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Document 31992R3146
Commission Regulation (EEC) No 3146/92 of 29 October 1992 re- establishing the levying of customs duties on products of category 22 (order No 40.0220), originating in Indonesia, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3832/90 apply
Regolamento (CEE) n. 3146/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 22 (numero d' ordine 40.0220) originari dell' Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 3146/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 22 (numero d' ordine 40.0220) originari dell' Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
GU L 313 del 30.10.1992, pp. 46–47
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Regolamento (CEE) n. 3146/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 22 (numero d' ordine 40.0220) originari dell' Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 313 del 30/10/1992 pag. 0046 - 0047
REGOLAMENTO (CEE) N. 3146/92 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1992 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 22 (numero d'ordine 40.0220) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali; considerando che per i prodotti della categoria 22 (numero d'ordine 40.0220) originari dell'Indonesia il massimale è fissato a 649 tonnellate; che in data 6 aprile 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Indonesia: HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 2 novembre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Indonesia: Numero d'ordine Categoria (unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0220 22 (tonnellate) 5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00 Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).