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Document 21986A1122(05)

    Accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

    GU L 328 del 22.11.1986, p. 39–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1986/553/oj

    Related Council decision

    21986A1122(05)

    Accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

    Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/11/1986 pag. 0039 - 0048
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0139
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0139


    ACCORDO in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    mi pregio fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Confederazione svizzera sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Svizzera, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

    Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi pregio confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

    A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

    A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

    La Confederazione svizzera procederà allo stesso modo per i prodotti elencati all'allegato III, originari nella tariffa doganale svizzera.

    Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

    Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Confederazione svizzera è d'accordo con quanto precede.

    Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio

    delle Comunità europee

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, contenente la comunicazione seguente:

    «Mi pregio fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Confederazione svizzera sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Svizzera, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

    Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi pregio confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

    A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

    A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

    La Confederazione svizzera procederà allo stesso modo per i prodotti elencati all'allegato III del tariffa doganale svizzera.

    Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

    Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Confederazione svizzera è d'accordo con quanto precede.».

    Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

    Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    Per il governo

    della Confederazione svizzera

    ALLEGATO I

    SPAGNA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    PORTOGALLO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    PORTOGALLO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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