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Document 31977D0186

77/186/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 1977, sull'esportazione del petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento

GU L 61 del 5.3.1977, p. 23–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/06/1997; abrogato da 31997D0374

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/186/oj

31977D0186

77/186/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 1977, sull'esportazione del petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 05/03/1977 pag. 0023 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0160
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0114
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0160
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 3 pag. 0003


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

sull ' esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all ' altro in caso di difficoltà di approvvigionamento

( 77/186/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 103 , paragrafo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che la creazione di una politica energetica comune rientra negli obiettivi che la Comunità si è prefissa e che spetta alla Commissione proporre le misure da adottare al tal fine ;

considerando che l ' instaurazione di una solidarietà reale tra gli Stati membri in caso di difficoltà di approvvigionamento costituisce uno degli elementi fondamentali di una politica energetica comune ;

considerando la direttiva 73/238/CEE del Consiglio , del 24 luglio 1973 , concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi ( 1 ) ;

considerando che è necessario evitare che le difficoltà di approvvigionamento perturbino gli scambi intracomunitari , mettendo in serio pericolo l ' approvvigionamento di uno o più Stati membri ;

considerando che , in caso di difficoltà , è necessaria un ' informazione sugli scambi intracomunitari per sorvegliare l ' evoluzione della situazione ;

considerando che un regime di autorizzazioni rilasciate automaticamente costituisce il provvedimento più adeguato e meno pregiudizievole agli scambi intracomunitari ;

considerando che possono rivelarsi necessari provvedimenti conservativi ;

considerando che , non essendo necessari per le forniture di merci dei paesi terzi destinate ad uno Stato membro che transitano attraverso altri Stati membri provvedimenti conservativi , è opportuno escludere dette forniture dal campo di applicazione della decisione ;

considerando che , conformemente ai principi di solidarietà e di non discriminazione , l ' onere del deficit negli approvvigionamenti di petrolio greggio e di prodotti petroliferi deve essere ripartito equamente tra gli Stati membri ;

considerando che occorre garantire che l ' osservanza dei principi del trattato non deve far si che uno Stato membro sia più colpito di altri Stati membri ;

considerando che è opportuno prendere in considerazione tutte le decisioni che potranno essere prese sul piano comunitario concernenti la riduzione del consumo di energia ;

considerando che , per garantire l ' approvvigionamento ottimale di petrolio greggio e di prodotti petroliferi per tutta la Comunità , possono essere necessari , a titolo complementare , altri provvedimenti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Qualora insorgano difficoltà nell ' approvvigionamento di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi di uno o più Stati membri , la Commissione può decidere , su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , previa consultazione del gruppo previsto dalla direttiva 73/238/CEE , di subordinare gli scambi fra Stati membri di prodotti di cui alla voce 27.09 e alle sottovoci 27.10 A , B , C I e C II della tariffa doganale comune a un sistema di autorizzazioni rilasciate automaticamente dallo Stato membro di provenienza .

Le autorizzazioni devono essere rilasciate immediatamente e senza spese amministrative per qualsiasi quantitativo richiesto e per una durata minima di 15 giorni lavorativi e massima di un mese .

2 . Quando l ' intervento della Commissione è stato sollecitato da uno Stato membro , la Commissione decide nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla date di ricevimento della richiesta .

3 . La presente decisione non riguarda le forniture di merci dei paesi terzi destinate ad uno Stato membro che transitano attraverso altri Stati membri .

4 . Qualsiasi decisione della Commissione che istituisca un sistema di autorizzazioni conformemente al paragrafo 1 viene notificata al Consiglio e agli Stati membri . Ogni Stato membro può deferirla al Consiglio nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data della notifica . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata , può abrogare la decisione della Commissione o modificarne le condizioni e le modalità .

5 . La decisioni della Commissione sono applicabili dal momento della loro notifica agli Stati membri .

Esse non riguardano i prodotti già in fase d ' inoltro a quella data .

Articolo 2

Quando un deficit reale o prossimo nell ' approvvigionamento di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi , provoca un aumento anormale degli scambi di prodotti petroliferi tra Stati membri , la Commissione , su richiesta di uno Stato membro e previa consultazione del gruppo previsto dalla direttiva 73/238/CEE , può autorizzare detto Stato membro a sospendere il rilascio delle autorizzazioni d ' esportazione nella misura necessaria per evitare questi scambi anormali . La durata di validità dell ' autorizzazione della Commissione è fissata a 10 giorni lavorativi .

Su richiesta di uno Stato membro , il Consiglio si riunisce entro 48 ore per confermare , modificare o abrogare , a maggioranza qualificata , l ' autorizzazione accordata dalla Commissione .

Articolo 3

Quando un deficit è tale da minacciare seriamente l ' approvvigionamento di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi in uno Stato membro o quando è lecito prevedere una tale situazione la Commissione , su richiesta di uno Stato membro e previa consultazione del gruppo previsto dalla direttiva 73/238/CEE , può autorizzare detto Stato membro a sospendere il rilascio delle autorizzazioni d ' esportazione , purchù siano mantenuti inalterati , per quanto possibile , gli scambi tradizionali .

Su richiesta di uno Stato membro , il Consiglio si riunisce nelle 48 ore per modificare o abrogare , a maggioranza qualificata , l ' autorizzazione accordata dalla Commissione . Se il Consiglio non abroga o non modifica l ' autorizzazione , questa resta in vigore .

Articolo 4

Nel caso di una crisi improvvisa in uno Stato membro e qualora qualsiasi ritardo arrechi grave pregiudizio all ' economica lo Stato membro interessato può , previa consultazione della Commissione e informazione degli altri Stati membri , sospendere provvisoriamente il rilascio delle autorizzazioni d ' esportazione . La decisione ha una durata di validità di dieci giorni .

Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione il Consiglio si riunisce nelle 48 ore . Esso può , deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione , adottare le misure appropriate . Le misure decise dal Consiglio entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di validità delle misure nazionali . Tuttavia il Consiglio , deliberando all ' unanimità , può decidere che le misure adottate siano applicate prima della scadenza di detto termine .

Articolo 5

1 . Se la Commissione , dopo aver consultato il gruppo previsto dalla direttiva 73/238/CEE , o sulla base di informazioni comunicate da uno Stato membro , costata che le condizioni di approvvigionamento di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi in uno o più Stati membri non giustificano più l ' applicazione delle misure previste agli articoli da 1 a 4 :

a ) decide di modificarle o di abrogarle , qualora tali misure siano state prese conformemente ad una decisione della Commissione ;

b ) propone al Consiglio di modificarle o di abrogarle qualora tali misure siano state prese conformemente ad una decisione del Consiglio .

2 . Le decisioni della Commissione , prese conformemente al paragrafo 1 , lettera a ) , sono applicabili immediatamente dopo la loro notifica agli Stati membri . Ogni Stato membro può deferire al Consiglio qualunque decisione della Commissione che modifichi o abroghi le misure previste agli articoli da 1 a 4 .

3 . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro dieci giorni a decorrere dalla data in cui è stato investito .

Articolo 6

Il Consiglio delibera all ' unanimità entro 10 giorni su ogni provvedimento proposto a titolo complementare dalla Commissione per garantire l ' approvvigionamento ottimale di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per tutta la Comunità .

Articolo 7

La Commissione , previa consultazione degli Stati membri , stabilisce le modalità d ' applicazione della presente decisione .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 14 febbraio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . L 228 del 16 . 8 . 1973 , pag . 1 .

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