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Document 31987R0418

    Regolamento (CEE) n. 418/87 della Commissione dell' 11 febbraio 1987 che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori delle importazioni di urea originarie dei paesi terzi

    GU L 42 del 12.2.1987, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/418/oj

    31987R0418

    Regolamento (CEE) n. 418/87 della Commissione dell' 11 febbraio 1987 che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori delle importazioni di urea originarie dei paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 042 del 12/02/1987 pag. 0025 - 0025


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 418/87 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 febbraio 1987

    che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori delle importazioni di urea originarie dei paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86 (2), in particolare l'articolo 10,

    previa consultazione del comitato istituito dal regolamento suddetto,

    considerando che con decisione della Commissione 87/C 29/4 (3) del 4 febbraio 1987, l'immissione in libera pratica nel Regno Unito di urea originaria dell'URSS e della DDR è stata sottoposta a restrizione quantitativa fino al 31 dicembre 1987;

    considerando che queste misure possono incidere sulle tradizionali correnti di scambio e provocare un incremento delle esportazioni verso altri Stati membri o tradursi in esportazioni indirette attraverso altri paesi terzi;

    considerando inoltre che l'adozione di misure commerciali riguardanti l'urea da parte di alcuni paesi terzi, tra cui gli Stati Uniti di America, rischia di provocare un notevole incremento delle esportazioni dei paesi produttori nella Comunità;

    considerando che da quanto precede risulta che le importazioni di urea delle sottovoci 31.02 ex B ed ex C della tariffa doganale comune corrispondenti ai codici Nimexe 31.02-15, 80, originarie dei paesi terzi, potrebbero attestarsi a un livello relativamente elevato durante il 1987 e rappresentare un'aliquota di mercato rilevante all'interno della Comunità;

    considerando che le prime importazioni sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati sul mercato comunitario;

    considerando che le importazioni in questione rischiano di ripercuotersi negativamente sul livello dei prezzi e quindi sui risultati finanziari dell'industria comunitaria, minacciando in tal modo di recare pregiudizio ai fabbricanti comunitari di prodotti analoghi e concorrenti;

    considerando che, di conseguenza, la Comunità ha interesse a instaurare una sorveglianza comunitaria a posteriori di queste importazioni, allo scopo di disporre quanto prima di informazioni sull'andamento delle importazioni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le importazioni nella Comunità di urea delle sottovoci 31.02 ex B ed ex C della tariffa doganale comune corrispondenti ai codici Nimexe 31.02-15, 80, originarie dei paesi terzi, vengono sottoposte a una sorveglianza comunitaria a posteriori secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 288/82 comportano le indicazioni seguenti:

    a) la descrizione tecnica dettagliata del prodotto, oltre all'indicazione della sottovoce della tariffa doganale comune e del paese di origine, nonché del paese di provenienza;

    b) il quantitativo;

    c) il valore in dogana.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1o febbraio al 31 dicembre 1987.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

    Per il Consiglio

    Willy DE CLERCQ

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

    (2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

    (3) GU n. C 29 del 6. 2. 1987, pag. 3.

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