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Document 31979R2969

    Regolamento (CEE) n. 2969/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 336 del 29.12.1979, p. 29–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2969/oj

    31979R2969

    Regolamento (CEE) n. 2969/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0029 - 0031
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0178
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0178
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0161
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0069
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0069


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2969/79 DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 1979

    recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il trattato che istituisce 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 28 ,

    considerando che , nel quadro di negoziati commerciali multilaterali , la Comunità ha concluso vari accordi internazionali o bilaterali comportanti , fra l ' altro , l ' obbligo di rispettare taluni livelli di prezzi nel commercio internazionale o su specifici mercati all ' esterno della Comunità ; che il rispetto , da parte della Comunità , di questi impegni può essere garantito unicamente con la concessione di restituzioni all ' esportazione ; che , ai fini della loro fissazione , è pertanto necessario che la Commissione disponga d ' informazioni per quanto possibile complete riguardo ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari praticati nella Comunità e ai prezzi praticati nel commercio internazionale ;

    considerando che è pertanto necessario migliorare il sistema d ' informazione di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 210/69 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2188/79 ( 4 ) ,

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il regolamento ( CEE ) n . 210/69 è modificato come appresso :

    1 . Il testo dell ' articolo 5 è sostituito dal seguente :

    « Articolo 5

    1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il giovedì di ogni settimana per la settimana precedente quella della comunicazione i prezzi sotto indicati di cui sono venuti a conoscenza nella settimana di riferimento :

    a ) per i prodotti pilota di cui all ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 ( 5 ) specificando l ' origine e la quantità interessate :

    - i prezzi d ' offerta franco frontiera constatati ai fini dell ' importazione nella Comunità ,

    - i prezzi franco frontiera praticati all ' importazione nella Comunità ,

    - i prezzi praticati all ' importazione nei paesi terzi per i prodotti provenienti da altri paesi terzi ;

    b ) per i prodotti di cui all ' allegato del presente regolamento , i prezzi ( al netto delle tasse ) praticati nel loro territorio nella fase partenza stabilimento ;

    c ) per la caseina e i caseinati , i prezzi praticati sul mercato mondiale e nella Comunità , precisando la fase di commercializzazione .

    2 . Per quanto concerne le comunicazioni relative ai prezzi praticati nella Comunità , gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottenere informazioni per quanto possibile complete , veritiere e rappresentative . »

    2 . Nel regolamento ( CEE ) n . 210/69 è aggiunto l ' allegato al presente regolamento .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 18 dicembre 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

    ( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 6 .

    ( 3 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 252 del 6 . 10 . 1979 , pag . 16 .

    ( 5 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 1 .

    ALLEGATO

    ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL ' ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 5 , PARAGRAFO 1 , LETTERA b )

    1 . Siero di latte in polvere * 17 . Asiago *

    2 . Latte scremato in polvere 18 . Gouda *

    3 . Latte intero in polvere * 19 . Edam *

    4 . Latte condensato non zuccherato * 20 . Danbo *

    5 . Latte condensato zuccherato * 21 . Samsoe *

    6 . Burro * 22 . Svenbo *

    7 . Butteroil * 23 . Fontal *

    8 . Emmental * 24 . Havarti , Tilsit *

    9 . Formaggi a pasta erborinata * 25 . Butterkaese *

    10 . Grana Padano * 26 . Esrom *

    11 . Parmigiano Regginao * 27 . Italico *

    12 . Grana ( altri tipi ) * 28 . Saint-Paulin *

    13 . Pecorino ( romano , sardo ) * 29 . Cantal *

    14 . Pecorino ( altri tipi ) * 30 . Ricotta salata *

    15 . Cheddar * 31 . Feta *

    16 . Provolone * 32 . Lattosio *

    NB : Secondo il caso , indicare per il prodotto interessato :

    - la composizione del prodotto ( tenore in materia grasse , tenore in sostanze secche , tenore in acqua nella materia non grassa ) ;

    - classe di qualità ;

    - età o periodo di maturazione ;

    - presentazione e condizionamento ;

    - altre caratteristiche essenziali ;

    - osservazioni concernenti la rappresentatività dei prezzi comunicati .

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