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Document 62023CN0158

Causa C-158/23, Keren: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 marzo 2023 — T.G. / Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

GU C 235 del 3.7.2023, pp. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 marzo 2023 — T.G. / Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Causa C-158/23, Keren) (1)

(2023/C 235/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: T.G.

Resistente: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 34 della direttiva qualifiche (2) debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 7b del Wet inburgering (legge sull’integrazione), in base alla quale ai beneficiari dello status di asilo viene imposto l’obbligo di superare un esame di integrazione civica, a pena di un’ammenda.

2)

Se l’articolo 34 della direttiva qualifiche debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che presuppone che lo stesso beneficiario dello status di asilo si faccia personalmente carico di tutti i costi del programma di integrazione.

3)

Se per rispondere alla seconda questione assuma rilevanza la circostanza che i beneficiari dello status di asilo possono ricevere un prestito statale per pagare le spese dei programmi di integrazione civica e che essi vengono liberati dall’obbligo di rimborsare detto prestito qualora superino nei termini l’esame di integrazione oppure siano stati tempestivamente esentati o dispensati dall’obbligo di integrazione civica.

4)

Qualora l’articolo 34 della direttiva qualifiche consenta di imporre ai beneficiari dello status di asilo un obbligo di superare un esame di integrazione a pena di un’ammenda e consenta che essi sopportino integralmente i costi dei programmi di integrazione civica, se l’ammontare del prestito da rimborsare, eventualmente sommato all’ammenda, pregiudichi o meno la realizzazione dell’obiettivo e l’effetto utile dell’articolo 34 della direttiva qualifiche.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).


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