This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31979R2955
Council Regulation (ECSC, EEC, Euratom) No 2955/79 of 18 December 1979 adjusting certain daily subsistence allowance rates for officials on mission laid down in Article 13 (9) of Annex VII to the Staff Regulations of officials of the European Communities
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2955/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che adegua le percentuali previste dall'articolo 13, paragrafo 9, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia di indennità giornaliera di missione
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2955/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che adegua le percentuali previste dall'articolo 13, paragrafo 9, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia di indennità giornaliera di missione
GU L 336 del 29.12.1979, p. 1–2
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
In force
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2955/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che adegua le percentuali previste dall'articolo 13, paragrafo 9, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia di indennità giornaliera di missione
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0147
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0126
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0147
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 3 pag. 0016
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 3 pag. 0016
++++ REGOLAMENTO ( CECA , CEE , EURATOM ) N . 2955/79 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1979 che adegua le percentuali previste dall ' articolo 13 , paragrafo 9 , dell ' allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia di indennità giornaliera di missione IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee , visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità definiti dal regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 1 ) e modificati da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) , n . 3085/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 10 , dell ' allegato VII dello statuto e gli articoli 22 e 67 del regime , vista la proposta della Commissione considerando che è opportuno adeguare le percentuali relative all ' indennità giornaliera di missione per tener conto dell ' evoluzione delle spese constata nelle diverse sedi di servizio negli Stati membri , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Con effetto dal 1° gennaio 1980 , il testo dell ' articolo 13 , paragrafo 9 , dell ' allegato VII dello statuto è sostituito dal testo seguente : « 9 . a ) Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 8 , per quanto concerne i funzionari di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , colonna I , sono maggiorati del : 69 % quando la missione è effettuata in Danimarca , 40 % quando la missione è effettuata in Germania , Belgio , Francia , Lussemburgo o Paesi Bassi , 28 % quando la missione è effettuata in Irlanda , 16 % quando la missione è effettuata nel Regno Unito , 5 % quando la missione è effettuata in Italia . b ) Gli importi di cui ai paragrafi 1 , 3 e 8 , per quanto concerne i funzionari di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , colonne II e III , sono maggiorati del : 59 % quando la missione è effettuata nei Paesi Bassi o nel Regno Unito , 52 % quando la missione è effettuata in Germania , Belgio , Francia , Lussemburgo e Danimarca , 44 % quando la missione è effettuata in Italia , 21 % quando la missione è effettuata in Irlanda , c ) Gli importi di cui al paragrafo 2 sono maggiorati del : 94 % quando la missione è effettuata in Germania , 83 % quando la missione è effettuata in Belgio , 72 % quando la missione è effettuata nel Regno Unito , 61 % quando la missione è effettuata nei Paesi Bassi , 51 % quando la missione è effettuata in Francia , Italia o Lussemburgo , 40 % quando la missione è effettuata in Danimarca e Irlanda » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente B . LENIHAN ( 1 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 369 del 29 . 12 . 1978 , pag . 6 .