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Document 31992R2913
Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code
Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario
Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario
GU L 302 del 19.10.1992, p. 1–50
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No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrogato da 32008R0450 vedi 32013R0952
Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 19/10/1992 pag. 0001 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 16 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 16 pag. 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la Comunità si fonda sull'unione doganale; che, nell'interesse sia degli operatori economici della Comunità sia delle amministrazioni delle dogane, occorre riunire in un codice le disposizioni del diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie; che questo compito è particolarmente importante in vista del mercato interno; considerando che il codice doganale comunitario (di seguito denominato «il codice») deve recepire l'attuale normativa doganale; che occorre tuttavia apportare talune modifiche a questa normativa per renderla più coerente e semplificarla, colmando quelle lacune ancora esistenti, per adottare una normativa comunitaria completa; considerando che, partendo dal principio di un mercato interno esteso a tutta la Comunità, il codice deve contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure instaurate sul piano comunitario per gli scambi di merci tra la Comunità e i paesi terzi, comprese le misure di politica agricola e di politica commerciale comune, tenendo conto delle esigenze di queste politiche comuni; considerando che è opportuno precisare che il presente codice lascia le disposizioni particolari stabilite in altri settori; che tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa agricola, statistica o di politica commerciale e delle risorse proprie; considerando che per garantire il giusto equilibrio tra il compito istituzionale dell'amministrazione doganale di provvedere all'ordinata applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un equo trattamento, devono essere in particolare previste ampie possibilità di controllo da parte di tali amministratori e la possibilità per gli operatori interessati di ricorrere contro le loro decisioni; che l'attuazione di un sistema di ricorsi doganali richiederà da parte del Regno Unito l'introduzione di nuove procedure amministrative le quali non potranno essere applicate anteriormente al 1o gennaio 1995; considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali; considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione del codice e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione in termini appropriati; che occorre istituire un comitato del codice doganale per garantire in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; considerando che, in sede di adozione delle disposizioni di applicazione del presente codice, conviene badare, per quanto possibile, a prevenire qualsiasi frode o irregolarità suscettibile di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO 1 CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI DI BASE Articolo 1 La normativa doganale è costituita dal presente codice e dalle disposizioni di applicazione adottate a livello comunitario o nazionale. Il codice si applica, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori: - agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi; - alle merci contemplate da uno dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica. Articolo 2 1. Salvo disposizioni contrarie stabilite da convenzioni internazionali o da prassi consuetudinarie di portata geografica ed economica limitata o da provvedimenti comunitari autonomi, la normativa doganale comunitaria si applica in modo uniforme in tutti il territorio doganale della Comunità. 2. Talune disposizioni della normativa doganale possono essere applicate anche al di fuori del territorio doganale della Comunità in forza di normative specifiche o di convenzioni internazionali. Articolo 3 1. Il territorio doganale della Comunità comprende: - il territorio del Regno del Belgio, - il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeroeer e della Groenlandia, - il territorio della Repubblica federale di Germania ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Buesingen (trattato del 23 novembre 1964) tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica), - il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla, - il territorio della Repubblica ellenica, - il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare e delle collettività territoriali, - il territorio dell'Irlanda, - il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, - il territorio del Granducato del Lussemburgo, - il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa, - il territorio della Repubblica portoghese, - il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man. 2. I seguenti territori, situati fuori dal territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili: a) GERMANIA I territori austriaci di Jungholz e Mittelberg, quali sono definiti nei seguenti trattati: - per Jungholz: trattato del 3 maggio 1868 (Bayerisches Regierungsblatt 1868, pag. 1245); - per Mittelberg: trattato del 2 dicembre 1890 (Reichsgesetzblatt 1891, pag. 59). b) FRANCIA Il territorio del Principato di Monaco, quale è definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta ufficiale del 27 settembre 1963, pag. 8679). c) ITALIA Il territorio della Repubblica di San Marino, quale è definito nella convenzione conclusa il 31 marzo 1939 (Legge n. 1220 del 6 giugno 1939). 3. Fanno parte del territorio doganale della Comunità le acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio aereo degli Stati membri e dei territorio di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle acque territoriali, delle acque marittime interne e dello spazio aereo appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità. Articolo 4 Ai fini del presente codice, s'intende per: 1) persona: - una persona fisica; - una persona giuridica; - un'associazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire, laddove sia ammessa dalla normativa vigente; 2) persona stabilita nella Comunità: - se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che vi abbia la residenza normale; - se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che vi abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o un ufficio stabile; 3) autorità doganale: l'autorità competente, tra l'altro, ad applicare la normativa doganale; 4) ufficio doganale: qualsiasi ufficio presso il quale possono essere espletate tutte le formalità previste dalla normativa doganale o alcune di esse; 5) decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende tra l'altro un'informazione tariffaria vincolante ai sensi dell'articolo 12; 6) posizione doganale: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria; 7) merci comunitarie: le merci: - interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità; - importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica; - ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e al secondo trattino; 8) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui al punto 7). Fatti salvi gli articoli 163 e 164, le merci comunitarie perdono tale posizione una volta realmente uscite dal territorio doganale della Comunità; 9) obbligazione doganale: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o l'importo dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce; 10) dazi all'importazione: - i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'importazione delle merci; - i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; 11) dazi all'esportazione: - i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'esportazione delle merci; - i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; 12) debitore doganale: qualsiasi persona tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale; 13) vigilanza dell'autorità doganale: ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale; 14) controllo dell'autorità doganale: l'espletamento di atti specifici, come la visita delle merci, il controllo dell'esistenza e dell'autenticità di documenti, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo del bagaglio, e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé, l'esecuzione di inchieste amministrative e di altri atti similari, al fine di garantire l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale; 15) destinazione doganale di una merce: a) il vincolo della merce ad un regime doganale; b) la sua introduzione in zona franca o in deposito franco; c) la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità; d) la sua distruzione; e) il suo abbandono all'Erario; 16) regime doganale: a) l'immissione in libera pratica; b) il transito; c) il deposito doganale; d) il perfezionamento attivo; e) la trasformazione sotto controllo doganale; f) l'ammissione temporanea; g) il perfezionamento passivo; h) l'esportazione; 17) dichiarazione in dogana: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale; 18) dichiarante: la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana; 19) presentazione in dogana: comunicazione all'autorità doganale, nelle forme prescritte, dell'avvenuto arrivo delle merci nell'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall'autorità doganale; 20) svincolo della merce: il provvedimento con il quale l'autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata; 21) titolare del regime: la persona per conto della quale è stata fatta la dichiarazione in dogana o la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della persona di cui sopra relativi ad un regime doganale; 22) titolare dell'autorizzazione: la persona alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione; 23) disposizioni in vigore: le disposizioni comunitarie o le disposizioni nazionali; 24) procedura del comitato: la procedura prevista o indicata all'articolo 249. CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI DIVERSE RIGUARDANTI IN PARTICOLARE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE PERSONE AI SENSI DELLA NORMATIVA DOGANALE Sezione 1 Diritto di rappresentanza Articolo 5 1. Alle condizioni previste all'articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell'articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare presso l'autorità doganale per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. 2. La rappresentanza può essere: - diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure - indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi. Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo: - la modalità della rappresentanza diretta, oppure - la modalità della rappresentanza indiretta, di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione. 3. Esclusi i casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, il rappresentante deve essere stabilito nella Comunità. 4. Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza. La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto. 5. L'autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza. Sezione 2 Decisioni sull'applicazione della normativa doganale Articolo 6 1. Chiunque chieda all'autorità doganale di prendere una decisione sull'applicazione della normativa doganale fornisce tutti gli elementi e tutti i documenti necessari a detta autorità per poter decidere. 2. La decisione deve essere presa e comunicata al richiedente al più presto. Quando la richiesta è fatta per iscritto, la decisione deve essere presa entro un termine fissato conformemente alle disposizioni vigenti a decorrere dalla data del ricevimento della richiesta da parte dell'autorità doganale ed essere comunicata per iscritto al richiedente. Il termine suddetto può, tuttavia, essere superato se l'autorità doganale si trova nell'impossibilità di rispettarlo. In tal caso essa ne informa il richiedente prima della scadenza di cui sopra, indicando i motivi che giustificano il rinvio nonché il nuovo termine che essa ritiene necessario per decidere sulla richiesta. 3. L'autorità doganale motiva le decisioni scritte che non raccolgano le richieste presentate oppure che abbiano conseguenze sfavorevoli per i loro destinatari. In esse si deve fare riferimento alle possibilità di ricorrere di cui all'articolo 243. 4. Le disposizioni del paragrafo 3, prima frase possono applicarsi anche ad altre decisioni. Articolo 7 Al di fuori delle ipotesi contemplate dall'articolo 244, secondo comma, le decisioni adottate sono immediatamente applicabili da parte dell'autorità doganale. Articolo 8 1. Una decisione favorevole all'interessato è annullata quando sia stata presa in base ad elementi inesatti o incompleti e - il richiedente conosceva o avrebbe dovuto, secondo ragione, conoscerne l'inesattezza o l'incompletezza e - non avrebbe potuto essere presa in base ad elementi esatti e completi. 2. L'annullamento della decisione è comunicato al destinatario della stessa. 3. Gli effetti dell'annullamento decorrono dal giorno in cui è stata presa la decisione annullata. Articolo 9 1. Una decisione favorevole all'interessato è revocata o modificata quando, in ipotesi diverse da quelle di cui all'articolo 8, non ricorrevano e non ricorrono più uno o più presupposti per la sua adozione. 2. Una decisione favorevole all'interessato può essere revocata quando il suo destinatario non adempia un obbligo eventualmente impostogli dalla decisione stessa. 3. La revoca o la modifica della decisione è comunicata al destinatario della medesima. 4. Gli effetti della revoca o della modifica della decisione decorrono dal giorno della sua comunicazione al destinatario. Tuttavia, in casi eccezionali e quando gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, l'autorità doganale può rinviare ad altra data la sua decorrenza. Articolo 10 Gli articoli 8 e 9 non pregiudicano le norme nazionali ai sensi delle quali una decisione non ha effetto o perde i suoi effetti per ragioni che non attengono specificatamente alla normativa doganale. Sezione 3 Informazioni Articolo 11 1. Chiunque può ottenere dall'autorità doganale un'informazione sull'applicazione della normativa doganale. È possibile non dare seguito a tale richiesta qualora quest'ultima non si riferisca ad un'operazione commerciale realmente prospettata. 2. L'informazione è fornita al richiedente a titolo gratuito. Qualora l'autorità doganale dovesse sostenere spese per speciali misure, quali analisi o perizie sulle merci, o per il loro rinvio al richiedente, tali spese potranno essere addebitate a quest'ultimo. Articolo 12 1. L'autorità doganale fornisce, su richiesta scritta ed in base a modalità determinate dalla procedura del comitato, informazioni tariffarie vincolanti. 2. L'informazione tariffaria vincolante obbliga l'autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria di una merce. L'informazione tariffaria è vincolante per l'autorità doganale soltanto nei confronti delle merci per le quali sono state espletate le formalità doganali in data posteriore alla comunicazione dell'informazione da parte di detta autorità. 3. Il titolare dell'informazione deve provare che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nell'informazione. 4. Un'informazione tariffaria vincolante è valida sei anni a decorrere dalla data della sua comunicazione. In deroga all'articolo 8 essa non è valida se si basa su elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente. 5. Un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida: a) quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non risulti conforme al diritto che ne deriva; b) quando non sia più compatibile con l'interpretazione di una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6, o sul piano comunitario, in seguito ad una modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, o sul piano internazionale, in seguito a una scheda di classificazione o a una modifica delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dal consiglio di cooperazione doganale; in questo caso la data in cui l'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida è la data di pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto si riferisce alle misure internazionali, la data di una comunicazione della Commissione, nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; c) quando venga comunicata al titolare la revoca o la modifica dell'informazione tariffaria vincolante. 6. Un'informazione tariffaria vincolante che cessi di essere valida conformemente al paragrafo 5, lettera b) o c) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell'informazione e anteriormente all'adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi. Nell'ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettera a), il regolamento può stabilire un termine entro il quale si applica il primo comma. 7. L'applicazione, alle condizioni previste al paragrafo 6, della classificazione figurante nell'informazione tariffaria vincolante ha effetto solo per quanto riguarda: - la determinazione dei dazi all'importazione o all'esportazione, - il calcolo delle restituzioni all'esportazione e di tutti gli altri importi concessi all'importazione o all'esportazione nel quadro della politica agricola comune, - l'utilizzazione dei certificati di importazione, di esportazione o di prefissazione presentati all'atto dell'espletamento delle formalità ai fini dell'accettazione della dichiarazione doganale relativa alla merce in questione, purché tali certificati siano stati rilasciati sulla base di tale informazione. Inoltre, in taluni casi eccezionali in cui il buon funzionamento dei regimi fissati nell'ambito della politica agricola comune rischi di essere compromesso, può essere deciso in base alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE (4) ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti concernenti l'organizzazione comune dei mercati di derogare al paragrafo 6. Sezione 4 Altre disposizioni Articolo 13 Alle condizioni stabilite dalle norme vigenti l'autorità doganale può adottare tutte le misure di controllo che ritiene necessarie per la corretta applicazione della normativa doganale. Articolo 14 Ai fini dell'applicazione della normativa doganale ogni persona direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell'ambito degli scambi di merci, fornisce all'autorità doganale, su richiesta e nei termini da essa eventualmente stabiliti, tutta la documentazione e le informazioni, indipendentemente dal loro supporto, nonché tutta l'assistenza necessaria. Articolo 15 Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio e non sono divulgate dall'autorità doganale senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite; la trasmissione delle informazioni è consentita sempreché l'autorità doganale sia tenuta o autorizzata a divulgare tali informazioni in virtù delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nell'ambito di procedimenti giudiziari. Articolo 16 Ai fini del controllo doganale gli interessati devono conservare, per il periodo stabilito dalle norme vigenti e per almeno tre anni civili i documenti di cui all'articolo 14, qualunque sia il loro supporto. Questo termine decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale: a) sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di esportazione, quando si tratti di merci immesse in libera pratica in casi diversi da quelli di cui alla lettera b) o di merci dichiarate per l'esportazione; b) è cessato l'assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratti di merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; c) è stato appurato il regime doganale, quando si tratti di merci vincolate ad un altro regime; d) le merci escono dall'impresa in questione, qualora si tratti di merci poste in zona franca o in un deposito franco. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase, quando, da un controllo dell'autorità doganale effettuato in merito ad un'obbligazione doganale, emerga la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione, i documenti sono conservati, oltre il termine di cui al primo comma, per un periodo di tempo che consenta di procedere alla rettifica e alla verifica di tale contabilizzazione. Articolo 17 I termini prescritti ai sensi e per gli effetti della normativa doganale possono essere prorogati solo se e in quanto essa lo preveda espressamente. Articolo 18 1. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare nel quadro della normativa doganale, è stabilito una volta all'anno. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli del primo giorno feriale del mese di ottobre con effetto al 1o gennaio dell'anno civile successivo. Se, per una data moneta nazionale, questo tasso non è disponibile, il tasso di conversione da applicare per la moneta considerata è quello dell'ultimo giorno in cui è stato pubblicato un tasso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Tuttavia, se una modifica dei tassi centrali bilaterali di una o più monete nazionali interviene: a) nel corso di un anno civile, per la conversione dell'ecu nelle monete nazionali, ai fini della determinazione della classificazione tariffaria delle merci, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente sono applicati i tassi modificati. Essi hanno effetto il decimo giorno successivo alla data in cui i tassi sono disponibili; b) dopo il primo giorno feriale di ottobre per la conversione dell'ecu nelle monete nazionali, ai fini della determinazione della classificazione tariffaria delle merci, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, sono applicati i tassi modificati che rimangono applicabili, in deroga al paragrafo 1, per tutto l'anno civile successivo, sempre che nel frattempo non intervenga alcuna modifica dei tassi centrali bilaterali, nel qual caso si applica la lettera a). Per tassi modificati s'intendono i tassi del primo giorno successivo alla modifica dei tassi centrali bilaterali disponibili per tutte le monete comunitarie. Articolo 19 I casi e le condizioni in cui può essere ammessa un'applicazione semplificata della normativa doganale vengono definiti in base alla procedura del comitato. TITOLO II PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL' ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI CAPITOLO 1 TARIFFA DOGANALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE E CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DELLE MERCI Articolo 20 1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un'obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee. 2. Le altre misure stabilite con disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicabili, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi. 3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende: a) la nomenclatura combinata delle merci; b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci; c) le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata per: - i dazi doganali e - i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale; e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori; f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l'esonero dai dazi all'importazione applicabili a talune merci; g) le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie. 4. Fatte salve le disposizioni relative alla tassazione forfettaria, quando le merci considerate soddisfano le condizioni stabilite dal paragrafo 3, lettere da d) a f), queste misure si applicano su richiesta del dichiarante in luogo e vece di quelle di cui alla lettera c). La domanda può essere introdotta a posteriori finché sussistono le condizioni richieste. 5. Quando è limitata ad un determinato volume d'importazione, l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3, lettere da d) ad f) cessa: a) per i contingenti tariffari, non appena sia stato raggiunto il limite del volume d'importazione previsto; b) per i massimali tariffari, per effetto di un regolamento della Commissione. 6. La classificazione tariffaria di una merce consiste nel determinare, secondo le vigenti disposizioni: a) la sottovoce della nomenclatura combinata o la sottovoce di un'altra nomenclatura di cui al paragrafo 3, lettera b), oppure b) la sottovoce di qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga eventualmente altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure diverse da quelle tariffarie nel quadro degli scambi di merci, in cui la merce deve essere classificata. Articolo 21 1. Il trattamento tariffario favorevole di cui talune merci possono beneficiare a motivo della loro natura o della loro destinazione particolare è subordinato a condizioni stabilite secondo la procedura del comitato. Quando è richiesta l'autorizzazione, si applicano gli articoli 86 e 87. 2. Ai sensi del paragrafo 1, per «trattamento tariffario favorevole» si intende qualsiasi riduzione o sospensione, anche nel quadro di un contingente tariffario, di un dazio all'importazione ai sensi dell'articolo 4, punto 10. CAPITOLO 2 ORIGINE DELLE MERCI Sezione 1 Origine non preferenziale delle merci Articolo 22 Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenzialedelle merci per: a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e); b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci; c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine. Articolo 23 1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera; h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino. 3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale. Articolo 24 Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Articolo 25 Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del paese in cui è effettuata. Articolo 26 1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento. 2. Nonostante la presentazione di detto documento l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria. Sezione 2 Origine preferenziale delle merci Articolo 27 Le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e). Tali regole sono stabilite: a) per le merci figuranti negli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d), nell'ambito di tali accordi; b) per le merci che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), secondo la procedura del comitato. CAPITOLO 3 VALORE IN DOGANA DELLE MERCI Articolo 28 Le disposizioni del presente capitolo disciplinano il valore in dogana per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee e di altre misure non tariffarie stabilite da norme comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci. Articolo 29 1. Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che: a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che: - sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità, - limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure - non intaccano sostanzialmente il valore delle merci, b) la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare, c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata rettifica ai sensi dell'articolo 32, e d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2. 2. a) Per stabilire se il valore di transazione sia accetabile ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto valore. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influito sul prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dal dichiarante o ottenute da altre fonti, l'amministrazione doganale ha motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul prezzo, essa comunica queste motivazioni al dichiarante fornendogli una ragionevole possibilità di risposta. Qualora il dichiarante lo richieda, le motivazioni gli sono comunicate per iscritto. b) In una vendita tra persone legate, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente al paragrafo 1 quando il dichiarante dimostri che detto valore è molto vicino ad uno dei valori qui di seguito indicati, stabiliti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento: i) il valore di transazione in occasione di vendita, tra compratori e venditori che non sono legati, di merci identiche o similari per l'esportazione a destinazione della Comunità; ii) il valore in dogana di merci identiche o similari, quale è determinato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c); iii) il valore in dogana di merci identiche o similari, quale è determinato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d). Nell'applicare i predetti criteri si tiene debitamente conto delle differenze accertate tra i livelli commerciali, le quantità, gli elementi enumerati all'articolo 32 ed i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite nelle quali il compratore e il venditore non sono legati e i costi che questi non sostiene in occasione di vendite nelle quali il compratore ed il venditore sono legati. c) I criteri di cui alla lettera b) devono essere applicati su iniziativa del dichiarante e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi ai sensi della predetta lettera b). 3. a) Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di questo ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona, per soddisfare un obbligo del venditore. Il pagamento non deve necessariamente essere fatto in denaro. Esso può essere fatto, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili. b) Le attività, comprese quelle riguardanti la commercializzazione, avviate dal compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica all'articolo 32, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore, anche se si può ritenere che il venditore ne sia il beneficiario e ch'esse siano state avviate con l'accordo di quest'ultimo; il loro costo non è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare per la determinazione del valore in dogane delle merci importate. Articolo 30 1. Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'articolo 29 si ha riguardo, nell'ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo, salvo il caso in cui l'ordine delle lettere c) e d) debba essere invertito su richiesta del dichiarante; soltanto quando tale valore in dogana non possa essere determinato a norma di una data lettera è consentito applicare la lettera immediatamente successiva nell'ordine stabilito dal presente paragrafo. 2. I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti: a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; b) valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; c) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori; d) valore calcolato, eguale alla somma: - del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate; - di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione della Comunità; - del costo o del valore degli elementi enumerati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e). 3. Le condizioni supplementari e le modalità di applicazione del suddetto paragrafo 2 sono determinate secondo la procedura del comitato. Articolo 31 1. Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali: - dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; - dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e - delle disposizioni del presente capitolo. 2. Il valore in dogana ai sensi del paragrafo 1 non si basa: a) sul prezzo di vendita, nella Comunità, di merci prodotte nella Comunità, b) sul sistema che prevede l'accettazione, ai fini doganali, del più elevato dei due valori possibili, c) sul prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione, d) sul costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), e) su prezzi per l'esportazione a destinazione di un paese non compreso nel territorio doganale della Comunità, f) su valori in dogana minimi, oppure g) su valori arbitrari o fittizi. Articolo 32 1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate: a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci: i) commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto; ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce; iii) costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali; b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare: i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate, ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate, iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate, iv) lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate; c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore; e) i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e ii) le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità. 2. Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili. 3. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo. 4. Ai fini del presente capitolo, per «commissioni d'acquisto» si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare. 5. Nonostante il paragrafo 1, lettera c), a) al momento della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nella Comunità non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci e b) i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l'esportazione, a destinazione della Comunità, delle merci qui importate. Articolo 33 Sempre che essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, il valore in dogana non comprende i seguenti elementi: a) le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità; b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale; c) gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che: - le merci sono realmente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e - il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento; d) le spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate; e) le commissioni d'acquisto; f) i dazi all'importazione e le altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci. Articolo 34 Secondo la procedura del comitato possono essere stabilite norme particolari per determinare il valore in dogana di supporti informatici destinati ad attrezzature per il trattamento dei dati e contenenti dati od istruzioni. Articolo 35 Quando alcuni elementi che servono a determinare il valore in dogana di una merce sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare è quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti dello Stato membro considerato. Tale tasso di cambio riflette, quanto più possibile, il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta dello Stato membro considerato, e si applica durante un periodo determinato secondo la procedura del comitato. In mancanza del corso di cambio, il tasso da applicare è determinato secondo la procedura del comitato. Articolo 36 1. Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano le disposizioni specifiche relative alla determinazione del valore in dogana delle merci immesse in libera pratica in seguito ad altra destinazione doganale. 2. In deroga agli articolo 29, 30 e 31, la determinazione del valore in dogana di merci deperibili normalmente consegnate a fronte del regime della vendita in conto consegna può essere effettuata, su richiesta del dichiarante, avvalendosi di norme semplificate stabilite per l'intera Comunità secondo la procedura del comitato. TITOLO III DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ FINCHÉ NON ABBIANO RICEVUTO UNA DESTINAZIONE DOGANALE CAPITOLO 1 INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ Articolo 37 1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere soggette a controlli da parte delle autorità doganali conformemente alle disposizioni vigenti. 2. Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione doganale e, nel caso di merci non comunitarie e fatto salvo l'articolo 82, paragrafo 1, finché esse non cambino posizione doganale o non siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco oppure non vengano riesportate o distrutte ai sensi dell'articolo 182. Articolo 38 1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall'autorità doganale e conformemente alle modalità da questa stabilite: a) all'ufficio doganale designato dall'autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità; b) in una zona franca, se l'introduzione delle merci in tale zona deve essere effettuata direttamente: - per via marittima od aerea, oppure - su strada, senza che venga attraversata un'altra parte del territorio doganale della Comunità, quando trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro ed un paese terzo. 2. Chiunque provveda al trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, in particolare dopo il loro trasbordo, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di cui al paragrafo 1. 3. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità le merci che, pur trovandosi fuori di tale territorio, possono essere sottoposte al controllo dell'autorità doganale di uno Stato membro in virtù delle disposizioni in vigore, in particolare in virtù di un accordo concluso tra questo Stato membro ed un paese terzo. 4. Il paragrafo 1, lettera a) non osta all'applicazione delle disposizioni in vigore in materia di traffico turistico, di traffico frontaliero, di traffico postale o di traffico di importanza economica trascurabile, sempreché la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non risultino compromesse. 5. I paragrafi da 1 a 4 e gli articoli da 39 a 53 non si applicano alle merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale della Comunità circolando tra due punti del medesimo per via marittima od aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta mediante aereo o nave di linea regolare senza scalo al di fuori del territorio doganale della Comunità. Questa disposizione non si applica alle merci caricate nei porti o negli aeroporti di paesi terzi o nei porti franchi. 6. Il paragrafo 1 non si applica alle merci che si trovano a bordo di navi od aeromobili che attraversano il mare territoriale o lo spazio aereo degli Stati membri senza essere diretti in un porto o in un aeroporto di tali Stati. Articolo 39 1. Qualora, per caso fortuito o per forza maggiore, non si possa adempiere l'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 1, la persona tenuta al suo adempimento o chiunque agisca in sua vece informa senza indugio l'autorità doganale di questa situazione. Quando il caso fortuito o la forza maggiore non abbiano provocato la perdita totale delle merci, l'autorità doganale deve essere informata del luogo preciso in cui esse si trovano. 2. Quando una nave o un aeromobile di cui all'articolo 38, paragrafo 6 sia costretta(o), per un caso fortuito o di forza maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità senza poter rispettare l'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 1, la persona che ha introdotto la nave o l'aeromobile nel predetto territorio doganale, o chiunque agisca in sua vece, informa senza indugio l'autorità doganale della situazione sopravvenuta. 3. L'autorità doganale stabilisce le misure da osservare per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1 nonché di quelle che si trovano a bordo della nave o dell'aeromobile conformemente al paragrafo 2 e per garantire, all'occorrenza, che esse vengano avviate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da essa designato o autorizzato. CAPITOLO 2 PRESENTAZIONE IN DOGANA DELLE MERCI Articolo 40 Le merci che, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), arrivano in un ufficio doganale o in altro designato o autorizzato dall'autorità doganale devono essere presentate in dogana dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al loro trasporto ad introduzione avvenuta. Articolo 41 L'articolo 40 non osta all'applicazione di disposizioni in vigore relative alle merci: a) trasportate dai viaggiatori; b) vincolate ad un regime doganale senza essere presentate in dogana. Articolo 42 Non appena presentate in dogana le merci possono, con l'autorizzazione dell'autorità doganale, formare oggetto di ispezioni o di prelevamento di campioni al fine di assegnare loro una destinazione doganale. CAPITOLO 3 DICHIARAZIONE SOMMARIA E SCARICO DELLE MERCI PRESENTATE IN DOGANA Articolo 43 Fatto salvo l'articolo 45, le merci presentate in dogana, ai sensi dell'articolo 40, devono formare oggetto di dichiarazione sommaria. La dichiarazione sommaria deve essere presentata non appena le merci siano state presentate in dogana. Per la sua effettuazione l'autorità doganale può accordare un termine che scade il primo giorno feriale successivo a quello della presentazione delle merci in dogana. Articolo 44 1. La dichiarazione sommaria deve essere redatta su un formulario conforme al modello stabilito dall'autorità doganale. Quest'ultima può tuttavia accettare che venga utilizzato, come dichiarazione sommaria, qualsiasi documento commerciale o amministrativo in cui figurino i dati necessari per identificare le merci. 2. La presentazione della dichiarazione sommaria è effettuata: a) dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al trasporto delle merci ad introduzione avvenuta, b) dalla persona per conto della quale hanno agito le persone di cui alla lettera a). Articolo 45 Fatte salve le disposizioni applicabili alle merci importate dai viaggiatori o spedite per posta come lettera o pacco postale, l'autorità doganale può non esigere la presentazione della dichiarazione sommaria, sempreché la vigilanza doganale delle merci non risulti compromessa, quando dette merci, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 43, sono soggette a formalità al fine di assegnare loro una destinazione doganale. Articolo 46 1. Le merci possono essere scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l'autorizzazione dell'autorità doganale e unicamente nei luoghi destinati o autorizzati dalla medesima. Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che renda necessario scaricare immediatamente le merci nella loro totalità o in parte. In tal caso, l'autorità doganale ne è informata senza indugio. 2. Per garantire il controllo sia delle merci che del mezzo di trasporto sul quale si trovano, l'autorità doganale può esigere, in qualsiasi momento, che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio. Articolo 47 Le merci non possono essere rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità doganale, dal luogo in cui sono state inizialmente collocate. CAPITOLO 4 OBBLIGO DI DARE UNA DESTINAZIONE DOGANALE ALLE MERCI PRESENTATE IN DOGANA Articolo 48 Le merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una delle destinazioni doganali ammesse per tali merci. Articolo 49 1. Le merci che formano oggetto di dichiarazione sommaria devono essere soggette a formalità al fine di assegnare loro una destinazione doganale entro i termini seguenti: a) quarantacinque giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate via mare; b) venti giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via diversa da quella marittima. 2. Quando le circostanze lo giustifichino, l'autorità doganale può fissare un termine più breve o autorizzare una proroga dei termini di cui al paragrafo 1. Questa proroga nun può tuttavia eccedere le effettive necessità giustificate dalle circostanze. CAPITOLO 5 CUSTODIA TEMPORANEA DELLE MERCI Articolo 50 In attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in dogana acquisiscono la posizione, non appena avvenuta la presentazione, di merci in custodia temporanea. Queste merci sono denominate in seguito «merci in custodia temporanea». Articolo 51 1. Le merci in custodia temporanea possono essere collocate soltanto nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale alle condizioni da esse stabilite. 2. L'autorità doganale può esigere dalla persona che detiene le merci la costituzione di una garanzia per garantire il pagamento di qualsiasi obbligazione doganale che potrebbe sorgere ai sensi degli articoli 203 o 204. Articolo 52 Fatto salvo l'articolo 42, le merci in custodia temporanea non possono formare oggetto di manipolazioni diverse da quelle destinate a garantirne la conservazione nello stato in cui originariamente si trovavano, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche. Articolo 53 1. L'autorità doganale adotta senza indugio ogni misure necessaria, ivi compresa la vendita delle merci, per regolarizzare la situazione delle merci per le quali non sono state avviate, nei termini fissati, conformemente all'articolo 49, le formalità per dare ad esse una destinazione doganale. 2. L'autorità doganale può, a spese e a rischio della persona che detiene le merci, far trasferire le medesime in un luogo speciale posto sotto la sua vigilanza, fino a che non si sia provveduto a regolarizzarne la situazione. CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI NON COMUNITARIE CHE HANNO CIRCOLATO IN REGIME DI TRANSITO Articolo 54 Ad eccezione del paragrafo 1, lettera a), l'articolo 38 nonché gli articoli da 39 a 53 non si applicano al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità di merci già vincolate ad un regime di transito. Articolo 55 Non appena le merci non comunitarie che hanno circolato in regime di transito sono arrivate a destinazione nel territorio doganale della Comunità e hanno formato oggetto di presentazione in dogana, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di transito, si applicano gli articoli da 43 a 53. CAPITOLO 7 ALTRE DISPOSIZIONI Articolo 56 Qualora le circostanze lo richiedano, l'autorità doganale può far procedere alla distruzione delle merci presentate in dogana. Essa informa al riguardo il detentore delle merci. Le spese risultanti dalla distruzione delle merci sono a carico di quest'ultimo. Articolo 57 Qualora constati che determinate merci sono state introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità oppure che sono state sottratte alla vigilanza doganale, l'autorità doganale prende le misure necessarie, ivi compresa la vendita delle merci, per regolarizzarne la situazione. TITOLO IV DESTINAZIONI DOGANALI CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 58 1. Salvo disposizioni contrarie, le merci possono ricevere, in qualsiasi momento e alle condizioni stabilite, una destinazione doganale, indipendentemente dalla loro qualità,quantità, origine, provenienza o destinazione. 2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di divieti o restrizioni giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. CAPITOLO 2 PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 392R2913.1REGIMI DOGANALI Sezione 1 Vincolo delle merci ad un regime doganale Articolo 59 1. Le merci destinate ad essere vicolate ad un regime doganale devono essere dichiarate per il regime doganale prescelto. 2. Le merci comunitarie dichiarate per il regime dell'esportazione, del perfezionamento passivo, del transito o del deposito doganale sono poste sotto vigilanza doganale all'atto dell'accettazione della dichiarazione in dogana fino a quando escano del territorio doganale della Comunità o siano distrutte o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata. Articolo 60 Se la normativa doganale non prevede disposizioni particolari, gli Stati membri definiscono la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio, tenendo eventualmente conto della qualità delle merci o del regime doganale al quale devono essere vincolate. Articolo 61 La dichiarazione in dogana deve essere fatta: a) per iscritto, b) avvalendosi di un sistema informatico, quando questa possibilità sia prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato o sia autorizzata dall'autorità doganale, oppure c) mediante una dichiarazione verbale o altro atto con cui il detentore delle merci manifesta l'intenzione di vincolarle ad un regime doganale, se tale possibilità è prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato. A. Dichiarazioni scritte I. Procedura normale Articolo 62 1. Le dichiarazioni fatte per iscritto devono essere compilate su un formulario conforme al modello ufficiale all'uopo previsto. Esse devono essere firmate e contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate. 2. Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate. Articolo 63 Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 62 sono immediatamente accettate dall'autorità doganale, se le merci cui si riferiscono sono presentate in dogana. Articolo 64 1. Fatto salvo l'articolo 5, la dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la merce è dichiarata. 2. Tuttavia: a) quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto; b) il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità. Tuttavia, la condizione dello stabilimento nella Comunità non è richiesta alle persone: - che fanno una dichiarazione di transito o di ammissione temporanea; - che dichiarano merci a titolo occasionale, purché l'autorità doganale ne ravvisi l'opportunità. 3. Le disposizioni del paragrafo 2, lettera b), non ostano all'applicazione, da parte degli Stati membri, degli accordi bilaterali conclusi con paesi terzi o di prassi consuetudinarie aventi effetti simili che consentono ai cittadini di detti paesi di fare dichiarazioni in dogana sul territorio di questi Stati membri, a condizioni di reciprocità. Articolo 65 Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l'accettazione di quest'ultima da parte dell'autorità doganale. La rettifica non può avere l'effetto di far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale. Tuttavia, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l'autorità doganale: a) ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, oppure b) ha constatato l'inesattezza delle indicazioni date, oppure c) ha autorizzato lo svincolo delle merci. Articolo 66 1. Su richiesta del dichiarante, l'autorità doganale invalida una dichiarazione già accettata quando il dichiarante fornisce la prova che la merce è stata dichiarata per errore per il regime doganale indicato nella dichiarazione o che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo della merce al regime doganale per il quale è stata dichiarata. Tuttavia, quando l'autorità doganale ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, la richiesta d'invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita. 2. Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non può più essere invalidata, tranne nei casi definiti conformemente alla procedura del comitato. 3. L'invalidazione della dichiarazione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni repressive in vigore. Articolo 67 Salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale. Articolo 68 Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l'autorità doganale può procedere: a) ad una verifica documentale riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione e i documenti ad essa allegati. L'autorità doganale può chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, b) alla visita delle merci e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito. Articolo 69 1. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla loro visita e, se del caso, al prelevamento di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita stessa o dal predetto prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante. 2. Il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci e, ove occorra, al prelevamento di campioni. Quando lo ritenga utile l'autorità doganale esige che il dichiarante assista alla visita delle merci o al prelievo di campioni o vi si faccia rappresentare in modo da fornirle l'assistenza necessaria per facilitare sia la visita sia il prelievo di campioni. 3. Se effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte dell'amministrazione delle dogane, ma le spese inerenti all'analisi e al controllo dei medesimi sono a carico di quest'ultima. Articolo 70 1. Se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione. Tuttavia il dichiarante può chiedere una visita supplementare delle merci quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, quando un formulario di dichiarazione comprenda varie merci, ogni merce è considerata costituire una dichiarazione separata. Articolo 71 1. I risultati della verifica della dichiarazione servono di base per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate. 2. Quando non si proceda alle verifica della dichiarazione, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 viene effettuata in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione. Articolo 72 1. L'autorità doganale adotta i provvedimenti che consentono di identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle condizioni del regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate. 2. I contrassegni d'intentificazione apposti sulle merci o sui mezzi di trasporto possono essere rimossi o distrutti soltanto dall'autorità doganale o con la sua autorizzazione, salvo che, per un caso fortuito o di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire l'integrità delle merci o dei mezzi di trasporto. Articolo 73 1. Fatto salvo l'articolo 74, quando siano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime considerato e sempreché le medesime non formino oggetto di divieti o restrizioni, l'autorità doganale concede lo svincolo non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione siano state verificate oppure accettate senza verifica. Lo stesso avviene quando la verifica non possa essere ultimata in termini ragionevoli e la presenza delle merci in vista di questa verifica non sia più necessaria. 2. Lo svincolo è concesso in un'unica volta per tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione. Per l'applicazione del presente paragrafo, quando un formulario di dichiarazione comprenda varie merci, le indicazioni relative ad ogni merce sono considerate costituire una dichiarazione separata. Articolo 74 1. Quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana faccia sorgere un'obbligazione doganale, lo svincolo delle merci che formano oggetto della dichiarazione può essere autorizzato soltanto se l'importo di tale obbligazione è stato pagato o garantito. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 2, questa disposizione non si applica al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dei dazi all'importazione. 2. Quando, in virtù delle disposizioni relative al regime doganale per il quale le merci sono dichiarate, l'autorità doganale chieda la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale considerato può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia. Articolo 75 Vengono prese tutte le misure necessarie, comprese la confisca e la vendita, per regolarizzare la situazione delle merci: a) che non hanno potuto essere svincolate: - perché non è stato possibile intraprendere o proseguirne la visita nei termini stabiliti dall'autorità doganale per motivi imputabili al dichiarante, oppure - perché non sono stati esibiti i documenti alla cui presentazione è subordinato il loro vincolo al regime doganale dichiarato, oppure - perché i dazi all'importazione o i dazi all'esportazione, secondo il caso, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti, non lo sono stati nei termini stabiliti, oppure - perché sono soggette a misure di divieto o di restrizione; b) che non sono state rimosse entro un termine ragionevole dopo la concessione dello svincolo. II. Procedure semplificate Articolo 76 1. Per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l'espletamento delle formalità e delle procedure, l'autorità doganale consente, alle condizioni da stabilirsi con la procedura del comitato: a) che nella dichiarazione di cui all'articolo 62 non figurino talune indicazioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo o che alla dichiarazione non siano allegati alcuni dei documenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo; b) che in luogo e vece della dichiarazione di cui all'articolo 62 venga presentato un documento commerciale o amministrativo accompagnato da una domanda di vincolo delle merci al regime considerato; c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l'autorità doganale può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana. La dichiarazione semplificata, il documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture contabili devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci. L'iscrizione nelle scritture deve essere datata. 2. Fatti salvi i casi che saranno determinati secondo la procedura del comitato, il dichiarante è tenuto a fornire una dichiarazione complementare, che può avere carattere globale, periodico o riepilogativo. 3. Le dichiarazioni complementari sono considerate costituire con le dichiarazioni semplificate di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), un atto unico ed indivisibile che è efficace alla data di accettazione delle dichiarazioni semplificate; nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 62. 4. Procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario sono stabilite secondo la procedura del comitato. B. Altre dichiarazioni Articolo 77 Quando la dichiarazione in dogana è fatta con un procedimento informatico ai sensi dell'articolo 61, lettera b), o con dichiarazione verbale o con qualsiasi altro atto, ai sensi dell'articolo 61, lettera c), si applicano mutatis mutandis gli articoli da 62 a 76, senza pregiudicare i principi enunciati in tali disposizioni. C. Controllo a posteriori delle dichiarazioni Articolo 78 1. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del dichiarante. 2. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale, per accertare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d'importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate. 3. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione. Sezione 2 Immissione in libera pratica Articolo 79 L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria. Essa implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce, nonché l'applicazione dei dazi legalmente dovuti. Articolo 80 1. In deroga all'articolo 67 e sempreché il dazio all'importazione cui è soggetta una merce sia un dazio di cui all'articolo 4, punto 10, primo trattino, e l'aliquota di questo dazio venga ridotta dopo la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ma prima dello svincolo della merce, il dichiarante può chiedere l'applicazione dell'aliquota più favorevole. 2. Il paragrafo 1 non si applica quando non sia stato concesso lo svincolo delle merci per motivi imputabili unicamente al dichiarante. Articolo 81 Quando una spedizione sia costituita da merci di diversa classificazione tariffaria e il trattamento di ciascuna di esse secondo la propria classificazione comporti, per la compilazione della dichiarazione, attività e spese sproporzionate rispetto all'importo dei dazi all'importazione da riscuotere, l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, che l'intera spedizione venga tassata secondo la classificazione tariffaria della merce soggetta al dazio all'importazione più alto. Articolo 82 1. Le merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari restano soggette a vigilanza doganale. La vigilanza doganale cessa qualora non ricorrano più i presupposti per la concessione del dazio ridotto o nullo, qualora le merci siano esportate o distrutte oppure la loro utilizzazione per fini diversi da quelli prescritti per l'applicazione del dazio all'importazione ridotto o nullo sia ammessa contro pagamento dei dazi dovuti. 2. Alle merci di cui al paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 88 e 90. Articolo 83 Le merci immesse in libera pratica perdono la posizione doganale di merci comunitarie quando: a) la dichiarazione di immissione in libera pratica sia invalidata dopo lo svincolo, ai sensi dell'articolo 66, oppure quando b) i dazi all'importazione relativi a tali merci siano rimborsati o sgravati: - nel quadro del regime di perfezionamento attivo, nella forma del sistema di rimborso, oppure - nelle ipotesi contemplate dall'articolo 238, per merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, oppure - nelle ipotesi contemplate dall'articolo 239, quando il rimborso o lo sgravio siano subordinati alla condizione che le merci vengano esportate o riesportate o ricevano una destinazione doganale che ne faccia le veci. Sezione 3 Regimi sospensivi e regimi doganali economici A. Disposizioni comuni a più regimi Articolo 84 1. Ai fini degli articoli da 85 a 90: a) quando viene utilizzata la formulazione «regime sospensivo» si intende che essa si applica, nel caso di merci non comunitarie, ai seguenti regimi: - transito esterno, - deposito doganale, - perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, - trasformazione sotto controllo doganale, e - ammissione temporanea; b) quando è utilizzata la formulazione «regime doganale economico» si intende che essa si applica ai seguenti regimi: - il deposito doganale, - il perfezionamento attivo, - la trasformazione sotto controllo doganale, - l'ammissione temporanea, e - il perfezionamento passivo. 2. Costituiscono merci d'importazione le merci vincolate ad un regime di esonero condizionale e le merci che hanno formato oggetto, nel quadro del perfezionamento attivo nella forma del sistema di rimborso, delle formalità di immissione in libera pratica e delle formalità di cui all'articolo 125. 3. Costituiscono merci tal quali le merci importate che, nel quadro del regime di perfezionamento attivo e della trasformazione sotto controllo doganale, non hanno subito alcuna operazione di perfezionamento né di trasformazione. Articolo 85 Il ricorso a qualsiasi regime doganale economico è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'autorità doganale. Articolo 86 Fatte salve le condizioni particolari vigenti nell'ambito del regime considerato, l'autorizzazione di cui all'articolo 85 nonché quella di cui all'articolo 100, paragrafo 1 è concessa esclusivamente: - alle persone che offronto tutte le garanzie necessarie per l'ordinato svolgimento delle operazioni, e - se l'autorità doganale può garantire la sorveglianza e il controllo del regime senza oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle necessità economiche del regime stesso. Articolo 87 1. L'autorizzazione definisce le condizioni in cui il regime in questione è utilizzato. 2. Il titolare dell'autorizzazione deve informare l'autorità doganale di qualsiasi fatto sopraggiunto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima. Articolo 88 L'autorità doganale può subordinare il vincolo delle merci ad un regime sospensivo alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia del pagamento dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere rispetto a tali merci. Nel quadro di un regime sospensivo specifico si possono prevedere disposizioni particolari riguardo alla costituzione di un deposito cauzionale. Articolo 89 1. Un regime economico sospensivo è appurato quando le merci vincolate a questo regime o, se del caso, i prodotti compensatori o trasformati ottenuti sotto tale regime ricevono una nuova destinazione doganale ammessa. 2. L'autorità doganale prende tutti i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione delle merci il cui regime non sia appurato nelle condizioni prescritte. Articolo 90 I diritti e gli obblighi del titolare di un regime doganale economico possono essere successivamente trasferiti, alle condizioni stabilite dall'autorità doganale, ad altre persone che soddisfino le condizioni richieste per fruire del regime considerato. B. Transito esterno I. Disposizioni generali Articolo 91 1. Il regime di transito esterno consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale della Comunità: a) di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale; b) di merci comunitarie che formano oggetto di una misura comunitaria implicante la necessità della loro esportazione verso paesi terzi e per cui sono espletate le corrispondenti formalità doganali d'esportazione. 2. La circolazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata: a) in base al regime di transito comunitario esterno; b) in base a carnets TIR (convenzione TIR), sempreché: 1) essa sia iniziata o debba concludersi all'esterno della Comunità, oppure 2) riguardi spedizioni di merci che debbono essere scaricate nel territorio doganale della Comunità e che sono trasportate assieme a merci da scaricare in un paese terzo, oppure 3) sia effettuata da una località all'altra della Comunità attraversando il territorio di un paese terzo; c) in base a carnets ATA (convenzione ATA), utilizzati come documenti di transito; d) in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; f) a mezzo posta (compresi i pacchi postali). 3. Il regime di transito esterno si applica fatte salve le disposizioni specifiche applicabili alla circolazione di merci vincolate ad un regime doganale economico. Articolo 92 Il regime di transito esterno ha fine quando le merci e il documento corrispondente sono presentati in dogana all'ufficio doganale di destinazione conformemente alle disposizioni del regime in questione. II. Disposizioni particolari relative al transito comunitario esterno Articolo 93 Il regime di transito comunitario esterno si applica ai trasporti che attraversano il territorio di un paese terzo unicamente a condizione che: a) tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale o b) l'attraversamento di tale paese terzo si effettui in base ad un titolo di trasporto unico emesso nel territorio doganale della Comunità; in questo caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo. Articolo 94 1. Fatto salvo l'articolo 95, l'obbligato principale è tenuto a prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte che possono essere esatte sulla merce. 2. Tranne nei casi da determinare ove necessario, secondo la procedura del comitato, non occorre fornire alcuna garanzia per coprire: a) i tragitti marittimi e tragitti aerei; b) i trasporti di merci sul Reno e le vie renane; c) i trasporti via canali; d) le operazioni effettuate dalle aziende ferroviarie degli Stati membri. 3. I casi in cui i trasporti di merci su vie navigabili diverse da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b) sono esonerati dalla prestazione di una garanzia sono determinati secondo la procedura del comitato. Articolo 95 1. Chiunque soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 può ottenere dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stabilito, e entro i limiti di cui al paragrafo 3, l'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario esterno che effettua, indipendentemente dallo Stato membro di partenza e dagli Stati membri sul cui territorio si compiono tali operazioni. 2. L'esonero dalla garanzia di cui al paragrafo 1 è concesso solamente a chi: a) è stabilito nello Stato membro in cui viene concesso l'esonero dalla garanzia, b) utilizza il regime di transito comunitario non saltuariamente, c) ha una situazione finanziaria che gli consente di soddisfare gli impegni, d) non ha commesso infrazioni gravi alla legislazione doganale e fiscale, e e) si è impegnato, secondo un modello da determinare, a pagare, alla prima domanda scritta delle autorità doganali degli Stati membri, le somme richieste per le operazioni di transito comunitario da esso effettuate. 3. L'esonero dalla garanzia concesso a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica alle operazioni di transito comunitario per le merci: a) il cui valore globale eccede un importo da determinare secondo la procedura del comitato o b) che presentano grossi rischi, tenuto conto del livello dei dazi all'importazione e delle altre imposte cui sono soggette in uno o più Stati membri. 4. Le autorità che hanno concesso l'esonero dalla garanzia rilasciano all'interessato un certificato di esonero, in uno o più esemplari. Articolo 96 1. L'obbligato principale è il titolare del regime del transito comunitario esterno. Egli è tenuto a: a) presentare in dogana le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali; b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario. 2. Fatti salvi gli obblighi dell'obbligato principale di cui al paragrafo 1, anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che sono soggette al regime del transito comunitario sono tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identicazione prese dalle autorità doganali. Articolo 97 1. Le modalità di funzionamento della procedura e le eccezioni sono determinate secondo la procedura del comitato. 2. Fatta salva la garanzia dell'applicazione delle misure comunitarie alle quali sono soggette le merci: a) gli Stati membri hanno la facoltà di istituire tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali, procedure semplificate secondo criteri da stabilire all'occorrenza e applicabili a taluni scambi o a determinate imprese; b) ogni Stato membro ha la facoltà di istituire procedure semplificate, applicabili in talune circostanze a vantaggio di merci non destinate a circolare sul territorio di un altro Stato membro. C. Deposito doganale Articolo 98 1. Il regime del deposito doganale consente l'immagazzinamento in un deposito doganale di: a) merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale; b) merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l'esportazione delle merci. 2. Per «deposito doganale» s'intende qualsiasi luogo, autorizzato dall'autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite. 3. I casi in cui le merci di cui al paragrafo 1 possono essere vincolate al regime del deposito doganale senza essere immagazzinate in un deposito doganale sono stabiliti secondo le procedure del comitato. Articolo 99 Il deposito doganale può essere un deposito pubblico o un deposito privato. Si intende per: - «deposito pubblico» un deposito doganale utilizzato da qualsiasi persona per l'immagazzinamento delle merci; - «deposito privato» un deposito doganale destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario. Il depositario è la persona autorizzata a gestire il deposito doganale. Il depositante è la persona vincolata dalla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime del deposito doganale oppure quella cui i diritti e gli obblighi di tale persona sono stati trasferiti. Articolo 100 1. La gestione di un deposito doganale è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità doganale, a meno che detta gestione sia effettuata dall'autorità doganale medesima. 2. La persona che intende gestire un deposito doganale deve farne richiesta scritta, contenente le indicazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione, segnatamente quelle relative a un'esigenza economica di depositare le merci. Nell'autorizzazione sono stabilite le condizioni di gestione del deposito doganale. 3. L'autorizzazione è concessa unicamente alle persone stabilite nella Comunità. Articolo 101 Il depositario ha la responsabilità: a) di garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale durante la loro permanenza nel deposito doganale, b) di rispettare gli obblighi risultanti dall'immagazzinamento delle merci che si trovano in regime di deposito doganale, e c) di osservare talune condizioni particolari fissate nell'autorizzazione. Articolo 102 1. In deroga all'articolo 101, quando l'autorizzazione riguardi un deposito pubblico, essa può prevedere che le responsabilità di cui all'articolo 101, lettere a) e/o b) incombano esclusivamente al depositante. 2. Il depositante è sempre responsabile dell'osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime del deposito doganale. Articolo 103 I diritti e gli obblighi del depositario possono essere trasferiti ad un'altra persona con l'accordo dell'autorità doganale. Articolo 104 Fatto salvo l'articolo 88, l'autorità doganale può chiedere al depositario di fornire una garanzia in relazione alle responsabilità di cui all'articolo 101. Articolo 105 La persona indicata dall'autorità doganale deve tenere, nella forma approvata da detta autorità, una contabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime del deposito doganale. Una contabilità di magazzino non è necessaria quando un deposito pubblico è gestito dall'autorità doganale. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, l'autorità doganale può rinunciare alla contabilità di magazzino quando le responsabilità di cui all'articolo 101, lettere a) e/o b) incombono esclusivamente al depositante e le merci sono vincolate al regime in base ad una dichiarazione scritta nel quadro della procedura normale o ad un documento amministrativo, conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, lettera b). Articolo 106 1. Quando risponda ad un'esigenza economica e sempre che la sorveglianza doganale non venga compromessa, l'autorità doganale può consentire che: a) merci comunitarie diverse da quelle di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), vengano immagazzinate nell'area del deposito doganale; b) merci non comunitarie formino oggetto, nei locali del deposito doganale, di operazioni di perfezionamento in regime di perfezionamento attivo, alle condizioni previste da tale regime. Le formalità che possono essere soppresse in un deposito doganale sono determinate secondo la procedura del comitato; c) merci non comunitarie formino oggetto, nei locali del deposito doganale, di trasformazioni in regime di trasformazione sotto controllo doganale, alle condizioni previste da tale regime. Le formalità che possono essere soppresse in un deposito doganale sono determinate secondo la procedura del comitato. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 le merci non sono vincolate al regime del deposito doganale. 3. L'autorità doganale può esigere che le merci di cui al paragrafo 1 vengano prese in carico nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 105. Articolo 107 Le merci vincolate al regime del deposito doganale devono, non appena introdotte nel deposito stesso, essere prese in carico nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 105. Articolo 108 1. La durata di permanenza delle merci in regime di deposito doganale non è soggetta ad alcuna limitazione. Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità doganale può stabilire un termine entro il quale il depositante deve dare alle merci una nuova destinazione doganale. 2. Per talune merci di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), contemplate dalla politica agricola comune, possono essere stabiliti termini specifici secondo la procedura del comitato. Articolo 109 1. Le merci d'importazione possono formare oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati può essere stabilito l'elenco dei casi in cui è vietato manipolare merci contemplate dalla politica agricola comune. 2. Le merci comunitarie di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), vincolate al regime del deposito doganale e contemplate dalla politica agricola comune, possono subire soltanto talune manipolazioni, espressamente previste. 3. Le manipolazioni di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 2 devono essere preventivamente autorizzate dall'autorità doganale che stabilisce le condizioni alle quali possono essere effettuate. 4. Gli elenchi delle manipolazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono determinati secondo la procedura del comitato. Articolo 110 Quando le circostanze lo giustifichino, le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse da detto regime. La loro rimozione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità doganale che stabilisce le condizioni alle quali può essere effettuata. Durante la loro permanenza fuori del deposito doganale le merci possono essere sottoposte alle manipolazioni di cui all'articolo 109, alle medesime condizioni. Articolo 111 L'autorità doganale può consentire che le merci vincolate al regime del deposito doganale siano trasferite da un deposito ad un altro. Articolo 112 1. Quando sorga un'obbligazione doganale per una merce d'importazione e il valore in dogana di tale merce si basi sul prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprendente le spese di magazzinaggio e di conservazione delle merci durante la loro permanenza nel deposito, tali spese non devono essere comprese nel valore in dogana, sempre che siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce stessa. 2. Quando la suddetta merce abbia subito manipolazioni usuali ai sensi dell'articolo 109, la qualità, il valore in dogana e la quanità da prendere in considerazione per determinare l'importo dei dazi all'importazione sono, su richiesta del dichiarante, quelli che sarebbero da prendere in considerazione per tale merce se, al momento di cui all'articolo 214, non avesse subito le manipolazioni anzidette. Possono tuttavia essere adottate deroghe a questa disposizione secondo la procedura del comitato. 3. Quando, conformemente all'articolo 76, la merce d'importazione è messa in libera pratica senza essere presentata in dogana e prima che venga depositata la relativa dichiarazione e gli elementi di tassazione relativi a tale merce sono stati riconosciuti o ammessi al momento del suo vincolo al regime del deposito doganale, sono questi elementi che devono essere presi in considerazione conformemente all'articolo 214, fatto salvo un controllo a posteriori ai sensi dell'articolo 78. Articolo 113 Le merci comunitarie contemplate dalla politica agricola comune, vincolate al regime del deposito doganale e di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), devono essere esportate o ricevere una delle altre destinazioni previste dalla normativa comunitaria specifica di cui al medesimo articolo. D. Perfezionamento attivo I. Disposizioni generali Articolo 114 1. Fatto salvo l'articolo 115, il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento: a) merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all'importazione né a misure di politica commerciale; b) merci immesse in libera pratica, con rimborso o sgravio dei relativi dazi all'importazione, quando vengano esportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori. 2. S'intende per: a) sistema della sospensione: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 1, lettera a); b) sistema del rimborso: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 1, lettera b); c) operazioni di perfezionamento: - la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci, - la trasformazione di merci, - la ripartizione di merci, compreso il loro riattamento e la loro messa a punto, nonché - l'utilizzazione di talune merci, stabilite secondo la procedura del comitato, che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento anche se scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione; d) prodotti compensatori: tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento; e) merci equivalenti: le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci d'importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori; f) tasso di rendimento: la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuta al momento del perfezionamento da una determinata quantità di merci d'importazione. Articolo 115 1. Quando ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2 fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità doganale consente che: a) i prodotti compensatori siano ottenuti da merci equivalenti; b) i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati fuori della Comunità prima che vengano importate le merci d'importazione. 2. Le merci equivalenti devono essere della stessa qualità e possedere le stesse caratteristiche delle merci d'importazione. Tuttavia, in casi particolari, determinati secondo la procedura del comitato, si può ammettere che le merci equivalenti si trovino in una fase di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione. 3. Ove si applichi il paragrafo 1, le merci d'importazione si trovano nella posizione doganale delle merci equivalenti e queste ultime nella posizione doganale delle merci d'importazione. 4. Le misure volte a vietare o a limitare il ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura del comitato. 5. Quando si applica il paragrafo 1, lettera b), e i prodotti compensatori sono soggetti ai dazi all'esportazione se non vengono esportati o riesportati nell'ambito di un'operazione di perfezionamento attivo, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a costituire una garanzia per assicurare il pagamento di questi dazi se l'importazione delle merci non dovesse essere effettuata nel termine stabilito. II. Concessione dell'autorizzazione Articolo 116 L'autorizzazione di perfezionamento attivo è rilasciata su richiesta della persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento. Articolo 117 L'autorizzazione è concessa esclusivamente: a) alle persone stabilite nella Comunità. Tuttavia, quando si tratti d'importazioni prive di carattere commerciale, l'autorizzazione può essere concessa a persone stabilite fuori della Comunità; b) quando, fatta salva l'utilizzazione delle merci di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera c), ultimo trattino, è possibile individuare le merci d'importazione nei prodotti compensatori o, nel caso di cui all'articolo 115, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti; c) quando il regime di perfezionamento attivo può contribuire a creare condizioni più favorevoli all'esportazione o alla riesportazione dei prodotti compensatori, purché non si rechi pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori della Comunità (condizioni economiche). III. Funzionamento del regime Articolo 118 1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro il quale i prodotti compensatori devono essere stati esportati o riesportati o avere ricevuto un'altra destinazione doganale. Questo termine è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e lo smercio dei prodotti compensatori. 2. Il termine decorre dal giorno in cui le merci non comunitarie sono vincolate al regime di perfezionamento attivo. L'autorità doganale può prorogarlo, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione. Per motivi di semplificazione, si può decidere che i termini la cui decorrenza inizia in un mese civile o in un trimestre scadano l'ultimo giorno, secondo il caso, del mese civile o del trimestre successivo. 3. Ove si applichi l'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), l'autorità doganale fissa il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime. Questo termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti. 4. Si possono stabilire termini specifici, secondo la procedura del comitato, per talune operazioni di perfezionamento o per talune merci d'importazione. Articolo 119 1. L'autorità doganale stabilisce il tasso di rendimento dell'operazione, oppure, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso. Il tasso di rendimento è determinato in base alle effettive condizioni in cui si effettua o si effettuerà l'operazione di perfezionamento. 2. Quando le circostanze lo giustifichino, in particolare quando si tratti di operazioni di perfezionamento, effettuate tradizionalmente in condizioni tecniche ben definite e riguardanti merci con caratteristiche sensibilmente costanti, che si concludono con l'ottenimento di prodotti compensatori di qualità costante, possono essere stabiliti, secondo la procedura del comitato e in base a dati reali precedentemente constatati, tassi di rendimento forfettari. Articolo 120 Secondo la procedura del comitato possono essere stabiliti i casi e le condizioni in cui le merci non lavorate o i prodotti compensatori sono considerati immessi in libera pratica. Articolo 121 1. Fermo restando l'articolo 122, quando sorga un'obbligazione doganale, l'importo della stessa è determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per le merci d'importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo. 2. Se, alla data di cui al paragrafo 1, le merci d'importazione soddisfacevano alle condizioni stabilite per fruire di un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di contingenti tariffari o di massimali tariffari, dette merci possono essere prese in considerazione ai fini del trattamento tariffario preferenziale eventualmente vigente per merci identiche al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Articolo 122 In deroga all'articolo 121, i prodotti compensatori: a) sono soggetti ai dazi all'importazione loro applicabili quando: - sono immessi in libera pratica e figurano nell'elenco adottato secondo la procedura del comitato proporzionalmente alla parte esportata dei prodotti compensatori non compresi in detto elenco. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione può richiedere la tassazione di tali prodotti alle condizioni di cui all'articolo 121; - sono soggetti a imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune e le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato lo prevedano; b) sono soggetti ai dazi all'importazione determinati secondo le norme applicabili nel quadro del regime doganale considerato o in materia di zona franca o di deposito franco, quando siano stati vincolati ad un regime sospensivo o posti in zona franca o in deposito franco. Tuttavia: - l'interessato può chiedere la tassazione conformemente all'articolo 121, - nei casi in cui i prodotti compensatori abbiano ricevuto una delle destinazioni doganali di cui sopra, diversa dalla trasformazione sotto controllo doganale, l'importo dei dazi all'importazione deve essere almeno pari a quello determinato secondo l'articolo 121; c) possono essere soggetti alle norme di tassazione previste nel quadro del regime di trasformazione sotto controllo doganale se la merce d'importazione avesse potuto essere vincolata a tale regime; d) beneficiano di un trattamento tariffario favorevole per la loro destinazione particolare, qualora detto trattamento sia previsto per merci identiche importate; e) sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, qualora detta franchigia sia prevista, per merci identiche importate, conformemente all'articolo 184. IV. Operazioni di perfezionamento da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità Articolo 123 1. I prodotti compensatori o le merci non lavorate possono formare oggetto, in tutto o in parte, di esportazione temporanea per operazioni di perfezionamento complementare da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità, previa autorizzazione concessa dall'autorità doganale alle condizioni stabilite dalle disposizioni relative al perfezionamento passivo. 2. Quando sorga un'obbligazione doganale per prodotti reimportati, vanno riscossi: a) sui prodotti compensatori o sulle merci non lavorate di cui al paragrafo 1, i dazi all'importazione calcolati conformemente agli articoli 121 e 122, e b) sui prodotti reimportati dopo essere stati sottoposti a perfezionamento fuori del territorio doganale della Comunità, i dazi all'importazione il cui importo è calcolato conformemente alle disposizioni relative al regime di perfezionamento passivo, come se i prodotti esportati nel quadro di quest'ultimo regime fossero stati immessi in libera pratica prima di essere esportati. V. Disposizioni particolari relative al sistema del rimborso Articolo 124 1. Il ricorso al sistema del rimborso è possibile per tutte le merci, tranne quelle che al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica: - sono soggette a restrizioni quantitative all'importazione, - possono beneficiare di un provvedimento tariffario preferenziale o di un provvedimento autonomo di sospensione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettere da d) a f) nell'ambito di contingenti, - sono soggette ad un prelievo agricolo o ad altra imposizione all'importazione prevista nel quadro della politica agricola comune o di regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. 2. Inoltre, il ricorso al sistema del rimborso è possibile soltanto se al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci d'importazione non è fissata alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti compensatori. 3. Il beneficio del sistema del rimborso può essere concesso soltanto se, al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori: - le merci d'importazione non sono soggette ad una delle imposizioni di cui al primo comma, terzo trattino, - non è fissata alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti compensatori. Articolo 125 1. Nella dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere indicato, oltre al riferimento all'autorizzazione, che viene utilizzato il sistema del rimborso. 2. Su richiesta dell'autorità doganale, tale autorizzazione deve essere allegata alla dichiarazione di immissione in libera pratica. Articolo 126 Nel quadro del sistema del rimborso, non si applicano l'articolo 115, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3 e 5, l'articolo 118, paragrafo 3, gli articoli 120 e 121, l'articolo 122, lettera a), secondo trattino e lettera c) e l'articolo 129. Articolo 127 Un'esportazione temporanea di prodotti compensatori effettuata ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 1 non è considerata un'esportazione ai sensi dell'articolo 128, a meno che detti prodotti non siano reimportati nella Comunità nei termini stabiliti. Articolo 128 1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione qualora dimostri, con soddisfazione dell'autorità doganale, che i prodotti compensatori ottenuti da merci d'importazione immesse in libera pratica con il sistema del rimborso sono stati: - esportati, oppure - vincolati, ai fini di una loro successiva riesportazione, al regime di transito, del deposito doganale, dell'ammissione temporanea, del perfezionamento attivo - sistema della sospensione - o posti in zona franca o in deposito franco, e sono state inoltre rispettate tutte le condizioni stabilite per l'utilizzazione del regime. 2. Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i prodotti compensatori non sono considerati prodotti comunitari. 3. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di rimborso è stabilito secondo la procedura del comitato. 4. I prodotti compensatori vincolati ad un regime doganale o posti in zona franca o in deposito franco secondo le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere immessi in libera pratica senza l'autorizzazione dell'autorità doganale che la concede quando le circostanze lo giustifichino. In tal caso, fatto salvo l'articolo 122, lettera b), l'importo dei dazi all'importazione rimborsato o sgravato è considerato come constituente l'importo dell'obbligazione doganale. 5. Per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione da rimborsare o da abbuonare si applica l'articolo 122, lettera a), primo trattino mutatis mutandis. VI. Altra disposizione Articolo 129 È anche applicabile il regime del perfezionamento attivo mediante il sistema della sospensione, per far fruire i prodotti compensatori dell'esonero dai dazi all'esportazione di cui sarebbero passibili prodotti identici ottenuti da merci comunitarie anziché da merci d'importazione. E. Trasformazione sotto controllo doganale Articolo 130 Il regime della trasformazione sotto controllo doganale consente di utilizzare nel territorio doganale della Comunità merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato senza che queste siano soggette ai dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale e di immettere in libera pratica, dietro pagamento dei relativi dazi all'importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni. Questi prodotti sono denominati prodotti trasformati. Articolo 131 L'elenco dei casi in cui può essere utilizzato il regime della trasformazione sotto controllo doganale è stabilito secondo la procedura del comitato. Articolo 132 L'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale è rilasciata su richiesta della persona che effettua o fa effettuare la trasformazione per proprio conto. Articolo 133 L'autorizzazione è concessa soltanto: a) alle persone stabilite nella Comunità; b) quando è possibile individuare nei prodotti trasformati le merci d'importazione; c) quando la specie o lo stato delle merci, al momento del loro vincolo al regime, non può più essere economicamente ristabilito dopo la trasformazione; d) quando il ricorso al regime non può avere come conseguenza di sviare l'effetto delle regole in materia di origine e di restrizioni quantitative applicabili alle merci importate; e) quando sono soddisfatte le condizioni necessarie affinché il regime contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di un'attività di trasformazione di merci nella Comunità, senza che vengano pregiudicati gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci affini (condizioni economiche). Articolo 134 L'articolo 118, paragrafi 1, 2 e 4 e l'articolo 119 si applicano mutatis mutandis. Articolo 135 Quando sorga un'obbligazione doganale per merci non lavorate o per prodotti che si trovano in uno stadio di trasformazione intermedio rispetto a quello previsto dall'autorizzazione, l'importo dell'obbligazione è determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per le merci d'importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo delle merci al regime di trasformazione sotto controllo doganale. Articolo 136 1. Se nel momento in cui sono state vincolate al regime di trasformazione sotto controllo doganale le merci d'importazione soddisfacevano alle condizioni stabilite per fruire di un trattamento tariffario preferenziale e lo stesso trattamento si applica a prodotti identici ai prodotti trasformati immessi in libera pratica, i dazi all'importazione cui sono soggetti i prodotti trasformati sono calcolati in base all'aliquota di dazio applicabile nel quadro di detto trattamento tariffario. 2. Se il trattamento tariffario preferenziale stabilito al paragrafo 1 per le merci d'importazione è previsto nel quadro di contingenti tariffari o di massimali tariffari, l'applicazione del dazio di cui al paragrafo 1 ai prodotti trasformati è subordinata anche alla condizione che il trattamento tariffario preferenziale in questione si applichi alle merci d'importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. In questo caso la quantità di merci d'importazione effettivamente utilizzata nella lavorazione dei prodotti trasformati immessi in libera pratica è imputata ai contingenti tariffari o ai massimali tariffari in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica e non si procede all'imputazione dei contingenti tariffari o dei massimali tariffari aperti per i prodotti identici ai prodotti trasformati. F. Ammissione temporanea Articolo 137 Il regime dell'ammissione temporanea permette l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto. Articolo 138 L'autorizzazione di ammissione temporanea è concessa su richiesta della persona che utilizza o fa utilizzare le relative merci. Articolo 139 L'autorità doganale rifiuta di concedere il regime dell'ammissione temporanea quando è impossibile garantire l'individuazione delle merci d'importazione. Tuttavia, l'autorità doganale può autorizzare il ricorso al regime dell'ammissione temporanea senza garantire l'individuazione delle merci quando, tenuto conto della qualità delle merci o della natura delle operazioni da effettuare, la mancanza di misure d'individuazione non può dar adito ad un'utilizzazione abusiva del regime. Articolo 140 1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro il quale le merci d'importazione devono essere riesportate o aver ricevuto una nuova destinazione doganale. Questo termine deve essere sufficiente perché sia raggiunto l'obiettivo dell'utilizzazione autorizzata. 2. Fatti salvi i termini speciali fissati conformemente all'articolo 141, la durata di vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea è di ventiquattro mesi. Tuttavia, l'autorità doganale può, con l'accordo dell'interessato, fissare termini più brevi. 3. Quando circostanze eccezionali lo giustifichino, l'autorità doganale, su richiesta dell'interessato, può prorogare, entro limiti ragionevoli, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 per permettere l'utilizzazione autorizzata. Articolo 141 I casi e le condizioni particolari in cui si può far ricorso al regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione sono stabiliti secondo la procedura del comitato. Articolo 142 1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione è concesso per le merci che, pur restando di proprietà di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, non sono menzionate nelle disposizioni adottate conformemente all'articolo 141 o che, pur essendovi menzionate, non soddisfano tutte le condizioni previste per la concessione dell'ammissione temporanea in esonero totale. 2. L'elenco delle merci che non possono beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione è stabilito secondo la procedura del comitato. Articolo 143 1. L'importo dei dazi all'importazione applicabili alle merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione è pari al tre per cento per ogni mese o frazione di mese durante il quale le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi che sarebbero stati riscossi per tali merci se queste fossero stato immesse in libera pratica il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea. 2. L'importo dei dazi all'importazione da riscuotere non deve in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe stato riscosso se le merci considerate fossero state immesse in libera pratica il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea, non tenendo conto degli interessi eventualmente applicabili. 3. Il trasferimento, ai sensi dell'articolo 90, dei diritti e degli obblighi che discendono dal regime dell'ammissione temporanea non implica che lo stesso sistema di esonero debba applicarsi a ciascuno dei periodi di utilizzazione da prendere in considerazione. 4. Quando il trasferimento di cui al paragrafo 3 venga effettuato, con il sistema dell'esonero parziale per i due titolari del regime durante uno stesso mese, il titolare precedente è debitore dell'importo dei dazi all'importazione da pagare per tutto il mese. Articolo 144 1. Quando sorga un'obbligazione doganale riguardo a merci d'importazione, l'importo della stessa è determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per dette merci al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo delle medesime al regime di ammissione temporanea. Nei casi in cui è prescritto dall'articolo 141, l'importo dell'obbligazione è tuttavia determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per le merci in questione nel momento indicato nell'articolo 214. 2. Quando per un motivo diverso dal vincolo al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione sorga un'obbligazione doganale per merci vincolate a tale regime, l'ammontare della stessa è pari alla differenza fra l'importo dei dazi determinato ai sensi del paragrafo 1 e quello da pagare ai sensi dell'articolo 143. G. Perfezionamento passivo I. Disposizioni generali Articolo 145 1. Fatte salve le disposizioni specifiche applicabili al sistema degli scambi standard previsto dagli articoli da 154 a 159 e quelle dell'articolo 123, il regime di perfezionamento passivo consente di esportare temporaneamente fuori del territorio doganale della Comunità merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti risultanti da queste operazioni in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. 2. L'esportazione temporanea delle merci comunitarie comporta l'applicazione dei dazi all'esportazione, delle misure di politica commerciale e delle altre formalità previste per l'uscita di una merce comunitaria dal territorio doganale della Comunità. 3. Si intende per: a) merci di esportazione temporanea, le merci vincolate al regime di perfezionamento passivo; b) operazioni di perfezionamento, le operazioni di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino; c) prodotti compensatori, tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento; d) tasso di rendimento, la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuta al momento del perfezionamento da una determinata quantità di merci in temporanea esportazione. Articolo 146 1. Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo le merci comunitarie: - la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad uno sgravio dei dazi all'importazione, - che, prima della loro esportazione, erano state immesse in libera pratica in esenzione totale dai dazi all'importazione a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, e questo fino a quando siano applicabili le condizioni stabilite per la concessione della predetta esenzione, - la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all'esportazione o per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso da tali restituzioni a motivo della loro esportazione. 2. Tuttavia, possono essere stabilite deroghe al paragrafo 1, secondo trattino, secondo la procedura del comitato. II. Rilascio dell'autorizzazione Articolo 147 1. L'autorizzazione di perfezionamento passivo è rilasciata su richiesta della persona che fa effettuare le operazioni di perfezionamento. 2. In deroga al paragrafo 1, il beneficio del regime di perfezionamento passivo può essere accordato ad un'altra persona per le merci di origine comunitaria ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, quando l'operazione di perfezionamento consista nell'incorporare tali merci a merci ottenute fuori della Comunità e importate sotto forma di prodotti compensatori, sempreché il ricorso al regime contribuisca a favorire la vendita di merci d'esportazione, senza che sia arrecato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti identici o affini ai prodotti compensatori importati. I casi e le condizioni cui si applica il paragrafo 1 sono determinati secondo la procedura del comitato. Articolo 148 L'autorizzazione è concessa esclusivamente: a) alle persone stabilite nella Comunità; b) quando si ritenga possibile accertare che i prodotti compensatori sono stati ottenuti dalla lavorazione di merci di temporanea esportazione. I casi in cui si possono concedere deroghe alla presente lettera b) e le condizioni in cui tali deroghe si applicano sono determinati secondo la procedura del comitato; c) sempre che la concessione del beneficio del regime di perfezionamento passivo non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari (condizioni economiche). III. Funzionamento del regime Articolo 149 1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro il quale i prodotti compensatori devono essere reimportati nel territorio doganale della Comunità. Essa può prorogarlo su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione. 2. L'autorità doganale stabilisce il tasso di rendimento dell'operazione o, ove occorra, il modo di determinazione di tale tasso. Articolo 150 1. L'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione di cui all'articolo 151, paragrafo 1, è concessa a patto che i prodotti compensatori siano dichiarati per l'immissione in libera pratica a nome o per conto: a) del titolare dell'autorizzazione, oppure b) di ogni altra persona stabilita nella Comunità, sempre che essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell'autorizzazione e siano soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione. 2. L'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 151, paragrafo 1 non è concessa quando non siano soddisfatti una delle condizioni o uno degli obblighi relativi al regime di perfezionamento passivo, a meno che si dimostri che le mancanze non hanno avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime. Articolo 151 1. L'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145 consiste nel detrarre dall'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili, alla stessa data, alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità dal paese ove hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento. 2. L'importo da detrarre ai sensi del paragrafo 1 è calcolato in funzione della quantità e della specie delle merci considerate il giorno dell'accettazione della dichiarazione del loro vincolo al regime di perfezionamento passivo e sulla base degli altri elementi di tassazione loro applicabili alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti compensatori. Il valore delle merci di temporanea esportazione è quello preso in considerazione per tali merci all'atto della determinazione del valore in dogana dei prodotti compensatori, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), oppure, se non è possibile determinare il valore in questo modo, la differenza tra il valore in dogana dei prodotti compensatori e le spese di perfezionamento stabilite con mezzi ragionevoli. Tuttavia, - talune imposizioni, determinate secondo la procedura del comitato, non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo da detrarre, - se, prima di essere vincolate al regime di perfezionamento passivo, le merci di esportazione temporanea sono state immesse in libera pratica fruendo di un'aliquota ridotta a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, finché sono applicabili le condizioni stabilite per la concessione di detta aliquota l'importo da detrarre è l'importo dei dazi all'importazione effettivamente riscosso al momento della loro immissione in libera pratica. 3. Quando le merci di temporanea esportazione potrebbero beneficiare, al momento della loro immissione in libera pratica, di un'aliquota ridotta o nulla a motivo di una destinazione particolare, questa aliquota è quella presa in considerazione a patto che nel paese in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento le merci in causa abbiano formato oggetto di operazioni identiche a quelle previste per siffatta destinazione. 4. Quando i prodotti compensatori beneficino di un provvedimento tariffario preferenziale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e), e questa misura sia in vigore per le merci della stessa classificazione tariffaria delle merci di temporanea esportazione, l'aliquota dei dazi all'importazione da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre ai sensi del paragrafo 1 è quella che sarebbe applicabile se le merci di temporanea esportazione soddisfacessero alle condizioni alle quali può essere concessa questa misura preferenziale. 5. Il presente articolo non osta all'applicazione delle disposizioni adottate o che potranno essere adottate nel quadro di scambi commerciali tra la Comunità e paesi terzi che prevedano l'esenzione dai dazi all'importazione per taluni prodotti compensatori. Articolo 152 1. Quando l'operazione di perfezionamento riguardi la riparazione di merci di temporanea esportazione, la loro immissione in libera pratica avviene in esenzione totale dai dazi all'importazione sempre che sia comprovato, con soddisfazione dell'autorità doganale, che la riparazione è stata effettuata gratuitamente in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a seguito dell'esistenza di un difetto di fabbricazione. 2. Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto dello stato difettoso delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica. Articolo 153 Quando l'operazione di perfezionamento riguardi la riparazione di merci di temporanea esportazione e tale riparazione sia effettuata a titolo oneroso, l'esenzione parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145 consiste nel determinare l'importo dei dazi applicabili sulla base degli elementi di tassazione inerenti ai prodotti compensatori alla data dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di questi prodotti, prendendo in considerazione come valore in dogana un importo uguale alle spese di riparazione, sempre che tali spese costituiscano l'unica prestazione del titolare dell'autorizzazione e non siano influenzate da vincoli tra il medesimo e l'operatore. IV. Perfezionamento passivo con ricorso al sistema degli scambi standard Articolo 154 1. Il sistema degli scambi standard consente, alle condizioni del presente titolo IV applicabili a complemento delle disposizioni che precedono, che una merce importata, qui di seguito denominata «prodotto di sostituzione», sostituisca un prodotto compensatore. 2. L'autorità doganale consente il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci comunitarie diverse da quelle contemplate dalla politica agricola comune o dai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. 3. Fatto salvo l'articolo 159, le disposizioni applicabili ai prodotti compensatori si applicano anche ai prodotti di sostituzione. 4. L'autorità doganale consente che i prodotti di sostituzione siano importati, alle condizioni da essa stabilite, prima dell'esportazione delle merci di esportazione temporanea (importazione anticipata). L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo dei dazi all'importazione. Articolo 155 1. I prodotti di sostituzione devono rientrare nella stessa nomenclatura tariffaria, essere della stessa qualità commerciale ed avere le stesse caratteristiche tecniche delle merci di esportazione temporanea se queste ultime avessero subito la riparazione prevista. 2. Quando le merci di esportazione temporanea sono state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati e non essere prodotti nuovi. Tuttavia l'autorità doganale può concedere deroghe a questa norma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente a motivo di un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a seguito dell'esistenza di un difetto di fabbricazione. Articolo 156 Gli scambi standard sono ammessi solo quando è possibile verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 155. Articolo 157 1. In caso d'importazione anticipata, l'esportazione delle merci di esportazione temporanea deve essere effettuata entro due mesi dalla data di accettazione, da parte dell'autorità doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione. 2. Tuttavia, quando circostanze eccezionali lo giustifichino, l'autorità doganale può, su richiesta dell'interessato, prorogare il termine di cui al paragrafo 1 entro limiti ragionevoli. Articolo 158 In caso d'importazione anticipata e quando si applichi l'articolo 151, l'importo da detrarre è determinato in base agli elementi di tassazione applicabili alle merci d'esportazione temporanea alla data dell'accettazione della dichiarazione del loro vincolo al regime. Articolo 159 L'articolo 147, paragrafo 2 e l'articolo 148, lettera b) non si applicano nel quadro degli scambi standard. V. Altre disposizioni Articolo 160 Le procedure previste nel quadro del perfezionamento passivo si applicano anche per l'attuazione delle misure non tariffarie di politica commerciale comune. Sezione 4 Esportazione Articolo 161 1. Il regime dell'esportazione permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità. L'esportazione comporta l'applicazione delle formalità previste all'atto dell'uscita, comprese misure di politica commerciale e, all'occorrenza, dei dazi all'esportazione. 2. Ad esclusione delle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo o ad un regime di transito ai sensi dell'articolo 163 e fatto salvo l'articolo 164, qualsiasi merce comunitaria destinata ad essere esportata deve essere vincolata al regime dell'esportazione. 3. Non si considerano esportate fuori del territorio doganale della Comunità le merci spedite a destinazione dell'isola di Helgoland. 4. Secondo la procedura del comitato sono stabiliti i casi e le condizioni in cui le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non sono soggette ad una dichiarazione di esportazione. 5. La dichiarazione d'esportazione deve essere depositata presso l'ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l'esportatore è stabilito, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate. Le deroghe sono stabilite secondo la procedura del comitato. Articolo 162 Lo svincolo delle merci per l'esportazione è concesso a patto che le merci considerate lascino il territorio doganale della Comunità nello stato in cui erano al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Sezione 5 Transito interno Articolo 163 1. Il regime di transito interno consente, alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che merci comunitarie circolino da una località all'altra del territorio doganale della Comunità, con attraversamento del territorio di un paese terzo, senza che muti la loro posizione doganale. Questa disposizione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera b). 2. La circolazione di cui al paragrafo 1 può essere effettuata: a) in base al regime di transito comunitario interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale; b) in base a carnets TIR (convenzione TIR); c) in base a carnets ATA (convenzione ATA), utilizzati come documenti di transito; d) in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; f) a mezzo posta (compresi i pacchi postali). 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a) si applicano mutatis mutandis gli articoli 92, 94, 95, 96 e 97. 4. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera da b) a f), le merci conservano la loro posizione doganale solo a condizione che tale posizione sia stabilita alle condizioni e nella forma prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato. Articolo 164 Le condizioni alle quali le merci comunitarie possono circolare, senza essere soggette a regime doganale, da una località all'altra del territorio doganale della Comunità e temporaneamente fuori di detto territorio, senza che muti la loro posizione doganale, sono stabilite secondo la procedura del comitato. Articolo 165 Il regime del transito comunitario interno è parimenti applicabile nel caso in cui una disposizione comunitaria ne preveda espressamente l'applicazione. CAPITOLO 3 ALTRE DESTINAZIONI DOGANALI Sezione 1 Zone franche e depositi franchi A. Disposizioni generali Articolo 166 Le zone franche o i depositi franchi sono parti del territorio doganale della Comunità o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in cui: a) le merci non comunitarie sono considerate, per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale, né utilizzate o consumate in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione doganale; b) le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica lo preveda, beneficiano, a motivo del loro collocamento in tale zona franca o in tale deposito franco, di misure connesse, in linea di massima, alla loro esportazione. Articolo 167 1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi. 2. Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona. I locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli Stati membri. 3. Le zone franche sono ben delimitate. Gli Stati membri stabiliscono punti di entrata e di uscita di ciascuna zona franca o deposito franco. 4. La costruzione, in una zona franca, di qualsiasi immobile è subordinata a un'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale. Articolo 168 1. I limiti delle zone franche e dei depositi franchi e i relativi punti di entrata e di uscita sono sottoposti alla sorveglianza delle autorità doganali. 2. Le persone nonché i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o in un deposito franco, o ne escono, possono essere sottoposti a controllo doganale. 3. L'accesso ad una zona franca o a un deposito franco può essere vietato alle persone che non offrono tutte le garanzie necessarie per l'osservanza delle disposizioni previste dal presente codice. 4. L'autorità doganale può controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco o che vi vengono depositate o ne escono. Per consentire tale controllo, una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita, deve essere consegnata all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso qualsiasi persona all'uopo designata dalla predetta autorità. Quando tale controllo sia richiesto, le merci devono essere messe a disposizione dell'autorità doganale. B. Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi Articolo 169 Possono essere collocate in una zona franca o in un deposito franco merci non comunitarie e merci comunitarie. Tuttavia, l'autorità doganale può esigere che le merci pericolose, che potrebbero alterare le altre merci o richiedono, per altri motivi, particolari istallazioni, siano collocate in locali appositamente attrezzati per riceverle. Articolo 170 1. Fatto salvo l'articolo 168, paragrafo 4, l'entrata di merci in una zona franca o in un deposito franco non comporta né la loro presentazione all'autorità doganale, né il deposito di una dichiarazione in dogana. 2. Devono essere presentate all'autorità doganale e formare oggetto delle formalità doganali previste soltanto le merci: a) che sono vincolate ad un regime doganale e la cui entrata in una zona franca o in un deposito franco comporti l'appuramento del predetto regime; tuttavia, una siffatta presentazione non è necessaria se, nell'ambito del regime doganale considerato, è ammessa una dispensa dall'obbligo di presentare le merci; b) che hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione che autorizza il collocamento di tali merci in una zona franca o in un deposito franco; c) che beneficiano delle misure di cui all'articolo 166, lettera b). 3. L'autorità doganale può esigere che le merci soggette a dazi all'esportazione o ad altre disposizioni che disciplinano l'esportazione siano segnalate al servizio delle dogane. 4. Su richiesta dell'interessato, l'autorità doganale attesta la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci collocate in una zona franca o in un deposito franco. C. Funzionamento delle zone franche e dei depositi franchi Articolo 171 1. La permanenza delle merci in una zona franca o in un deposito franco non è soggetta ad alcuna limitazione. 2. Per talune merci di cui all'articolo 166, lettera b), contemplate dalla politica agricola comune, possono essere stabiliti termini particolari secondo la procedura del comitato. Articolo 172 1. Alle condizioni previste dal presente codice in una zona franca o in un deposito franco è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale oppure di prestazione di servizi. L'esercizio di queste attività è preliminarmente notificato all'autorità doganale. 2. L'autorità doganale può disporre taluni divieti o limitazioni per le attività di cui al paragrafo 1, tenuto conto della qualità delle merci oggetto di tali attività o delle esigenze di sorveglianza doganale. 3. L'autorità doganale può vietare l'esercizio di un'attività in una zona franca o in un deposito franco alle persone che non offrono le garanzie necessarie alla corretta applicazione delle disposizioni previste dal presente codice. Articolo 173 Le merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco possono, durante la loro permanenza nella zona franca o nel deposito franco: a) essere immesse in libera pratica, alle condizioni previste dal regime considerato e dall'articolo 178; b) formare oggetto, senza alcuna autorizzazione, delle manipolazioni usuali di cui all'articolo 109, paragrafo 1; c) essere vincolate al regime di perfezionamento attivo alle condizioni previste da tale regime. Tuttavia, le operazioni di perfezionamento effettuate nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo, nelle zone franche delle isole Canarie, delle Azzorre, di Madera e dei dipartimenti d'oltremare non sono soggette alle condizioni economiche. Ciò nonostante, per quanto riguarda il vecchio porto franco di Amburgo, se in un determinato settore economico, le condizioni di concorrenza risultano pregiudicate nella Comunità per effetto di tale deroga, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide di applicare condizioni economiche all'attività economica corrispondente esercitata nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo; d) essere vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale alle condizioni previste da tale regime; e) essere vincolate al regime dell'ammissione temporanea alle condizioni previste da tale regime; f) essere abbandonate conformemente all'articolo 182; g) essere distrutte, sempre che l'interessato fornisca all'autorità doganale tutte le informazioni che questa ritenga utili. Quando le merci sono vincolate ad uno dei regimi di cui alle lettere c), d) o e), gli Stati membri possono, nella misura necessaria per tener conto delle condizioni di funzionamento e di controllo doganale delle zone franche o dei depositi franchi, adeguare le modalità di controllo previste in materia. Articolo 174 Le merci comunitarie di cui all'articolo 166, lettera b), contemplate dalla politica agricola comune, possono formare oggetto unicamente delle manipolazioni espressamente previste per queste merci ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2. Queste manipolazioni possono essere effettuate senza autorizzazione. Articolo 175 1. Quando non si applichino gli articoli 173 e 174 le merci non comunitarie e le merci comunitarie di cui all'articolo 166, lettera b), non possono essere consumate o utilizzate nelle zone franche o nei depositi franchi. 2. Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di rifornimento e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 non osta all'utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione dei dazi all'importazione o a misure di politica agricola comune o di politica commerciale. In tal caso, non è necessaria una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea. È tuttavia necessaria una dichiarazione quando dette merci debbano essere imputate ad un contingente o ad un massimale. Articolo 176 1. Chiunque eserciti un'attività di magazzinaggio, lavorazione o trasformazione, oppure di vendita o acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco deve tenere una contabilità di magazzino nella forma approvata dall'autorità doganale. Non appena introdotte nei locali della predetta persona le merci devono essere iscritte negli appositi registri. Tale contabilità di magazzino deve consentire all'autorità doganale d'individuare le merci e di seguirne gli spostamenti. 2. In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca, i relativi documenti devono essere tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di breve durata, connesso a tale trasbordo di merci, è considerato parte di detto trasbordo. D. Uscita delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi Articolo 177 Fatte salve le disposizioni particolari adottate nel quadro di normative doganali specifiche, le merci che escono da una zona franca o da un deposito franco possono essere: - esportate o riesportate fuori dal territorio doganale della Comunità, oppure - introdotte in altre parti del territorio doganale della Comunità. Le disposizioni del titolo III, esclusi gli articoli da 48 a 53 per quanto riguarda le merci comunitarie, si applicano alle merci introdotte in altre parti di tale territorio, sempreché non si tratti di merci la cui uscita da tale zona avviene via mare o per via aerea senza essere vincolate ad un regime di transito o ad altro regime doganale. Articolo 178 1. Quando per una merce non comunitaria sorga un'obbligazione doganale e il valore in dogana di questa merce si basi sul prezzo effettivamente pagato o da pagare che comprende le spese di magazzinaggio e di conservazione delle merci durante la loro permanenza nella zona franca o nel deposito franco, queste spese non debbono essere comprese nel valore in dogana, sempreché siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per tale merce. 2. Quando la suddetta merce abbia subito, nella zona franca o nel deposito franco, manipolazioni usuali ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, la qualità, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione sono, a richiesta del dichiarante e sempre che dette manipolazioni abbiano formato oggetto di un'autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 3 del predetto articolo, quelle che sarebbero da prendere in considerazione per tale merce, nel momento previsto dall'articolo 214, se questa non avesse subito le manipolazioni di cui sopra. Deroghe a tale disposizione possono tuttavia essere stabilite secondo la procedura del comitato. Articolo 179 1. Le merci comunitarie contemplate dalla politica agricola comune, collocate in una zona franca o in un deposito franco e quelle di cui all'articolo 166, lettera b), devono ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che concede loro, a motivo del loro collocamento in zona franca o in deposito franco, il beneficio di misure connesse, in linea di massima, alla loro esportazione. 2. Se queste merci sono reintrodotte in altre parti del territorio doganale della Comunità oppure se, entro il termine stabilito in applicazione dell'articolo 171, paragrafo 2, non hanno formato oggetto di alcuna richiesta per ricevere una destinazione di cui al paragrafo 1, l'autorità doganale adotta le misure previste dalla normativa specifica relativa al caso di mancata osservanza della destinazione prevista. Articolo 180 1. Se le merci vengono introdotte o reintrodotte in altre parti del territorio doganale della Comunità o vincolate ad un regime doganale, l'attestazione di cui all'articolo 170, paragrafo 4, può essere utilizzata per provare la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci considerate. 2. Quando da tale attestazione o in altro modo, non risulti che le merci hanno la posizione di merci comunitarie o non comunitarie, tali merci sono considerate: - per l'applicazione dei dazi all'esportazione e dei titoli di esportazione nonché delle misure previste per l'esportazione nel quadro della politica commerciale, come merci comunitarie, - negli altri casi, come merci non comunitarie. Articolo 181 L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione o di riesportazione quando le merci vengano esportate o riesportate da una zona franca o da un deposito franco. Sezione 2 Riesportazione, distruzione e abbandono Articolo 182 1. Le merci non comunitarie possono essere: - riesportate fuori del territorio doganale della Comunità; - distrutte; - abbandonate al pubblico erario, quando ciò sia previsto dalla normativa nazionale. 2. La riesportazione comporta all'occorrenza l'applicazione delle formalità previste per l'uscita delle merci, ivi comprese misure di politica commerciale. Possono essere determinati, secondo la procedura del comitato, i casi in cui merci non comunitarie possono essere vincolate a un regime sospensivo ai fini della non applicazione di misure di politicacommerciale all'esportazione. 3. La riesportazione o la distruzione sono preliminarmente notificate all'autorità doganale. Quest'ultima vieta la riesportazione, quando le formalità o misure di cui al paragrafo 2, primo comma lo prevedano. Quando sono destinate a essere riesportate merci che durante il loro soggiorno nel territorio doganale della Comunità erano vincolate ad un regime doganale economico, deve essere presentata una dichiarazione in dogana ai sensi degli articoli da 59 a 78. In tal caso si applica l'articolo 161, paragrafi 4 e 5. L'abbandono deve essere effettuato conformemente alle disposizioni nazionali. 4. La distruzione o l'abbandono non deve comportare alcuna spesa per il pubblico erario. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 392R2913.25. Ai residui e ai rottami eventualmente derivanti dalla distruzione delle merci deve essere data una delle destinazioni doganali previste per le merci non comunitarie. Essi rimangono soggetti a vigilanza doganale fino al momento previsto dall'articolo 37, paragrafo 2. TITOLO V MERCI CHE ESCONO DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ Articolo 183 Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono soggette al controllo doganale. Possono essere oggetto di controlli da parte dell'autorità doganale conformemente alle disposizioni vigenti. Esse devono lasciare questo territorio utilizzando, se del caso, il canale stabilito dall'autorità doganale e secondo le modalità fissate dalla medesima autorità. TITOLO VI OPERAZIONI PRIVILEGIATE CAPITOLO 1 FRANCHIGIE Articolo 184 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce i casi in cui, a motivo di circostanze particolari, viene concessa la franchigia dai dazi all'importazione o all'esportazione all'atto dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci. CAPITOLO 2 MERCI IN REINTRODUZIONE Articolo 185 1. Le merci comunitarie che, dopo essere state esportate fuori del territorio doganale della Comunità vi sono reintrodotte e immesse in libera pratica entro tre anni, sono esentate dai dazi all'importazione, a richiesta dell'interessato. Tuttavia, - il termine di tre anni può essere superato per tener conto di circostanze particolari; - se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica, col beneficio di un dazio all'importazione ridotto o nullo o motivo della loro utilizzazione per fini particolari, l'esenzione di cui al paragrafo 1 può essere accordata soltanto qualora esse siano utilizzate nuovamente per gli stessi fini. Se dette merci non sono utilizzate per gli stessi fini, l'importo dei dazi all'importazione cui esse sono soggette viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello risultante dall'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso. 2. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 non è concessa per: a) le merci esportate fuori del territorio doganale della Comunità nel quadro del regime di perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si trovino nello stato in cui sono state esportate; b) le merci che sono state oggetto di una misura comunitaria che ne impone l'esportazione in paesi terzi. I casi e le condizioni in cui si può derogare a tale disposizione sono stabiliti secondo la procedura del comitato. Articolo 186 L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 185 è concessa unicamente se le merci sono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate. I casi e le condizioni in cui si può derogare a tale condizione sono stabiliti secondo la procedura del comitato. Articolo 187 Gli articoli 185 e 186 si applicano, in quanto compatibili ai prodotti compensatori originariamente esportati o riesportati in regime di perfezionamento attivo. L'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge è determinato secondo le regole applicabili nel quadro del regime di perfezionamento attivo, considerando la data di reintroduzione dei prodotti compensatori come data di immissione in libera pratica. CAPITOLO 3 PRODOTTI DELLA PESCA MARITTIMA E ALTRI PRODOTTI ESTRATTI DAL MARE Articolo 188 Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), sono esonerati dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica: a) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese terzo da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato; b) i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a), a bordo di navi-officina che soddisfano alle condizioni di cui alla medesima lettera a). TITOLO VII OBBLIGAZIONE DOGANALE CAPITOLO 1 GARANZIA DELL'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE Articolo 189 1. Quando, in applicazione della normativa doganale, l'autorità doganale esige la costituzione di una garanzia per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale, questa garanzia deve essere prestata dal debitore o dalla persona che può diventarlo. 2. Per la medesima obbligazione doganale l'autorità doganale può richiedere la costituzione di una sola garanzia. Quando una garanzia è fornita nell'ambito di un regime doganale che può essere utilizzato per una determinata merce in vari Stati membri, tale garanzia è valida negli Stati membri interessati se lo prevedono le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato. 3. L'autorità doganale può permettere che la garanzia sia costituita da un terzo in luogo e vece della persona cui era stata chiesta. 4. Non viene chiesta alcuna garanzia quando il debitore o la persona che può diventarlo è un'amministrazione pubblica. 5. L'autorità doganale può non esigere la costituzione della garanzia quando l'importo da garantire non superi 500 ecu. Articolo 190 1. Se la normativa doganale prevede la costituzione di una garanzia a titolo facoltativo, è a discrezione dell'autorità doganale richiederla qualora l'adempimento nei termini prescritti dell'obbligazione doganale, che è sorta o che può sorgere, non venga effettuato in modo inequivocabile. Quando la garanzia di cui al primo comma non è richiesta, l'autorità doganale può nondimeno chiedere alla persona di cui all'articolo 189, paragrafo 1 un impegno in merito agli obblighi che questa è legalmente tenuta ad osservare. 2. La garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, può essere richiesta: - contestualmente all'applicazione della normativa che prevede la possibilità di richiedere la costituzione di una tale garanzia, oppure - in qualsiasi momento successivo, quando l'autorità doganale constati che l'adempimento nei termini stabiliti dell'obbligazione doganale, che è sorta o che può sorgere, non viene effettuato in modo inequivocabile. Articolo 191 A richiesta della persona di cui all'articolo 189, paragrafo 1 o 3, l'autorità doganale permette che venga costituita una garanzia globale per più operazioni che comportino o possano comportare il sorgere di un'obbligazione doganale. Articolo 192 1. Quando la normativa doganale prevede la costituzione obbligatoria di una garanzia, l'autorità doganale stabilisce l'importo della stessa in misura pari: - all'importo esatto dell'obbligazione o delle obbligazioni doganali da garantire se tale importo può essere determinato con certezza al momento in cui la garanzia è richiesta; - all'importo più elevato, stimato dall'autorità doganale, dell'obbligazione o delle obbligazioni doganali che sono sorte o che possono sorgere negli altri casi. In caso di garanzia globale costituita per obbligazioni doganali il cui importo vari nel tempo, essa deve ammontare ad un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, il livello delle obbligazioni doganali considerate. 2. Quando la normativa doganale prevede la costituzione di una garanzia a titolo facoltativo e l'autorità doganale la richieda, quest'ultima ne stabilisce l'importo in modo che il suo livello non superi quello di cui al paragrafo 1. 3. I casi e le condizioni in cui può essere costituita una garanzia forfettaria sono stabiliti secondo la procedura del comitato. Articolo 193 La garanzia può essere costituita: - da un deposito in contanti, oppure - da una fideiussione. Articolo 194 1. Il deposito in contanti deve essere effettuato nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia. Sono equiparate ad un deposito in contanti: - la consegna di un assegno il cui pagamento sia garantito dall'organismo che lo ha emesso, in qualsiasi modo ritenuto soddisfacente dall'autorità doganale; - la consegna di qualsiasi altro titolo che abbia efficacia liberatoria e sia riconosciuto dalla predetta autorità. 2. Il deposito in contanti o quello equiparato deve essere costituito nell'osservanza delle disposizioni dello Stato membro in cui è richiesta la garanzia. Articolo 195 Il fideiussore si obbliga per iscritto a pagare in solido con il debitore l'importo garantito dell'obbligazione doganale allorché essa diviene esigibile. Il fideiussore è un terzo, stabilito nella Comunità e riconosciuto dall'autorità doganale di uno Stato membro. L'autorità doganale può rifiutarsi di accettare il fideiussore proposto se questo non le sembri assicurare l'effettivo adempimento dell'obbligazione doganale entro i termini prescritti. Articolo 196 La persona tenuta a prestare la garanzia ha facoltà di scegliere una delle modalità di costituzione di cui all'articolo 193. Tuttavia, l'autorità doganale può non accettare il tipo di garanzia proposto quando esso sia incompatibile con il buon funzionamento della procedura doganale interessata. Ciò vale parimenti per la garanzia proposta. L'autorità doganale può esigere che il tipo di garanzia scelto venga mantenuto per un periodo determinato. Articolo 197 1. Quando le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato lo prevedono, l'autorità doganale può accettare tipi di garanzia diversi da quelli di cui all'articolo 193, purché questi garantiscano in modo equivalente l'adempimento dell'obbligazione doganale. L'autorità doganale rifiuta la garanzia proposta dal debitore quando questa non le sembri assicurare l'effettivo adempimento dell'obbligazione doganale. 2. Con la stessa riserva di cui al paragrafo 1, secondo comma, l'autorità doganale può accettare un deposito in contanti senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 194, paragrafo 1. Articolo 198 Quando constati che la garanzia prestata non assicura o non assicura più l'effettivo o integrale adempimento dell'obbligazione doganale entro i termini prescritti, l'autorità doganale esige che la persona di cui all'articolo 189, paragrafo 1, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione della garanzia iniziale. Articolo 199 1. La garanzia non può essere svincolata finché l'obbligazione doganale per la quale è stata costituita non si è estinta o non può più sorgere. La garanzia deve essere svincolata non appena l'obbligazione doganale è estinta o non può più sorgere. 2. Quando l'obbligazione doganale è parzialmente estinta o non può più sorgere per una parte dell'importo garantito, la garanzia costituita viene, a richiesta dell'interessato, parzialmente svincolata, a meno che l'importo stesso non lo giustifichi. Articolo 200 Disposizioni in deroga a quelle del presente capitolo saranno adottate, se necessario, secondo la procedura del comitato, per tener conto di convenzioni internazionali. CAPITOLO 2 NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE Articolo 201 1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: a) all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione, oppure b) al vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione. 2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana. 3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana. Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali. Articolo 202 1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: a) all'irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all'importazione, oppure b) quando si tratti di merce collocata in zona franca o in deposito franco, alla sua irregolare introduzione in un'altra parte di detto territorio. Ai sensi del presente articolo, per introduzione irregolare s'intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell'articolo 177, secondo trattino. 2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'introduzione irregolare. 3. Sono debitori: - la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare, - le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare, e - le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l'hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente. Articolo 203 1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: - alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione. 2. L'obbligazione doganale sorge all'atto della sottrazione della merce al controllo doganale. 3. I debitori sono: - la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale, - le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale, - le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l'hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale e, - se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l'utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata. Articolo 204 1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: a) all'inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all'importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall'utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, oppure b) all'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato. 2. L'obbligazione doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale oppure nel momento in cui la merce è stata vincolata al regime doganale considerato quando si constati, a posteriori, che non era soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari. 3. Il debitore è la persona tenuta, secondo il caso, ad adempiere agli obblighi che, per una merce soggetta a dazi all'importazione, derivano dalla permanenza in custodia temporanea o dall'utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata vincolata, oppure a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo della merce a tale regime. Articolo 205 1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: - al consumo o all'utilizzazione, in zona franca o in deposito franco, in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa in vigore, di una merce soggetta a dazi all'importazione. In caso di scomparsa di merci e nel caso in cui tale scomparsa non possa essere giustificata in modo soddisfacente presso l'autorità doganale, questa può considerare che le merci sono state consumate o utilizzate nella zona franca o nel deposito franco. 2. L'obbligazione sorge nel momento in cui la merce è consumata o utilizzata per la prima volta in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa in vigore. 3. Il debitore è la persona che ha consumato o utilizzato la merce nonché le persone che hanno partecipato a questo consumo o a questa utilizzazione sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che tale consumo o tale utilizzazione avveniva in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa in vigore. Quando, in caso di scomparsa di merci, l'autorità doganale ritiene che queste siano state consumate o utilizzate nella zona franca o nel deposito franco e che non sia possibile applicare il comma precedente, la persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione doganale è l'ultima persona che, a conoscenza dell'autorità, è stata in possesso delle merci. Articolo 206 1. In deroga agli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce quando l'interessato fornisca la prova che l'inadempienza degli obblighi risultanti: - dagli articoli da 38 a 41 e dall'articolo 177, secondo trattino, oppure - dalla permanenza della merce considerata in custodia temporanea, oppure - dall'utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata vincolata, è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore ovvero con l'autorizzazione dell'autorità doganale. Ai sensi del presente paragrafo, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile per chiunque. 2. Si ritiene anche che non sorga più alcuna obbligazione doganale all'importazione nei confronti di una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della sua utilizzazione per fini particolari, quando la medesima venga esportata o riesportata con l'autorizzazione delle autorità doganali. Articolo 207 Quando, conformemente all'articolo 206, paragrafo 1, si ritiene che non sorga più alcuna obbligazione doganale nei confronti di una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della sua utilizzazione per fini particolari, i rottami e i residui risultanti da questa distruzione sono considerati merci non comunitarie. Articolo 208 Quando, conformemente all'articolo 203 o 204, sorge un'obbligazione doganale per una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto a motivo della sua utilizzazione per fini particolari, l'importo pagato al momento dell'immissione in libera pratica è dedotto dall'importo dell'obbligazione doganale. Questa disposizione si applica, mutatis mutandis, quando sorga un'obbligazione doganale, per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione della merce. Articolo 209 1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito: - all'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, con una dichiarazione in dogana, di una merce soggetta ai dazi all'esportazione. 2. L'obbligazione doganale sorge nel momento in cui viene accettata la dichiarazione in dogana. 3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione. Articolo 210 1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito: - all'uscita fuori del territorio doganale della Comunità, senza dichiarazione in dogana, di una merce soggetta ai dazi all'esportazione. 2. L'obbligazione doganale sorge nel momento in cui la merce esce dal predetto territorio. 3. Il debitore è: - la persona che ha effettuato l'atto di uscita, - nonché le persone che hanno partecipato a tale atto sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che non era stata presentata alcuna dichiarazione in dogana, anche se avrebbe dovuto esserlo. Articolo 211 1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito: - all'inosservanza delle condizioni che hanno permesso l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione. 2. L'obbligazione sorge nel momento in cui la merce ha ricevuto una destinazione diversa da quella che ne ha permesso l'uscita dal territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione, o, se l'autorità doganale non ha avuto la possibilità di determinare tale momento, quando scade il termine stabilito per fornire la prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esonero. 3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione. Articolo 212 L'obbligazione doganale di cui agli articoli da 201 a 205 e da 209 a 211 sorge anche se riguarda una merce che ha formato oggetto di una misura, di qualunque specie, che ne vieti o limiti l'importazione o l'esportazione. Tuttavia, l'introduzione irregolare nel territorio doganale della Comunità di moneta falsa e di stupefacenti e sostanze psicotrope non compresi nel circuito economico strettamente controllato dalle autorità competenti per essere destinati ad uso medico e scientifico non comporta il sorgere di un'obbligazione doganale. Ai fini della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera pertanto sorta allorché la legislazione penale di uno Stato membro prevede che i dazi doganali servono di base per la determinazione delle sanzioni o che l'esistenza di un'obbligazione doganale serve di base per le azioni penali. Articolo 213 Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell'obbligazione in solido. Articolo 214 1. Salvo disposizioni specifiche contrarie previste nel presente codice e fatto salvo il paragrafo 2, l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione applicabili a una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale. 2. Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui sorge l'obbligazione doganale, il momento da prendere in considerazione per determinare gli elementi di tassazione propri della merce considerata è quello in cui l'autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che fa sorgere l'obbligazione doganale. Tuttavia, quando gli elementi d'informazione di cui l'autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui ha fatto tale constatazione, l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione relativi alla merce considerata è determinato in base agli elementi di tassazione ad essa propri nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l'obbligazione doganale sulla scorta delle informazioni disponibili. 3. Sono applicati interessi compensativi, nei casi e alle condizioni definiti dalle disposizioni stabilite secondo la procedura del comitato, per evitare che si ottenga un vantaggio finanziario a motivo del rinvio della data in cui l'obbligazione doganale sorge o viene contabilizzata. Articolo 215 1. L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano. 2. Quando è impossibile determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si ritiene che l'obbligazione doganale sorga nel luogo in cui l'autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere tale obbligazione. 3. Allorché un regime doganale non è appurato per una merce, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta: - nel luogo in cui la merce è stata assoggettata a tale regime o - nel luogo in cui la merce entra nella Comunità nel regime in questione. 4. Tuttavia, quando gli elementi d'informazione di cui l'autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l'obbligazione doganale era già sorta quando la merce si trovava in un altro luogo, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel luogo in cui è possibile stabilire che essa si trovava nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l'obbligazione doganale. Articolo 216 1. Nella misura in cui gli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi prevedono la concessione all'importazione in questi ultimi di un trattamento tariffario preferenziale per le merci originarie della Comunità ai sensi di tali accordi, con la riserva che, quando esse siano state ottenute in regime di perfezionamento attivo, le merci non comunitarie incorporate in dette merci siano soggette al pagamento dei relativi dazi all'importazione, la convalida dei documenti necessari per ottenere, nei paesi terzi, tale trattamento tariffario preferenziale fa nascere un'obbligazione doganale all'importazione. 2. Il momento in cui nasce tale obbligazione doganale è il momento in cui l'autorità doganale accetta la dichiarazione di esportazione delle merci in questione. 3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione. 4. L'importo dei dazi all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale è stabilito allo stesso modo come se si trattasse di un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in questione per porre fine al regime di perfezionamento attivo. CAPITOLO 3 RISCOSSIONE DELL'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE Sezione 1 Contabilizzazione e notifica al debitore dell'importo dei dazi Articolo 217 1. Ogni importo di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione risultante da un'obbligazione doganale, in seguito denominato «importo dei dazi», deve essere calcolato dall'autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione). Il primo comma non si applica quando: a) sia stato istituito un dazio antidumping o un dazio di compensazione provvisorio; b) l'importo dei dazi dovuti a norma di legge sia superiore a quello determinato in base ad una informazione tariffaria vincolante; c) le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensino l'autorità doganale dal contabilizzare importi di dazi inferiori ad un dato ammontare. L'autorità doganale può non contabilizzare gli importi di dazi che, ai sensi dell'articolo 221, paragrafo 3, non possono essere comunicati al debitore in seguito alla scadenza del termine previsto. 2. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi sono stabiliti dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che l'autorità doganale, tenuto conto delle condizioni in cui è sorta l'obbligazione doganale, sia certa o meno del pagamento dei predetti importi. Articolo 218 1. Quando un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di una merce per un regime doganale diverso dall'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione o da qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, la contabilizzazione dell'importo corrispondente a questa obbligazione deve intervenire non appena esso sia stato calcolato e, al più tardi, due giorni dopo lo svincolo della merce. Tuttavia, sempre che il loro pagamento sia stato garantito, l'insieme degli importi relativi alle merci per le quali è stato disposto lo svincolo a beneficio della medesima persona durante un periodo stabilito dall'autorità doganale, che non può eccedere trentun giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di scadenza del periodo considerato. 2. Quando alcune disposizioni prevedano che lo svincolo di una merce può essere concesso in attesa che siano soddisfatte talune condizioni previste dal diritto comunitario di cui dipendono la determinazione dell'importo dell'obbligazione sorta e la sua riscossione, la contabilizzazione deve avvenire, al più tardi, entro due giorni dalla data in cui è definitivamente determinato o fissato l'importo dell'obbligazione o stabilito l'obbligo di pagare i dazi risultanti dalla medesima. Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguardi un dazio antidumping o un dazio provvisorio di compensazione, la contabilizzazione di questo dazio deve avvenire, al più tardi, entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce il dazio antidumping o il dazio di compensazione definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. In caso di nascita di un'obbligazione doganale in condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la contabilizzazione dei dazi corrispondenti deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale è in grado di: a) calcolare l'importo dei dazi considerati, e b) determinare il debitore. Articolo 219 1. I termini per la contabilizzazione di cui all'articolo 218 possono essere prorogati: a) per motivi connessi con l'organizzazione amministrativa degli Stati membri, in particolare in caso di contabilità centralizzata, b) oppure in seguito a circostanze particolari che impediscono all'autorità doganale di rispettare detti termini. I termini così prorogati non possono eccedere quattordici giorni. 2. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore. Articolo 220 1. Quando l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all'articolo 219. 2. Eccetto i casi di cui all'articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando: a) la decisione iniziale di non contabilizzare i dazi o di contabilizzarli a un livello inferiore all'importo legalmente dovuto è stata presa in base a disposizioni di carattere generale successivamente invalidate da una decisione giudiziaria; b) l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana; c) le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensano l'autorità doganale dal contabilizzare a posteriori importi di dazi inferiori ad una determinata somma. Articolo 221 1. L'importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato. 2. Quando l'importo dei dazi da pagare è iscritto, a titolo indicativo, nella dichiarazione in dogana, l'autorità doganale può prevedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1 venga effettuata solo quando l'importo dei dazi indicato non corrisponde a quello da essa determinato. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, quando ci si avvalga della possibilità di cui al primo comma del presente paragrafo, la concessione dello svincolo delle merci da parte dell'autorità doganale equivale alla comunicazione al debitore dell'importo dei dazi contabilizzato. 3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Tuttavia, qualora l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui sopra. Sezione 2 Termine e modalità di pagamento dell'importo di dazi Articolo 222 1. Ogni importo di dazi comunicato ai sensi dell'articolo 221 deve essere pagato dal debitore nei termini indicati in appresso: a) se questi non fruisce di una facilitazione di pagamento di cui agli articoli da 224 a 229, il pagamento deve essere effettuato nel termine che gli è stato fissato. Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 244, questo termine non può eccedere dieci giorni dalla comunicazione al debitore dell'importo di dazi da pagare e, in caso di contabilizzazioni globali alle condizioni stabilite dall'articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, esso deve essere fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un termine di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento. Viene concessa d'ufficio una proroga del termine quando si constati che l'interessato ha ricevuto la comunicazione troppo tardi per poter rispettare il termine stabilito per il pagamento. Inoltre, su richiesta del debitore, l'autorità doganale può concedere una proroga del termine quando l'importo dei dazi da pagare risulti da un'azione di recupero a posteriori. Fatto salvo l'articolo 229, lettera a), la proroga del termine così concessa non può eccedere il tempo necessario a consentire al debitore di prendere le opportune misure per adempiere al suo obbligo; b) se questi fruisce di una facilitazione di pagamento di cui agli articoli da 224 a 229, il pagamento deve avvenire entro e non oltre la scadenza del o dei termini stabiliti nel quadro di queste facilitazioni. 2. Quando una richiesta di sgravio dei dazi è presentata in conformità degli articoli 237, 238 o 239, o quando una merce viene sequestrata ai fini di una successiva confisca, ai sensi dell'articolo 233, lettera b), c) secondo trattino, o d), è sospeso l'obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi, alle condizioni stabilite secondo la procedura del comitato. Articolo 223 Il pagamento va fatto in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, conformemente alle disposizioni in vigore. Esso può essere effettuato mediante compensazione quando le disposizioni in vigore lo prevedano. Articolo 224 Sempre che l'importo dei dazi riguardi merci dichiarate per un regime doganale che comporti l'obbligo di effettuarne il pagamento, l'autorità doganale concede all'interessato, a sua richiesta, una dilazione di pagamento alle condizioni di cui agli articoli 225, 226 e 227. Articolo 225 La concessione della dilazione di pagamento è subordinata alla costituzione, da parte del richiedente, di una garanzia. Inoltre, la concessione della dilazione di pagamento può dar luogo alla riscossione di spese accessorie per la costituzione del fascicolo o per il servizio reso. Articolo 226 L'autorità doganale determina, fra le modalità sotto indicate, quella da utilizzare per concedere la dilazione di pagamento: a) singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato, alle condizioni di cui all'articolo 218, paragrafo 1, primo comma oppure all'articolo 220, paragrafo 1; b) globalmente sia per tutti gli importi dei dazi contabilizzati alle condizioni di cui all'articolo 218, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo, fissato dall'autorità doganale, che non può eccedere trentuno giorni; c) globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati insieme, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 1, secondo comma. Articolo 227 1. La dilazione di pagamento è di trenta giorni. Essa viene calcolata come segue: a) quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'articolo 226, lettera a), il termine è calcolato dal giorno che segue quello nel corso del quale l'importo dei dazi è contabilizzato dall'autorità doganale. Quando ci si avvalga dell'articolo 219, il termine di trenta giorni, calcolato conformemente al primo comma, è diminuito di un numero di giorni corrispondente al termine eccedente due giorni utilizzato per la contabilizzazione; b) quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'articolo 226, lettera b), il termine è calcolato dal giorno che segue quello in cui scade il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero di giorni che costituisce il periodo di contabilizzazione globale; c) quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'articolo 226, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo nel corso del quale è concesso lo svincolo delle merci. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero di giorni che costituisce il periodo di cui sopra. 2. Quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), comprendono un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni, ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari. 3. Ai fini di semplificazione, quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono di una settimana o di un mese considerati agli effetti civili, gli Stati membri possono disporre che il pagamento degli importi dei dazi che hanno formato oggetto di dilazione di pagamento venga effettuato: a) quando si tratta di una settimana considerata agli effetti civili, il venerdì della quarta settimana successiva; b) quando si tratta di un mese considerato agli effetti civili, al più tardi il sedicesimo giorno del mese successivo. Articolo 228 1. La dilazione di pagamento non può essere concessa per gli importi dei dazi che, benché relativi a merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, sono contabilizzati conformemente alle disposizioni in vigore per quanto riguarda l'accettazione di dichiarazioni incomplete, per il fatto che il dichiarante, alla scadenza del termine stabilito, non ha fornito gli elementi necessari per la definitiva determinazione del valore in dogana delle merci o non ha fornito l'informazione o il documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione incompleta. 2. Tuttavia, può essere concessa una dilazione di pagamento nei casi di cui al paragrafo 1 quando l'importo dei dazi da riscuotere è contabilizzato entro trenta giorni dalla contabilizzazione dell'importo chiesto in un primo tempo oppure, se non vi è stata contabilizzazione, dalla data dell'accettazione della dichiarazione relativa alle merci considerate. La durata della dilazione di pagamento concessa a tali condizioni non può eccedere la data di scadenza del periodo che, ai sensi dell'articolo 227, è stato accordato per l'importo di dazi inizialmente stabilito o che sarebbe stato accordato se l'importo di dazi legalmente dovuti fosse stato contabilizzato al momento della dichiarazione delle merci considerate. Articolo 229 L'autorità doganale può concedere al debitore facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento. La concessione di queste facilitazioni di pagamento: a) è subordinata alla costituzione di una garanzia. Tuttavia, questa garanzia può non essere richiesta quando, tenuto conto della situazione del debitore, una siffatta esigenza potrebbe provocare gravi difficoltà economiche o sociali; b) dà luogo alla riscossione, oltre all'importo dei dazi, di un interesse di credito. L'importo di questo interesse deve essere calcolato in modo da essere equivalente a quello che sarebbe richiesto al medesimo fine sul mercato monetario e finanziario nazionale della moneta in cui l'importo deve essere pagato. L'autorità doganale può rinunciare a chiedere un interesse di credito quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale richiesta potrebbe provocare gravi difficoltà economiche e sociali. Articolo 230 Indipendentemente dalla facilitazione di pagamento accordata al debitore, quest'ultimo può sempre effettuare il pagamento integrale o parziale dei dazi senza aspettare la scadenza del termine concessogli. Articolo 231 Ogni importo dei dazi può essere pagato, al posto del debitore, da un terzo. Articolo 232 1. Quando l'importo di dazi non è stato pagato nel termine stabilito: a) l'autorità doganale si avvale di tutte le possibilità offertele dalle disposizioni in vigore, compresa l'esecuzione coatta, per garantire il pagamento di detto importo. Secondo la procedura del comitato, possono essere adottate misure particolari nel quadro del regime di transito, in materia di garanzie; b) oltre all'importo dei dazi viene riscosso un interesse di mora. Il tasso dell'interesse di mora può essere superiore al tasso dell'interesse di credito. Esso non può essere inferiore a quest'ultimo tasso. 2. L'autorità doganale può rinunciare a chiedere un interesse di mora: a) quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale richiesta potrebbe provocare gravi difficoltà economiche o sociali, b) quando il suo importo non supera un dato importo, determinato secondo la procedura del comitato, oppure c) quando il pagamento dei dazi è effettuato entro cinque giorni dalla scadenza prevista per tale pagamento. 3. L'autorità doganale può fissare: a) periodi minimi per il computo degli interessi, b) importi minimi da pagare in forma d'interessi di mora. CAPITOLO 4 ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE Articolo 233 Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dell'obbligazione doganale nonché alla mancata riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale si estingue: a) con il pagamento dell'importo dei dazi; b) con lo sgravio dell'importo dei dazi; c) quando, per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi: - la dichiarazione in dogana venga invalidata conformemente all'articolo 66; - le merci siano, prima di essere svincolate, sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate, oppure distrutte per ordine dell'autorità doganale, oppure distrutte o abbandonate conformemente all'articolo 182, oppure distrutte o irrimediabilmente perse per un motivo inerente alla natura stessa delle merci o in seguito a caso fortuito o di forza maggiore; d) quando le merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale in conformità dell'articolo 202 sono sequestrate all'atto dell'introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate. In caso di sequestro o di confisca della merce, per le esigenze della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale è tuttavia considerata esistente qualora la legislazione penale di uno Stato membro preveda che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione di sanzioni o qualora l'esistenza di un'obbligazione doganale costituisca la base per procedimenti penali. Articolo 234 L'obbligazione doganale di cui all'articolo 216 si estingue anche quando si procede all'annullamento delle formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 216. CAPITOLO 5 RIMBORSO E SGRAVIO DEI DAZI Articolo 235 Si intende per: a) rimborso: la restituzione totale o parziale dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione pagati; b) sgravio: una decisione di non riscossione totale o parziale di un importo di un'obbligazione doganale, oppure una decisione di invalidamento, totale o parziale della contabilizzazione di un importo di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione che non sia stato pagato. Articolo 236 1. Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l'importo è stato contabilizzato contrariamente all'articolo 220, paragrafo 2. Si procede allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constati che al momento della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o che l'importo è stato contabilizzato contrariamente all'articolo 220, paragrafo 2. Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di un importo che non era legalmente dovuto risultano da una frode dell'interessato. 2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione viene concesso, su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi. Questo termine viene prorogato quando l'interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore. L'autorità doganale procede d'ufficio al rimborso o allo sgravio dei dazi di cui sopra quando constati, durante detto termine, l'esistenza di una delle situazioni descritte nel paragrafo 1, primo e secondo comma. Articolo 237 Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando una dichiarazione in dogana venga invalidata e i dazi siano stati pagati. Il rimborso è concesso su richiesta dell'interessato presentata nei termini previsti per l'introduzione della richiesta di invalidamento della dichiarazione in dogana. Articolo 238 1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando venga accertato che l'importo contabilizzato di tali dazi riguarda merci vincolate al regime doganale considerato e rifiutate dall'importatore perché, al momento di cui all'articolo 67, risultavano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale era stata effettuata l'importazione. Sono equiparate alle merci difettose, ai sensi del primo comma, le merci danneggiate prima dello svincolo. 2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato: a) alla condizione che le merci non siano state utilizzate, sempreché non sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto; b) all'esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità. Su richiesta dell'interessato l'autorità doganale consente che l'esportazione delle merci sia sostituita dalla loro distruzione o dal loro vincolo, ai fini della riesportazione in regime di transito esterno, al regime del deposito doganale, in zona franca o in deposito franco. Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al comma precedente le merci sono considerate non comunitarie. 3. Non viene concesso alcun rimborso o sgravio dei dazi all'importazione per le merci che, prima di essere dichiarate in dogana, erano state temporaneamente importate per essere provate, sempreché non venga stabilito che i vizi di queste merci o la loro non conformità alle clausole del contratto non possono di norma essere scoperti durante tali prove. 4. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei dazi stessi. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può concedere una proroga di questo termine. Articolo 239 1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238: - da determinarsi secondo la procedura del comitato; - dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari. 2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine. Articolo 240 Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione alle condizioni previste dal presente capitolo soltanto se l'importo da rimborsare o da sgravare eccede un importo determinato secondo la procedura del comitato. Tuttavia, l'autorità doganale può altresì accogliere un'altra richiesta di rimborso o di sgravio per una somma inferiore a detto importo. Articolo 241 Il rimborso, da parte dell'autorità doganale, di importi di dazi all'importazione o all'esportazione come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro pagamento non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità. Tuttavia, viene pagato un interesse: - quando la decisione in merito ad una richiesta di rimborso non venga eseguita entro tre mesi dall'adozione di tale decisione; - quando le disposizioni nazionali lo prevedono. L'importo degli interessi deve essere calcolato in modo da essere equivalente a quello che sarebbe richiesto allo stesso fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Articolo 242 Quando un'obbligazione doganale abbia indebitamente formato oggetto di sgravio o l'importo dei dazi corrispondenti sia stato indebitamente rimborsato, l'obbligazione iniziale è nuovamente esigibile. Gli eventuali interessi corrisposti ai sensi dell'articolo 241 sono rimborsati. TITOLO VIII DIRITTO DI RICORSO Articolo 243 1. Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall'autorità doganale, concernenti l'applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente. È parimenti legittimata a proporre ricorso, quando sia decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la persona che ha chiesto all'autorità doganale una decisione sull'applicazione della normativa doganale. Il ricorso è introdotto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata. 2. Il ricorso può essere esperito: a) in una prima fase, dinanzi all'autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri; b) in una seconda fase, dinanzi ad un'istanza indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri. Articolo 244 La presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata. Tuttavia, l'autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato. Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione, la sospensione dell'esecuzione è subordinata all'esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia non si può esigere detta garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, ciò possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Articolo 245 Le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri. Articolo 246 Il presente titolo non è applicabile ai ricorsi proposti a scopo di annullamento o di modifica di una decisione presa dall'autorità doganale a norma del diritto penale. TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI CAPITOLO 1 COMITATO DEL CODICE DOGANALE Articolo 247 1. È istituito un comitato del codice doganale, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 248 Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente, per iniziativa di questi oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Articolo 249 1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 184, ad eccezione del titolo VIII e fatti salvi gli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87 (5) nonché il paragrafo 4, sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3, nel rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone, senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle disposizioni adottate. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. 4. Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 21 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87. CAPITOLO 2 EFFETTI GIURIDICI, IN UNO STATO MEMBRO, DELLE MISURE ADOTTATE, DEI DOCUMENTI RILASCIATI E DELLE CONSTATAZIONI FATTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO Articolo 250 Se un dato regime doganale è utilizzato in vari Stati membri, - le decisioni, le misure di identificazione adottate o accettate, i documenti rilasciati dall'autorità doganale di uno Stato membro, hanno, negli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici delle decisioni e misure adottate, dei documenti rilasciati dall'autorità doganale di ciascuno di questi Stati membri; - le constatazioni fatte in occasione dei controlli compiuti dall'autorità doganale di uno Stato membro hanno negli altri Stati membri la stessa forza probante delle constatazioni fatte dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro. CAPITOLO 3 ALTRE DISPOSIZIONI FINALI Articolo 251 1. Sono abrogati i seguenti regolamenti e le seguenti direttive: - regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine (6), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 456/91 (7); - regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (8), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1147/86 (9); - regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale (10), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 289/84 (11); - regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (12), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1854/89 (13); - regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (14), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1854/89 (15); - direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci (16), modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/504/CEE (17); - regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (18), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 4046/89 (19)(); - direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (20), modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1854/89 (21); - regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea (22), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1620/85 (23); - regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica (24), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 720/91 (25); - regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità (26)), modificato, da ultimo, dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; - regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (27); ¹¹¹¹¹¹¹¹¹- regolamento (CEE) n. 3632/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana (28); - regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard (29)(); - regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, relativo all'obbligazione doganale (30), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 4108/88 (31); - regolamento (CEE) n. 1031/88 del Consiglio, del 18 aprile 1988, concernente la determinazione delle persone tenute all'adempimento dell'obbligazione doganale (32), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1716/90 (33); - regolamento (CEE) n. 1970/88 del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativo al traffico triangolare nel quadro del regime di perfezionamento passivo e del sistema degli scambi standard (34); - regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali (35), modificato dal regolamento (CEE) n. 2561/90 (36)); - regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche ed ai depositi franchi (37); modificato dal regolamento (CEE) n. 1604/92 (38); - regolamento (CEE) n. 4151/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità (39)(); - regolamento (CEE) n. 1854/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale (40); - regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto (41); - regolamento (CEE) n. 3312/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei containers (42); - regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale (43); - regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, del 20 giugno 1990, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (44); - regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario (45), ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b); - regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico (46); - regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito (47). 2. I rinvii ai regolamenti o alle direttive di cui al paragrafo 1 contenuti negli atti comunitari si intendono riferiti al presente codice. Articolo 252 1. Gli articoli 141, 142 e 143 del regolamento (CEE) n. 918/83 (48) sono abrogati. 2. Il regolamento (CEE) n. 2658/87 (49), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3492/91 (50), è modificato come segue: a) all'articolo 8, dopo il termine «comitato» è aggiunto il testo seguente: «istituito dall'articolo 247 del codice doganale comunitario»; b) l'articolo 10, paragrafo 1, in limine va letto come segue: «Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato previsto all'articolo 247 del codice doganale comunitario un progetto . . .»; c) gli articoli 7 e 11 sono abrogati. Articolo 253 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994. Per quanto concerne il Regno Unito, il titolo VIII si applica soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1995. Tuttavia l'articolo 161 e, laddove riguardano la riesportazione, gli articoli 182 e 183 si applicano a partire dal 1o gennaio 1993. Quando i suddetti articoli fanno riferimento a disposizioni del presente codice e fintantoché tali disposizioni non sono ancora entrate in applicazione, i riferimenti sono considerati come fatti alle disposizioni corrispondenti dei regolamenti e delle direttive di cui all'articolo 251. Anteriormente al 1o ottobre 1993, il Consiglio riesamina, in base ad una relazione della Commissione sullo stato dei lavori inerenti alle conseguenze da trarre dal tasso di conversione monetario da utilizzare per l'applicazione delle misure della politica agricola comune, il problema degli scambi di merci tra gli Stati membri nel contesto del mercato interno. Detta relazione è corredata di eventuali proposte della Commissione su cui il Consiglio si pronuncia conformemente alle disposizioni del trattato. Anteriormente al 1o gennaio 1998 il Consiglio riesamina, in base ad una relazione della Commissione, il presente codice per apportarvi gli adeguamenti che si rivelassero necessari, in particolare tenendo conto del completamento del mercato interno. Detta relazione è corredata di eventuali proposte su cui il Consiglio si pronuncia conformemente alle disposizioni del trattato. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1992. Per il Consiglio Il Presidente W. WALDEGRAVE (1) GU n. C 128 del 23. 5. 1990, pag. 1.(2) GU n. C 72 del 18. 3. 1991, pag. 176 e decisione del 16 settembre 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 60 dell'8. 3. 1991, pag. 5.(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.(5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.(7) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 4.(8) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.(9) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 1.(10) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.(11) GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2.(12) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.(13) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1.(14) GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1.(15) GU n. L 186 del 30. 6. 1980, pag. 1.(16) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.(17) GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 28.(18) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.(19)() GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 24.(20) GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.(21) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1.(22) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.(23) GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.(24) GU n. L 272 del 5. 10. 1985, pag. 54.(25) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 9.(26)) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.(27) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.(28) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 1.(29)() GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.(30) GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15.(31) GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 2.(32) GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 5.(33) GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 6.(34) GU n. L 174 del 6. 7. 1988, pag. 1.(35) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.(36)) GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1.(37) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 8.(38) GU n. L 173 del 26. 6. 1992, pag. 30.(39)() GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 1.(40) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1.(41) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 8.(42) GU n. L 321 del 4. 11. 1989, pag. 5.(43) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.(44) GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1.(45) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.(46) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1.(47) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 6.(48) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.(49) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.(50) GU n. L 328 del 30. 11. 1991, pag. 80.