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Document 21974A0604(01)

Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (Convenzione di Parigi)

GU L 194 del 25.7.1975, p. 6–21 (EN, FR)
GU L 194 del 25.7.1975, p. 22–29 (DA, DE, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/03/1998; sostituito da 298A0403(01)

Related Council decision

21974A0604(01)

Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (Convenzione di Parigi)

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 25/07/1975 pag. 0006 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0177
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0177
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0115
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0115


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1975 relativa alla conclusione della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (75/437/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale (2), sottolinea l'importanza che ha per la Comunità la lotta contro l'inquinamento marino in generale e prevede, tra l'altro, alcune azioni della Comunità per la lotta contro l'inquinamento marino di origine tellurica;

considerando che la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, del 21 febbraio 1974, prevede anche l'elaborazione e l'attuazione di «programmi» intesi ad eliminare o a ridurre lo stesso tipo d'inquinamento nell'Atlantico nord-orientale;

considerando che la conclusione di detta convenzione da parte della Comunità risulta necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità nei settori della protezione dell'ambiente e della qualità della vita e che i poteri d'azione a tale fine richiesti non sono stati previsti dal trattato;

considerando che occorre designare il rappresentante della Comunità nell'ambito della Commissione istituita dalla convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

È conclusa, a nome della Comunità economica europea, la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica,

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare la convenzione e a conferire loro i poteri necessari allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La Comunità è rappresentata dalla Commissione in seno alla commissione istituita dall'articolo 15 della convenzione.

La Commissione vi espone la posizione della Comunità, conformemente alle direttive che il Consiglio le può dare.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. KEATING (1)GU n. C 127 del 18.10.1974, pag. 32. (2)GU n. C 112 del 20.12.1973, pag. 1.

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