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Document 31992R3586
Commission Regulation (EEC) No 3586/92 of 11 December 1992 laying down transitional provisions concerning the movement within the Community of goods sent from one Member State for temporary use in one or more other Member States
Regolamento (CEE) n. 3586/92 della Commissione, dell' 11 dicembre 1992, recante disposizioni transitorie in materia di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri
Regolamento (CEE) n. 3586/92 della Commissione, dell' 11 dicembre 1992, recante disposizioni transitorie in materia di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri
GU L 364 del 12.12.1992, p. 25–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994
Regolamento (CEE) n. 3586/92 della Commissione, dell' 11 dicembre 1992, recante disposizioni transitorie in materia di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 364 del 12/12/1992 pag. 0025 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0154
REGOLAMENTO (CEE) N. 3586/92 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1992 recante disposizioni transitorie in materia di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/91 (2), in particolare l'articolo 16, ultimo comma, considerando che il regolamento (CEE) n. 3/84, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria a norma del quale le merci spedite da uno Stato membro possono circolare ed essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri, sarà abrogato all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario (3) e che, a tal fine, la Commissione è stata incaricata di adottare le disposizioni transitorie necessarie; considerando che, in tale contesto, è opportuno prevedere disposizioni relative alla prassi da seguire per i carnet comunitari di circolazione emessi prima della data di abrogazione del regolamento (CEE) n. 3/84, ma che scadono dopo tale data; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il regime di circolazione intracomunitaria temporanea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento ha lo scopo di adottare le disposizioni transitorie di cui all'articolo 16, ultimo comma del regolamento di base. Articolo 2 Le operazioni di circolazione intracomunitaria iniziate conformemente al regolamento (CEE) n. 3/84 e al regolamento (CEE) n. 2364/84 della Commissione (4), proseguiranno dopo la data di abrogazione dei suddetti regolamenti, secondo le disposizioni ivi previste. Tuttavia, nei casi espressamente contemplati da disposizioni comunitarie adottate in settori particolari, l'appuramento dei carnet di circolazione comunitari può essere effettuato secondo le norme specifiche previste in materia. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CEE) n. 3/84. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 4. (3) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 222 del 20. 8. 1984, pag. 1.