemente dettagliata, almeno le seguenti rubriche:

1) organigramma,

2) spese per il personale,

3) spese amministrative,

4) spese per iniziative specifiche,

5) spese d'investimento,

6) altre spese,

7) risorse provenienti dallo Stato membro interessato,

8) contributo della Comunità in forza dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2075/92,

9) altre risorse.

4. Ai fini dell'elaborazione del progetto del programma d'attività e del bilancio previsionale, l'agenzia tiene conto del volume dei controlli da eseguire in forza della regolamentazione comunitaria, dell'esperienza acquisita negli anni precedenti e, fatta salva la responsabilità dello Stato membro interessato, delle osservazioni che la Commissione avrà eventualmente formulato prima dell'elaborazione del progetto.

Articolo 4

1. Entro il 15 agosto di ogni anno, l'agenzia trasmette allo Stato membro interessato il progetto di programma d'attività e di bilancio previsionale. In base a tale progetto, lo Stato membro stabilisce il programma d'attività e il bilancio previsionale, che trasmette alla Commissione entro il 15 settembre di ogni anno.

Entro trenta giorni, la Commissione può richiedere allo Stato membro, fatta salva la responsabilità di quest'ultimo, qualsiasi modificazione del bilancio e del programma d'attività che ritenga opportuna ai fini del corretto funzionamento del regime comunitario nel settore del tabacco.

2. Il programma d'attività e il bilancio dell'agenzia sono definitivamente approvati dallo Stato membro interessato entro il 31 ottobre di ogni anno e sono trasmessi immediatamente alla Commissione.

3. Gli Stati membri interessati possono eventualmente, ai fini di una maggiore efficacia dei controlli, modificare il programma di attività e il bilancio dell'agenzia nel corso di un determinato anno, previo accordo della Commissione e purché l'importo globale iscritto in bilancio non risulti aumentato.

4. In situazioni eccezionali, caratterizzate in particolare da un rischio di frode che comprometta seriamente la corretta applicazione della regolamentazione comunitaria nel settore del tabacco, l'agenzia informa lo Stato membro interessato e la Commissione. In questo caso l'agenzia può modificare il programma e le modalità di attuazione dei controlli previo accordo dello Stato membro interessato. Questo ne informa senza indugio la Commissione.

Qualora, durante l'anno, lo Stato membro o la Commissione incarichi l'agenzia di svolgere indagini specifiche, il programma e il bilancio sono modificati in conseguenza. Tali modificazioni sono apportate applicando in via analogica la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

1. Per consentire agli agenti della Commissione di seguire l'attività dell'agenzia conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92, quest'ultima trasmette allo Stato membro interessato e alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, il programma delle attività previsto per il mese successivo. L'agenzia informa altresì senza indugio la Commissione e lo Stato membro interessato di qualsiasi eventuale modificazione nell'esecuzione del programma mensile delle attività.

2. L'agenzia trasmette allo Stato membro e alla Commissione, entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun trimestre, una relazione sommaria sulle attività esercitate, corredata di un prospetto finanziario recante la situazione di cassa e la distinta delle spese effettuate per capitolo di bilancio e di un riepilogo delle proposte di applicazione delle sanzioni amministrative o giudiziarie emesse a seguito dei controlli espletati durante il trimestre.

3. Almeno una volta al trimestre ha luogo una riunione fra i rappresentanti della Commissione, dello Stato membro interessato e dell'agenzia per esaminare le attività esercitate e progettate dall'agenzia, le conseguenze di tali attività e il funzionamento generale dell'agenzia.

4. La Commissione può partecipare ai lavori degli organi dirigenti dell'agenzia. A questo scopo, l'agenzia comunica per telex o telefax alla Commissione, almeno quindici giorni prima di ogni riunione del proprio organo deliberante o dirigente, la data della riunione, il relativo ordine del giorno ed eventualmente i documenti che vi saranno discussi. Il rappresentante della Commissione non ha diritto di voto.

Articolo 6

1. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, la contabilità di gestione dell'anno precedente, accompagnata dal rapporto dell'autorità dello Stato membro incaricata del controllo dell'agenzia.

2. Entro sei mesi dalla data di cui al paragrafo 1, la Commissione decide l'importo delle spese effettive dell'agenzia da versare agli Stati membri produttori per l'esercizio in causa. Tale importo viene versato, detratti gli acconti di cui al paragrafo 4 e all'articolo 8, paragrafo 3, dopo aver constatato che l'agenzia ha assolto i propri compiti.

3. Ai fini della verifica della contabilità di gestione, gli agenti della Commissione hanno accesso anche ai documenti finanziari e ai documenti giustificativi delle agenzie.

4. L'importo delle spese di esercizio dell'agenzia relative ad un determinato anno viene anticipato in quote trimestrali fissate dalla Commissione d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base del bilancio previsionale dell'agenzia. Tuttavia, la Commissione può modificare l'importo delle quote mensili, per tener conto del ritmo delle spese risultanti dalle relazioni trimestrali di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 7

Entro i trenta giorni successivi alla fine di ogni trimestre, l'agenzia trasmette una relazione sull'attività svolta, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Articolo 8

1. Gli Stati membri interessati elaborano il progetto di programma di attività e il bilancio previsionale per l'anno 1993 conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e li trasmettono alla Commissione entro il 30 aprile 1993.

Il progetto di programma prevede, in particolare, il piano di assunzione del personale dell'agenzia per l'anno di cui trattasi.

Il programma di attività dell'agenzia, compresi i controlli da eseguire, è elaborato tenendo conto segnatamente del piano di assunzione, nonché delle azioni di formazione previste.

Nel contempo gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione il progetto di statuto dell'agenzia. Quest'ultimo contiene, tra l'altro, una procedura di assunzione del personale che offra garanzie sufficienti per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Entro trenta giorni, la Commissione può chiedere allo Stato membro, fatta salva la responsabilità del medesimo, qualsiasi modificazione del bilancio e del programma ritenuta necessaria e comunica le sue eventuali osservazioni in merito allo statuto.

2. Il programma di attività e il bilancio per l'anno 1993 vengono approvati dallo Stato membro entro il 31 maggio 1993.

3. Dopo ricezione del progetto di programma d'attività per l'anno 1993 e del progetto di bilancio, sulla base di quest'ultimo, la Commissione può anticipare agli Stati membri interessati, per agevolare la costituzione dell'agenzia, l'importo delle spese di costituzione della medesima.

Articolo 9

Gli Stati membri interessati provvedono, mediante gli strumenti esistenti, all'esecuzione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria fino al momento in cui l'agenzia è in grado di svolgere tutte le attività e i controlli che le sono affidati.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

(2) GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

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