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Document 62023TN0270
Case T-270/23: Action brought on 18 May 2023 — Rosbank v Council
Causa T-270/23: Ricorso proposto il 18 maggio 2023 — Rosbank/Consiglio
Causa T-270/23: Ricorso proposto il 18 maggio 2023 — Rosbank/Consiglio
GU C 235 del 3.7.2023, pp. 71–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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3.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 235/71 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2023 — Rosbank/Consiglio
(Causa T-270/23)
(2023/C 235/85)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Rosbank PAO (Mosca, Russia) (rappresentante: A. Genko, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato e, di conseguenza: |
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annullare il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificato in data 25 febbraio 2023 dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 (GU 2023, L 59 I, pag. 278) nella parte in cui aggiunge la ricorrente all’elenco delle entità sanzionate con il numero 199; |
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annullare la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificata in data 25 febbraio 2023 dalla decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio (GU 2023, L 59 I, pag. 437) nella parte in cui aggiunge la ricorrente all’elenco delle entità sanzionate con il numero 199; |
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annullare il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificato in data 25 febbraio 2022 dal regolamento (UE) 2022/330 (GU 2022, L 51 I) per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo criterio che permette di sanzionare «gli imprenditori di spicco o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa (…)» nella parte in cui riguarda la ricorrente; |
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annullare la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio del 25 febbraio 2022 (GU 2022, L 150 I) per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo criterio che permette di sanzionare «gli imprenditori di spicco o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa (…)» nella parte in cui riguarda la ricorrente; |
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annullare gli atti di mantenimento nella parte in cui essi riguardano la ricorrente; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’assenza di motivazione. Il Consiglio non avrebbe dedotto alcun motivo individuale, specifico e concreto tale da poter qualificare la ricorrente secondo il criterio che le è stato applicato, vale a dire il criterio che permette di sanzionare le «entità (…) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa». |
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2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione. La ricorrente sostiene che la motivazione contiene affermazioni erronee e che il fascicolo con le prove non dimostra fatti che giustificano una sanzione. Quindi, la prova di un contributo sostanziale alle risorse del governo della Federazione russa non sarebbe dimostrata. Infine, il Consiglio si sarebbe basato su fatti superati. |
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3. |
Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere. Il fascicolo con le prove del Consiglio dimostrerebbe che è una persona fisica terza che è sanzionata mediante tale misura e, più in generale, che la misura persegue l’obiettivo di sanzionare i beni russi in Europa e non la ricorrente. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in ragione di un impatto sproporzionato sui terzi e dell’impossibilità da parte della sanzione di conseguire gli obiettivi del regolamento n. 269/2014. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in ragione di un impatto sproporzionato sui terzi e dell’impossibilità da parte della sanzione di conseguire gli obiettivi del regolamento n. 269/2014. |
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6. |
Sesto motivo, vertente su un pregiudizio eccessivo per i diritti fondamentali e in particolare per il diritto di proprietà. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla possibilità di adottare altre misure meno onerose rispetto alle misure in questione. |
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8. |
Ottavo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità incidentale del criterio relativo alle entità aggiunto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 269/2014. La ricorrente deduce la mancanza di un nesso sufficiente tra il criterio e l’obiettivo perseguito e una violazione dei principi fondamentali dell’Unione, in particolare del principio di uguaglianza e di non discriminazione. |