EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0002

Direttiva 89/2/CEE della Commissione del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

GU L 5 del 7.1.1989, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/2/oj

31989L0002

Direttiva 89/2/CEE della Commissione del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 07/01/1989 pag. 0031 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0099
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0099


*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1988

che modifica la direttiva 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(89/2/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/506/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b),

considerando che la direttiva 88/380/CEE del Consiglio (3), contempla la possibilità d'includere varietà di segala nel campo d'applicazione della direttiva 66/402/CEE e autorizza la Commissione ad adottare le modifiche necessarie alle definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 di questa direttiva; che la direttiva 88/380/CEE autorizza la Commissione a modificare gli allegati della direttiva 66/402/CEE per stabilire le condizioni cui devono soddisfare le culture e le sementi di ibridi di segale;

considerando che occorre adottare ora le modifiche delle definizioni, data la crescente importanza, nella Comunità, delle varietà ibride di segale;

considerando che le modifiche degli allegati dipendono dai risultati di un esperimento temporaneo, organizzato a norma dell'articolo 13 bis della direttiva 66/402/CEE e non possono ancora essere adottate;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, punto C bis, nell'introduzione, dopo il termine « riso », è inserito il termine « segale, ».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, punto E, nell'introduzione, i termini « scagliola e segale, comunque diversi dagli ibridi, sorgo » sono sostituiti dai seguenti: « scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 1o luglio 1990, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(2) GU n. L 274 del 6. 10. 1988, pag. 44.

(3) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.

Top